Art. 13.
Inserimento dell'articolo 171-octies-1 nella legge 22 aprile 1941, n.
                                 633
  1. Alla  legge  n.  633  del  1941,  dopo  l'articolo 171-octies e'
inserito il seguente:
  «Art.  171-octies-1.  -  1.  Chiunque si rifiuti senza giustificato
motivo  di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo
156-ter  ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con
le  pene  previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della
meta'.».