Art. 8. 
 
Norme  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione   di   GPL
              attraverso bombole. Requisiti soggettivi 
 
  1. L'attivita' di distribuzione e vendita di GPL attraverso bombole
e' esercitata dal soggetto proprietario delle  bombole  stesse  e  in
possesso di uno dei seguenti requisiti: 
    a)   essere   titolare   della   autorizzazione   prevista    per
l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera a); 
    b) essere  titolare  dell'autorizzazione  per  l'installazione  e
l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e  di  stoccaggio  di  oli
minerali con stoccaggio di GPL; 
    c) avere la disponibilita' di un impianto di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera a). 
  2. La disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), implica, pena la decadenza del titolo  che  l'interessato
sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
    a) essere controllato o controllare, ai sensi dell'articolo  2359
del codice civile, una societa' titolare della autorizzazione di  cui
alle lettere a) e b) del comma 1; 
    b) far parte di un consorzio di imprese di durata  non  inferiore
ai cinque anni, costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del
codice civile, titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e
b) del comma 1; 
    c) aver stipulato un contratto di durata non inferiore ai  cinque
anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice  civile
o di locazione in esclusiva di un impianto  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione; 
    d) aver stipulato un contratto, di durata non inferiore ai cinque
anni  di  comodato  d'uso  in  esclusiva,  di  un  impianto  di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di
lavorazione. 
 
          Note all'art. 8:
              -  Il  testo  vigente dell'art. 2359 del codice civile,
          cosi' recita:
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a  societa' fidudarie e a persona interposta:
          non si' computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo   se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati.».
              -  Il  testo  vigente dell'art. 2602 del codice civile,
          cosi' recita:
              «Art.  2602  (Nozione  e  norme  applicabili). - Con il
          contratto  di  consorzio piu' imprenditori istituiscono una
          organizzazione   comune   per   la   disciplina  o  per  lo
          svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
              Il  contratto  di  cui  al precedente comma e' regolato
          dalle  norme  seguenti, salve le diverse disposizioni delle
          leggi speciali.».
              -  Il  testo  vigente dell'art. 2562 del codice civile,
          cosi' recita:
              «Art.  2562  (Affitto  dell'azienda). - Le disposizioni
          dell'articolo  precedente  si  applicano  anche nel caso di
          affitto dell'azienda.».