Art. 6.

                              Esenzioni

  1.  Fermo restando gli adempimenti di prevenzione incendi, non sono
soggetti  all'autorizzazione di cui all'articolo 3, i depositi di GPL
annessi  al  servizio  di reti canalizzate, i depositi di GPL per usi
privati,  industriali  ed  agricoli  e  comunque destinati ad uso non
commerciale, aventi capacita' complessiva non superiore a 26 mc.
  2. Le disposizioni degli articoli 4, comma 1, e 5, non si applicano
ai  depositi  di  GPL  per usi privati, agricoli ed industriali ed ai
depositi  di  GPL  annessi al servizio di reti canalizzate e comunque
destinati ad uso non commerciale.
  3.  Gli  esercenti  depositi  di  GPL  per uso privato, agricolo ed
industriale,  e  comunque  destinati  ad  uso non commerciale, aventi
capacita'  complessiva  non  superiore  a  26  mc sono esentati dagli
obblighi  indicati nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504.
  4.  Al  fine  di  razionalizzare  il sistema dei depositi di GPL in
bombole,  al  comma  1  dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1962, n.
169,  le  parole: «chilogrammi 500 di prodotto» sono sostituite dalle
seguenti: «chilogrammi 1000 di prodotto».
 
          Note all'art. 6:
              -  Il  testo  vigente dell'art. 25, comma 1 del decreto
          legislativo  26 ottobre  1995, n. 504, recante «testo unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative»  (pubblicato  nel  supplemento ordinario n.
          143  alla  Gazzetta  Ufficiale  29 novembre  1995, n. 279),
          cosi' recita:
              «Art.  25.  (Deposito  e  circolazione  di oli minerali
          assoggettati  ad  accisa).  -  1.  Gli  esercenti  depositi
          commerciali  di  oli minerali assoggettati ad accisa devono
          denunciarne  l'esercizio  all'ufficio  tecnico  di finanza,
          competente  per  territorio, qualunque sia la capacita' del
          deposito.».
              -  Il  testo  vigente  dell'art. 1, comma 1 della legge
          28 marzo  1962,  n.  169,  recante  «Norme  in  materia  di
          depositi   di  gas  di  petrolio  liquefatti  in  bombole»,
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1962, n. 112,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  1.  -  1. Le disposizioni dell'art. 11 del regio
          decreto-legge  2 novembre  1933,  n. 1741, convertito nella
          legge  8 febbraio  1934,  n. 367, e dell'art. 1 della legge
          21 marzo  1958,  n.  327,  non  si  applicano  nei  casi di
          installazione e di esercizio dei depositi di gas liquefatti
          del  petrolio  in bombole, aventi capacita' di accumulo non
          superiore a chilogrammi 1.000 di prodotto.
              La  installazione  e l'esercizio dei depositi di cui al
          comma   precedente   sono   subordinati   al  rilascio  del
          certificato  di  prevenzione incendi del comando dei vigili
          del fuoco competente per territorio.».