IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta'
intellettuale;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare gli
articoli 1 e 2, che dettano le modalita' ed i criteri della delega al
Governo  per  l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;
  Visto  l'allegato  B  della  predetta  legge,  che  include, tra le
direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata
direttiva 2004/48/CE;
  Vista  la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
recante  protezione  del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio;
  Vista  la  legge  20 giugno  1978,  n.  399,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche;
  Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e  l'articolo  10  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303,
relativi  al  trasferimento  al  Ministero  per i beni e le attivita'
culturali  delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  in  materia  di  diritto  d'autore  e disciplina della
proprieta' letteraria;
  Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 419, recante
riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici nazionali, a norma
degli  articoli 11  e  14  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, ed in
particolare  l'articolo  7, relativo alla Societa' italiana autori ed
editori;
  Vista  la  legge  18 agosto  2000,  n. 248, recante nuove norme sul
diritto d'autore;
  Visto   il  decreto  legislativo  9 aprile  2003,  n.  70,  recante
attuazione  della  direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni aspetti
giuridici  dei  servizi  della societa' dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
  Visto  l'articolo  2  del  decreto-legge  26 aprile  2005,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
  Visto  il  Codice  della  proprieta'  industriale di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
  Visto   il   regio   decreto   18 maggio  1942,  n.  1369,  recante
approvazione  del  regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile
1941,  n.  633,  per  la  protezione del diritto di autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio;
  Visto  il  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e dei
Ministri  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali e delle attivita'
produttive,  di  concerto con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro  della  giustizia  e  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
    Introduzione nel titolo II della legge 22 aprile 1941 n. 633,
               del Capo VII-bis e dell'articolo 99-bis
  1.  Nel  titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il capo
VII e' inserito il seguente:
  «Capo  VII-bis  - Titolarita' dei diritti connessi - Art. 99-bis. -
1.   E'  reputato  titolare  di  un  diritto  connesso,  salvo  prova
contraria,  chi,  nelle  forme  d'uso,  e'  individuato come tale nei
materiali protetti, ovvero e' annunciato come tale nella recitazione,
esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.».
 
          Avvertenze:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - La  direttiva  2004/48/CE e' pubblicata nella G.U.C.E
          n. L. 195 del 2 giugno 2004.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1,  2  e 3, e
          allegati  A  e  B,  della  legge  18 aprile  2005,  n.  62,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
          supplemento ordinario.
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  8, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
          2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
          2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
          2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
          2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
          direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
          direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
          direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
          direttiva    2004/35/CE,    2004/38/CE,   della   direttiva
          2004/39/CE,  della  direttiva  2004/67/CE e della direttiva
          2004/101/CE  sono  corredati della relazione tecnica di cui
          all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e  successive  modificazioni. Su di essi e' richiesto
          anche  il  parere delle Commissioni parlamentari competenti
          per  i  profili  finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda
          conformarsi   alle  condizioni  formulate  con  riferimento
          all'esigenza  di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei    necessari   elementi   integrativi   di
          informazione,  per  i  pareri  definitivi delle Commissioni
          competenti  per  i  profili  finanziari  che  devono essere
          espressi entro venti giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2,  3 e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
              5-bis.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore
          dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, adottati per
          l'attuazione   delle   direttive  2004/39/CE,  relativa  ai
          mercati   degli   strumenti   finanziari,   e   2004/25/CE,
          concernente  le  offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
          nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui
          all'art.  2  e  con  la  procedura  prevista  dal  presente
          articolo,   puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
          correttive   al   fine  di  tenere  conto  delle  eventuali
          disposizioni   di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
          europea  secondo  la  procedura  di  cui,  rispettivamente,
          all'art.  64,  paragrafo  2,  della direttiva 2004/39/CE, e
          all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
              6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legistativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.
              7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome.
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
          espresso entro venti giorni.».
              «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
          da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
          normativa   da   attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
          modificazioni   alle  discipline  stesse,  fatte  salve  le
          materie  oggetto  di  delegificazione ovvero i procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei  decreti stessi. Le sanzioni penali
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
          euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona  o all'ente nel cui interesse egli agisce. In
          ogni   caso  sono  previste  sanzioni  identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei  decreti  legislativi  recanti  le norme occorrenti per
          dare  attuazione  alle direttive nei soli limiti occorrenti
          per   l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
          direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione   delle   direttive,   in  quanto  non  sia
          possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
          competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
          di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n.  183,  per  un  ammontare complessivo non superiore a 50
          milioni di euro;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modificazioni  alla  legge  o  al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
          dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
          competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
          le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
          decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
          l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
          individuazione dei soggetti responsabili;
                h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
          una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
          rispetto  a  quelli  degli  altri  Stati membri dell'Unione
          europea,  facendo  in modo di assicurare il massimo livello
          di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
          vari  Stati  membri  ed  evitando l'insorgere di situazioni
          discriminatorie  a danno dei cittadini italiani nel momento
          in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
          riferimento  ai  requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di
          attivita'  commerciali e professionali, una disciplina piu'
          restrittiva  di  quella  applicata ai cittadini degli altri
          Stati membri.».
              «Art.   3   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o amministrativa, ai sensi
          della legge 22 febbraio 1994. n. 146, della legge 24 aprile
          1998,  n.  128,  e  della  presente legge, e di regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.
              2.  La  delega  di  cui  al  comma  1 e' esercitata con
          decreti  legislativi  adottati  ai sensi dell'art. 14 della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
          comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
          i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
          informeranno   ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c).
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo  sono  trasmessi  alla  Camera  dei  deputati e al
          Senato  della  Repubblica  per  l'espressione del parere da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
                                                          «Allegato A
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)
              2001/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 novembre  2001, recante un codice comunitario relativo ai
          medicinali per uso umano.
              2003/38/CE  del  Consiglio,  del  13  maggio  2003, che
          modifica  la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
          di  taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi
          espressi in euro.
              2003/73/CE   della  Commissione,  del  24 luglio  2003,
          recante   modifica   dell'allegato   III   della  direttiva
          1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
          modifica  la  direttiva  77/799/CEE relativa alla reciproca
          assistenza  fra  le autorita' competenti degli Stati membri
          nel settore delle imposte dirette e indirette.
              2003/94/CE  della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
          stabilisce  i  principi  e  le linee direttrici delle buone
          prassi  di  fabbricazione  relative  ai  medicinali per uso
          umano   e   ai   medicinali   per  uso  umano  in  fase  di
          sperimentazione.
              2003/98/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio del
          17 novembre  2003, relativa al riutilizzo dell'informazione
          del settore pubblico.
              2003/122/Euratom  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003,
          sul  controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
          attivita' e delle sorgenti orfane.
              2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio 2004, che
          deroga  alla  direttiva  2001/15/CE  al  fine  di differire
          l'applicazioe del divieto al commercio di taluni prodotti.
              2004/28/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante
          un codice comunitario di taluni prodotti.
              2004/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21  aprile  2004, relativa alla limitazione delle emissioni
          di  composti  organici  volatili dovute all'uso di solventi
          organici  in  talune  pitture e verici e in taluni prodotti
          per   carrozzeria   e   recante  modifica  della  direttiva
          1999/13/CE.».
                                                           Allegato B
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori.
              2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'11 marzo     2002,    concernente    l'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
          operazioni mobili di autotrasprto.
              2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6  febbraio  2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
          di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
          Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
          connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
              2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 aprile  2003,  che  modifica la direttiva 91/671/CEE
          del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
          cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
          3,5 tonnellate.
              2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio  2003, che prevede la partecipazione del pubblico
          nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
          ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
          e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
          all'accesso alla giustizia.
              2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3  giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
          degli enti pensionistici aziendali o professionali.
              2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
          nel settore dell'aviazione civile.
              2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 giugno  2003,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE,
          83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
          annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
          delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
          assicurazione.
              2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
          interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
          96/92/CE.
              2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
          interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
          98/30/CE.
              2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
          Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
          taluni tipi di societa'.
              2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
          periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
          al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
          regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
          91/439/CEE   del   Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
          76/914/CEE del Consiglio.
              2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
          completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
          quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
          Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
          sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
          &greco;b-agoniste nelle produzioni animali.
              2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
          relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
          epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
          decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
          direttiva 92/46/CEE.
              2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
          relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
              2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 ottobre  2003,  che istituisce un sistema per lo scambio
          di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
          Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
          Consiglio.
              2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
              2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
          quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
          nei prodotti alimentari.
              2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
          modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
          sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
              2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
          ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
          prodotti energetici e dell'elettricita'.
              2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
          zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
          decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
          direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
              2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
          Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
          connessi con determinate sostanze pericolose.
              2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  allo  status  dei  cittadini  dei Paesi terzi che
          siano soggiornanti di lungo periodo.
              2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
          provvedimenti di espulsione per via aerea.
              2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
          basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno
          dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
              2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 febbraio  2004,  che modifica la direttiva 94/62/CE
          sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
              2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
          enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
          forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
              2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
          aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
          forniture e di servizi.
              2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
              2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
          acquisto.
              2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
          di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
              2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
          dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
          soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
          che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
          direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
          75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
              2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
          del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
          del Consiglio.
              2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
          intellettuale.
              2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
          concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento di gas naturale.
              2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
          2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
          quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
          riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
          Kyoto.».
              - La  legge 22 aprile 1941, n. 633, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.
              - La  legge 20 giugno 1978, n. 399, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  2 agosto  1978,  n.  214,  supplemento
          ordinario.
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  52,  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  recante:  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59»:
              «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
          le  attivita'  culturali esercita, anche in base alle norme
          del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, e del
          testo  unico  approvato  con decreto legislativo 29 ottobre
          1999,  n.  490,  le  attribuzioni  spettanti  allo Stato in
          materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
          eccettuate  quelle  attribuite, anche dal presente decreto,
          ad  altri  Ministeri  o  ad  agenzie,  e fatte in ogni caso
          salve,  ai  sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
          2,  e  3,  comma  1,  lettere a) e b), della legge 15 marzo
          1997,   n.   59,   le   funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle regioni ed agli enti locali.
              Al  Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti
          risorse,   le  funzioni  esercitate  dal  Dipartimento  per
          l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza
          del  Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore
          e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle
          attivita' culturali.».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  10,  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999, n. 303, recante: «Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
              «Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
          - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
          seguito  individuati  i compiti relativi alle seguenti aree
          funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome
          funzioni   di   impulso   indirizzo   e  coordinamento  del
          Presidente.  Ai  Ministeri interessati sono contestualmente
          trasferite   le  corrispondenti  strutture  e  le  relative
          risorse finanziarie, materiali ed umane:
                a) turismo  al  Ministero dell'industria, commercio e
          artigianato;
                b) (omissis);
                c) segreteria  del comitato per la liquidazione delle
          pensioni  privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
          1,  lettera  s),  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, al
          Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
                d) aree  urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
          5,  nonche'  Commissione Reggio Calabria, di cui all art. 7
          della  legge  5 luglio  1989,  n. 246, e Commissione per il
          risanamento  della  Torre  di Pisa, al Ministero dei lavori
          pubblici;
                e) diritto  d'autore  e  disciplina  della proprieta'
          letteraria,  nonche'  promozione delle attivita' culturali,
          nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
          l'informazione  ed  editoria,  al Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali,  come previsto dall'art. 52, comma 2,
          del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
              2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
          cui  agli  articoli  12,  lettere f) e seguenti, e 13 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
          dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
          1  ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
          in   vigore  del  presente  decreto  quando  si  tratti  di
          strutture  in  atto  affidate  a  Ministri  con portafoglio
          mediante  delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In caso
          diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla
          individuazione,  mediante  apposito  decreto del Presidente
          del Consiglio, delle risorse da trasferire.
              3.  A  decorrere dalla data di inizio della legislatura
          successiva  a  quella  in  cui il presente decreto entra in
          vigore,  sono  trasferiti al Ministero dell'interno, con le
          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
          svolti   dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo  nelle
          regioni.
              3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
          nelle   regioni   a   statuto   speciale  tuttora  operanti
          nell'ambito  della  Presidenza,  possono  essere  destinati
          nelle  relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
          o  equiparati,  appartenenti  ai  ruoli  della Presidenza o
          chiamati  in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
          della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.
              3-ter.   I   dirigenti   appartenenti  ai  ruoli  delle
          soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  in  servizio  alla  data di entrata in vigore del
          presente  comma  presso le Prefetture - Uffici territoriali
          del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
          del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.
              4.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono
          trasferiti  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle
          politiche  sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
          i  compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
          della  Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
          trasferite  le  inerenti  risorse finanziarie, materiali ed
          umane.
              5.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono
          trasferiti   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  di  cui  all'art. 41 del decreto legislativo sul
          riordinamento   dei  Ministeri,  con  le  inerenti  risorse
          finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,
          nell'ambito   del  Dipartimento  delle  aree  urbane  della
          Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
              6.  A  decorrere  dalla data di cui al comma 3, o dalla
          diversa  data  indicata  in sede di riordino dei Ministeri,
          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
          materiali   ed   umane,   all'Agenzia   per  la  protezione
          dell'ambiente  e  per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
          del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
          i  servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
          sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
          91  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  e
          successive   modificazioni.   Sono   escluse  dal  suddetto
          trasferimento  le  funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
          il  sistema  informativo  unico, che restano assegnate alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e sono affidate al
          Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
              6-bis.  Il  Comitato  per  l'emersione  del  lavoro non
          regolare  di  cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388, e' trasferito al Ministero del
          lavoro  e  delle  politiche sociali con le relative risorse
          finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze  e'  autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le relative variazioni di bilancio.
              6-ter.  A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
          al   Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione  i  compiti  le  funzioni  e  le  attivita'
          esercitati  dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art.
          17  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e  al comma 6
          dell'art.  24  della  legge  24 novembre  2000,  n. 340. Al
          Centro  medesimo sono contestualmente trasferite le risorse
          finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in
          servizio,  Il  limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 5
          del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato
          in complessive centonovanta unita'.
              6-quater.  In  sede  di prima applicazione il personale
          trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
          giuridico ed economico in godimento.
              6-quinquies.  Al  riordino organizzativo, di gestione e
          di  funzionamento  del  Centro  nazionale per l'informatica
          nella  pubblica  amministrazione si provvede con successivi
          regolamenti  adottati  ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
              6-sexies.  Dalla  data  di  cui  al  comma  6-ter  sono
          abrogati  il  comma  19  dell'art. 17 della legge 15 maggio
          1997,   n.   127,  il  comma 6  dell'art.  24  della  legge
          24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
          Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
              7.-9. (Omissis).
              10.  La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
          supporto  alla  Cancelleria  dell'Ordine  al  merito  della
          Repubblica  e  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio
          supremo  della difesa sono stabilite da appositi protocolli
          d'intesa  tra  Segretariato generale della Presidenza della
          Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
              11.  Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
          sono    dal    presente   decreto   trasferite   ad   altre
          amministrazioni,    operano   presso   le   amministrazioni
          medesime.
              11-bis.  Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
          al  decreto-legge  6  maggio  2002,  n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 2 lugllo 2002, n. 133, i compiti
          di  sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
          svolti,  ai  sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
          carabinieri  nell'ambito  di  una  apposita Sovrintendenza,
          costituita  con  decreto  del  Presidente adottato ai sensi
          dell'art.   7,  alla  quale  e'  preposto  un  coordinatore
          nominato  ai  sensi  dell'art. 18 della citata legge n. 400
          del 1988.
              11-ter.    La    Presidenza    puo'   provvedere   alla
          amministrazione,  organizzazione,  coordinamento e gestione
          dei  servizi  generali  di  supporto,  purche' non siano di
          nocumento  alle  esigenze di sicurezza, attraverso societa'
          per    azioni    appositamente    costituita,   anche   con
          partecipazione  minoritaria di soggetti privati selezionati
          attraverso  procedure  ad evidenza pubblica. I rapporti tra
          la  societa'  e  la  Presidenza  sono  regolati da apposito
          contratto  di servizio, anche con riferimento alla verifica
          qualitativa delle prestazioni rese.
              11-quater.  Con  specifico atto aggiuntivo al contratto
          di  servizio  di  cui  al  comma  11-ter  sono  definite le
          modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
          personale  in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
          lo  stesso  stato  giuridico,  su  base  volontaria e senza
          pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
          presso la societa'.
              11-quinquies.   Il  restante  personale  coinvolto  nel
          processo  di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
          alle   altre   strutture  generali  della  Presidenza,  nel
          rispetto   delle   procedure   di   consultazione   con  le
          organizzazioni    sindacali    previste   dalla   normativa
          vigente.».
              - Il  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 419, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 novembre 1999, n.
          268.
              - Si  riporta il testo degli articoli 11, 14 e 7, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per
          il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa.»:
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera a),   l'istituzione   di   un   ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1922,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica;
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobree 1992, n. 421, alla lettera e) le
          parole:   «ai   dirigenti   generali  ed  equiparati»  sono
          soppresse  alla  lettera  i)  le parole: «prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata»  sono  sostituite dalle seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione le aree di
          contrattazione  e  il  rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato», la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.».
              «Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
          l'obiettivo   di   una   complessiva  riduzione  dei  costi
          amministrativi   e   si  atterra',  oltreche'  ai  principi
          generali  desumibili  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive    modificazioni,    dal   decreto   legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          dall'art.  3,  comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita'
          omologhe  o  complementari,  trasformazione  di  enti per i
          quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
          in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
          ovvero  in  struttura di universita', con il consenso della
          medesima,  ovvero  liquidazione  degli  enti inutili; per i
          casi  di  cui  alla presente lettera il Governo e' tenuto a
          presentare  contestuale  piano di utilizzo del personale ai
          sensi  dell'art.  12,  comma  1,  lettera s),  in carico ai
          suddetti enti;
                b) trasformazione   in   associazioni  o  in  persone
          giuridiche  di  diritto privato degli enti che non svolgono
          funzioni  o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
          di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
          personalita'  di  diritto  pubblico; trasformazione in ente
          pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
          ad  alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
          alla  presente  lettera  il  Governo e' tenuto a presentare
          contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
          dell'art.  12,  comma  1, lettera s), in carico ai suddetti
          enti;
                c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
          comparabile   rilevanza,   anche  sotto  il  profilo  delle
          procedure  di  nomina  degli  organi statutari, e riduzione
          funzionale   del   numero   di   componenti   degli  organi
          collegiali;
                d) razionalizzazione  ed  omogeneizzazione dei poteri
          di  vigilanza  ministeriale,  con  esclusione, di norma, di
          rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
                e) contenimento  delle  spese di funzionamento, anche
          attraverso  ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a quanto
          previsto  dall'art.  20,  comma  7, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
                f) programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita' e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».
              «Art.  7.  -  1.  Ai  fin  della attuazione dei decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
          eventuali compiti residui.
              2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
          acquisito  il  parere  della Commissione di cui all'art. 5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonomie di Trento e di Bolzano e
          della  Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle       organizzazioni      sindacali      maggiormente
          rappresentative,  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati.
              3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
          cui  al comma 4-bis dell'art. 17 della introdotto dall'art.
          13,  comma  1,  della  presente legge, entro novanta giorni
          dalla  adozione  di ciascun decreto di attuazione di cui al
          comma  1  del  presente  articolo.  Per  i  regolamenti  di
          riordino,  il  parere  del  Consiglio di Stato e' richiesto
          entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni
          dalla  richiesta.  In  ogni  caso, trascorso inutilmente il
          termine  di  novanta  giorni, il regolamento e' adottato su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede
          di   prima   emanazione  gli  schemi  di  regolamento  sono
          trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della
          Repubblica  perche' su di essi sia espresso il parere della
          Commissione  di  cui  all'art. 5, entro trenta giorni dalla
          data  della  loro  trasmissione.  Decorso  tale  termine  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              3-bis.  Il  Governo  e'  delegato a emanare, sentito il
          parere  delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
          30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
          della legge 27 dicembre 1999, n. 449.».
              - La  legge 18 agosto 2000, n. 248, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206.
              -  Il  decreto  legislativo  9 aprile  2003,  n. 70, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87,
          supplmento ordinario.
              - La  direttiva 2000/31/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 178 del 17 luglio 2000.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
          26 aprile  2005, n. 63, convertito con modificazioni, dalla
          legge   25 giugno  2005,  n.  109,  recante:  «Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche'
          per   la  tutela  del  diritto  d'autore,  e  altre  misure
          urgenti.».
                «Art.  2 (Coordinamento delle politiche in materia di
          diritto  d'autore).  -  1. Al fine di consentire l'efficace
          coordinamento,   anche   a  livello  internazionale,  delle
          funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della
          proprieta'  intellettuale  di  cui  all'art. 19 della legge
          18 agosto  2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni
          e  le  attivita  culturali  previsti  dall'art. 6, comma 3,
          lettera   a),   del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10 giugno 2004, n. 173, sono
          esercitati  d'intesa  con  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              2.   All'art.  7,  comma  5,  del  decreto  legislativo
          29 ottobre  1999,  n.  419,  le  parole:  «con  decreto del
          Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, di concerto
          con  i  Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione  economica»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'   culturali,   di   concerto   con   il  Ministro
          dell'economia e delle finanze.».
              3.  All'art.  7,  comma  8, del del decreto legislativo
          29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i
          beni  e  le  attivita' culturali esercita» sono inserite le
          seguenti:  «congiuntamente  con il Presidente del Consiglio
          dei Ministri».
              3-bis.  Dall'attuazione delle disposizioni del presente
          articolo  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica.».
              - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, reca:
          «Codice  della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15
          della legge 12 dicembre 2002, n. 273».
              - Il   regio   decreto  18 maggio  1942,  n.  1369,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3 dicembre 1942, n.
          286.
              - Il   regio   decreto   18 giugno  1931,  n.  773,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio».
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della  Costituzione  e  sono  emanati  dal Presidente della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   delta   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».