Art. 4.

                Dimensioni minime dei nuovi impianti

  1.  Al  fine  di  assicurare  adeguati  livelli  di  sicurezza e di
garantire  e migliorare il servizio all'utenza, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le autorizzazioni all'installazione e
esercizio  di  nuovi  stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli
minerali  di  cui  all'articolo  1, comma 56, lettera a), della legge
23 agosto  2004, n. 239, sono rilasciate per impianti di riempimento,
travaso  e  deposito  di  GPL  di capacita' non inferiore a 100 mc in
serbatoi fissi.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per l'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n.
          239, vedi note all'art. 2.