Art. 5.

                        Obblighi di sicurezza

  1.  Fermo  restando  per gli impianti di cui all'articolo 1, quanto
previsto  dalla  normativa vigente in materia di prevenzione incendi,
il  titolare  dell'impianto,  qualora  non  sia  gia' sottoposto agli
obblighi  previsti  dal  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
come  modificato  dal  decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238,
redige,   secondo  i  criteri  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo  17 agosto  1999,  n.  334,  come  modificato dal decreto
legislativo  21 settembre 2005, n. 238, un documento che definisce la
propria  politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando
allo  stesso  il  programma  adottato per l'attuazione del sistema di
gestione della sicurezza.
  2.  Gli  impianti non sottoposti agli obblighi previsti dal decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  come modificato dal decreto
legislativo  21 settembre  2005,  n.  238,  di  cui  al comma 1, sono
soggetti a verifiche ispettive svolte dall'ente competente, secondo i
criteri di cui all'articolo 25 dello stesso decreto.
  3.  Il titolare della concessione per l'esercizio di un impianto di
cui  all'articolo 2, comma 1, lettera a), rilasciata prima della data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  provvede,  pena  la
decadenza del titolo, agli adempimenti previsti dal comma 1, entro il
termine  di  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
 
          Note all'art. 5:
              -  Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo
          17 agosto 1999, n. 334, recante «Attuazione della direttiva
          96/82/CE  relativa  al  controllo dei pericoli di incidenti
          rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze pericolose»
          (pubblicato   nel   supplemento  ordinario  n.  177/L  alla
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228), cosi recita:
              «Art.  7.  (Politica  di  prevenzione  degli  incidenti
          rilevanti).   -   1.   Al   fine   di  promuovere  costanti
          miglioramenti   della  sicurezza  e  garantire  un  elevato
          livello  di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi,
          strutture  e  sistemi  di  gestione appropriati, il gestore
          degli  stabilimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  deve
          redigere,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, un documento che definisce la propria
          politica   di   prevenzione   degli   incidenti  rilevanti,
          allegando   allo   stesso   il   programma   adottato   per
          l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
              2.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  i  gestori degli stabilimenti esistenti
          alla  data di entrata in vigore del presente decreto devono
          attuare  il  sistema  di  gestione  della sicurezza, previa
          consultazione  del rappresentante della sicurezza di cui al
          decreto   legislativo   n.   626  del  1994,  e  successive
          modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III.
              3.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i    Ministri    dell'interno,   della   sanita'   e
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, d'intesa
          con  la  Conferenza  unificata  prevista  dall'art. 8 della
          legge  28 agosto  1997,  n.  281, sono stabilite, entro tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
          linee  guida per l'attuazione del sistema di gestione della
          sicurezza  secondo  le  indicazioni  dell'allegato III alle
          quali  il gestore degli stabilimenti di cui al comma 1 deve
          adeguarsi  entro  il termine previsto per il primo riesame,
          successivo   all'emanazione   del   predetto  decreto,  del
          documento di cui al comma 1.
              4.   Il  documento  di  cui  al  comma  1  deve  essere
          depositato  presso  lo  stabilimento e riesaminato ogni due
          anni  sulla  base  delle linee guida definite con i decreti
          previsti  al  comma  3;  esso  resta  a  disposizione delle
          autorita' competenti di cui agli articoli 21 e 25.
              5.  Il  gestore  di nuovi stabilimenti adempie a quanto
          stabilito    dal   comma   2   contestualmente   all'inizio
          dell'attivita'.».
              - Per il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238,
          vedi note alle premesse.