Art. 7.

                            D i v i e t i

  1.  Sono  vietati  l'imbottigliamento  di  GPL  e  il  carico delle
autobotti   al   di   fuori   degli  impianti  autorizzati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 56, della legge del 23 agosto 2004, n. 239.
  2.  I titolari di autorizzazione per l'esercizio di depositi di GPL
in bombole, non sono autorizzati alla distribuzione e alla vendita di
GPL in serbatoi installati presso i consumatori finali.
 
          Nota all'art. 7:
              - Per l'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n.
          239, vedi note all'art. 2.