Art. 10.
    Modifiche all'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1.  All'articolo  163  della  legge  n.  633 del 1941, e successive
modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare
di  un  diritto  di  utilizzazione  economica  puo'  chiedere che sia
disposta  l'inibitoria  di  qualsiasi  attivita', ivi comprese quelle
costituenti   servizi   prestati  da  intermediari,  che  costituisca
violazione  del  diritto  stesso  secondo  le  norme  del  codice  di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.».
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  testo  dell'art. 163 della legge n. 633 del 1941,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.   163-   -  1.  Il  titolare  di  un  diritto  di
          utilizzazione  economica  puo'  chiedere  che  sia disposta
          l'inibitoria  di  qualsiasi  attivita', ivi comprese quelle
          costituenti   servizi   prestati   da   intermediari,   che
          costituisca  violazione del diritto stesso secondo le norme
          del  codice  di procedura civile concernenti i procedimenti
          cautelari.
              2.  Pronunciando  l'inibitoria, il giudice puo' fissare
          una   somma  dovuta  per  ogni  violazione  o  inosservanza
          successivamente    constatata    o    per    ogni   ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento.
              3.  Ove  in  sede  giudiziaria  si  accerti  la mancata
          corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli
          articoli 73  e 73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso
          puo'   essere  disposta  l'interdizione  dall'utilizzo  dei
          fonogrammi  per  un periodo da un minimo di quindici giorni
          ad un massimo di centottanta giorni.
              4.  Ove  in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione
          di   fonogrammi   che,  ai  sensi  dell'art.  74,  arrecano
          pregiudizio   al   produttore   fonografico,   oltre   alla
          interdizione  definitiva  dal  loro  utilizzo,  puo' essere
          comminata  una sanzione amministrativa da un minimo di euro
          260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.