Art. 13. Inserimento dell'articolo 171-octies-1 nella legge 22 aprile 1941, n. 633 1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 171-octies e' inserito il seguente: «Art. 171-octies-1. - 1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta'.».