Art. 14.
Modifiche  all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                                n. 30
  1. All'articolo 121 del Codice della proprieta' industriale, di cui
al  decreto  legislativo  10 febbraio  2005, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2,  secondo  periodo,  dopo  le parole: «il giudice
ordini», sono inserite le seguenti: «alla controparte»;
    b) dopo  il  comma  2 e' inserito il seguente: «2-bis. In caso di
violazione  commessa  su scala commerciale mediante atti di pirateria
di cui all'articolo 114, il giudice puo' anche disporre, su richiesta
di  parte,  l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale che si trovi in possesso della controparte.».
 
          Nota all'art. 14:
              - Il   testo   dell'art.   121,   del   citato  decreto
          legislativo  10 febbraio  2005,  n. 30, come modificato dal
          presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  121  (Ripartizione dell'onere della prova). - 1.
          L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di
          proprieta'  industriale  incombe in ogni caso a chi impugna
          il  titolo.  Salvo  il  disposto  dell'art.  67  l'onere di
          provare  la  contraffazione  incombe  al titolare. La prova
          della decadenza del marchio per non uso puo' essere fornita
          con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.
              2.  Qualora  una  parte abbia fornito seri indizi della
          fondatezza  delle  proprie  domande  ed  abbia  individuato
          documenti,   elementi   o   informazioni   detenuti   dalla
          controparte  che confermino tali indizi, essa puo' ottenere
          che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda
          le  informazioni  alla  controparte. Puo' ottenere altresi'
          che  il  giudice  ordini  alla  controparte  di fornire gli
          elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella
          produzione  e  distribuzione dei prodotti o dei servizi che
          costituiscono   violazione   dei   diritti   di   proprieta
          industriale.
              2-bis.   In   caso  di  violazione  commessa  su  scala
          commerciale mediante atti di pirateria di cui all'art. 114,
          il  giudice  puo'  anche  disporre,  su richiesta di parte,
          l'esibizione  della  documentazione bancaria, finanziaria e
          commerciale che si trovi in possesso della controparte.
              3.  Il  giudice,  nell'assumere  i provvedimenti di cui
          sopra,  adotta le misure idonee a garantire la tutela delle
          informazioni riservate, sentita la controparte.
              4.  Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte
          che   le   parti  danno  e  di  rifiuto  ingiustificato  di
          ottemperare agli ordini.
              5.   Nella   materia  di  cui  al  presente  codice  il
          consulente  tecnico  d'ufficio  puo'  ricevere  i documenti
          inerenti  ai  quesiti posti dal giudice anche se non ancora
          prodotti  in  causa,  rendendoli  noti  a  tutte  le parti.
          Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.».