Art. 6. Esenzioni 1. Fermo restando gli adempimenti di prevenzione incendi, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 3, i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, i depositi di GPL per usi privati, industriali ed agricoli e comunque destinati ad uso non commerciale, aventi capacita' complessiva non superiore a 26 mc. 2. Le disposizioni degli articoli 4, comma 1, e 5, non si applicano ai depositi di GPL per usi privati, agricoli ed industriali ed ai depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate e comunque destinati ad uso non commerciale. 3. Gli esercenti depositi di GPL per uso privato, agricolo ed industriale, e comunque destinati ad uso non commerciale, aventi capacita' complessiva non superiore a 26 mc sono esentati dagli obblighi indicati nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 4. Al fine di razionalizzare il sistema dei depositi di GPL in bombole, al comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1962, n. 169, le parole: «chilogrammi 500 di prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «chilogrammi 1000 di prodotto».
Note all'art. 6: - Il testo vigente dell'art. 25, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279), cosi' recita: «Art. 25. (Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacita' del deposito.». - Il testo vigente dell'art. 1, comma 1 della legge 28 marzo 1962, n. 169, recante «Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1962, n. 112, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1. - 1. Le disposizioni dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dell'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, non si applicano nei casi di installazione e di esercizio dei depositi di gas liquefatti del petrolio in bombole, aventi capacita' di accumulo non superiore a chilogrammi 1.000 di prodotto. La installazione e l'esercizio dei depositi di cui al comma precedente sono subordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco competente per territorio.».