Art. 7. D i v i e t i 1. Sono vietati l'imbottigliamento di GPL e il carico delle autobotti al di fuori degli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge del 23 agosto 2004, n. 239. 2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di depositi di GPL in bombole, non sono autorizzati alla distribuzione e alla vendita di GPL in serbatoi installati presso i consumatori finali.
Nota all'art. 7: - Per l'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, vedi note all'art. 2.