Art. 5. Obblighi di sicurezza 1. Fermo restando per gli impianti di cui all'articolo 1, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, il titolare dell'impianto, qualora non sia gia' sottoposto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, redige, secondo i criteri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. 2. Gli impianti non sottoposti agli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, di cui al comma 1, sono soggetti a verifiche ispettive svolte dall'ente competente, secondo i criteri di cui all'articolo 25 dello stesso decreto. 3. Il titolare della concessione per l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, pena la decadenza del titolo, agli adempimenti previsti dal comma 1, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 177/L alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228), cosi recita: «Art. 7. (Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti). - 1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di gestione della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza secondo le indicazioni dell'allegato III alle quali il gestore degli stabilimenti di cui al comma 1 deve adeguarsi entro il termine previsto per il primo riesame, successivo all'emanazione del predetto decreto, del documento di cui al comma 1. 4. Il documento di cui al comma 1 deve essere depositato presso lo stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida definite con i decreti previsti al comma 3; esso resta a disposizione delle autorita' competenti di cui agli articoli 21 e 25. 5. Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quanto stabilito dal comma 2 contestualmente all'inizio dell'attivita'.». - Per il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, vedi note alle premesse.