Art. 14. Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 121 del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il giudice ordini», sono inserite le seguenti: «alla controparte»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 114, il giudice puo' anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.».
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 121, del citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 121 (Ripartizione dell'onere della prova). - 1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di proprieta' industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'art. 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso puo' essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici. 2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresi' che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprieta industriale. 2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'art. 114, il giudice puo' anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte. 3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte. 4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini. 5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio puo' ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.».