Art. 11. Modifiche all'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. All'articolo 164 della legge n. 633 del 1941, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti:».
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 164 della legge n. 633 del 1941, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 164. - Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'art. 180 si osservano le regole seguenti: 1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualita'; 2) l'ente di diritto pubblico e' dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela e' prescritta o autorizzata; 3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 474 del codice di procedura civile.».