Art. 4. Dimensioni minime dei nuovi impianti 1. Al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza e di garantire e migliorare il servizio all'utenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni all'installazione e esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate per impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL di capacita' non inferiore a 100 mc in serbatoi fissi.
Nota all'art. 4: - Per l'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, vedi note all'art. 2.