Art. 12.
  Sostituzione dell'articolo 167 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1.  L'articolo  167  della  legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  167.  - 1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti
da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
    a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
    b) da   chi  possa  agire  in  rappresentanza  del  titolare  dei
diritti.».