Art. 9. Norme per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione di GPL attraverso bombole. Requisiti oggettivi 1. Oltre ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, chiunque intenda esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL con bombole di proprieta' deve avere i seguenti requisiti oggettivi: a) avere la disponibilita' esclusiva di serbatoi fissi aventi capacita' volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacita' volumetrica complessiva di tutte le bombole di proprieta'; b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16. 2. Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a), si fa riferimento alla capacita' totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici: a) di proprieta' del titolare della autorizzazione o appartenenti a societa' collegate o dal medesimo controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o comunque dallo stesso partecipate, in proporzione all'entita' della quota di partecipazione; b) di proprieta' del consorzio di imprese di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), in proporzione alla quota consortile; c) per i quali siano stati stipulati contratti di affitto d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere c) e d). 3. La capacita' dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma 2, non puo' essere utilizzata per soddisfare quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a).
Nota all'art. 9: - Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art. 8.