Art. 8. Norme per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione di GPL attraverso bombole. Requisiti soggettivi 1. L'attivita' di distribuzione e vendita di GPL attraverso bombole e' esercitata dal soggetto proprietario delle bombole stesse e in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) essere titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a); b) essere titolare dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL; c) avere la disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). 2. La disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), implica, pena la decadenza del titolo che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) essere controllato o controllare, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una societa' titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1; b) far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1; c) aver stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione; d) aver stipulato un contratto, di durata non inferiore ai cinque anni di comodato d'uso in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione.
Note all'art. 8: - Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile, cosi' recita: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fidudarie e a persona interposta: non si' computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.». - Il testo vigente dell'art. 2602 del codice civile, cosi' recita: «Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.». - Il testo vigente dell'art. 2562 del codice civile, cosi' recita: «Art. 2562 (Affitto dell'azienda). - Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda.».