Art. 15.
Introduzione   dell'articolo   121-bis  nel  decreto  legislativo  10
                        febbraio 2005, n. 30
  1.  Al  Codice  della  proprieta'  industriale,  di  cui al decreto
legislativo  10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 121 e' inserito
il seguente:
  «Art 121-bis (Diritto d'informazione). - 1. L'Autorita' giudiziaria
sia  nei  giudizi  cautelari  che di merito puo' ordinare, su istanza
giustificata  e  proporzionata  del  richiedente, che vengano fornite
informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di
prestazione  di  servizi  che violano un diritto di cui alla presente
legge  da  parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona
che:
    a) sia  stata  trovata in possesso di merci oggetto di violazione
di  un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare
servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
    b) sia  stata  sorpresa  a  fornire  su scala commerciale servizi
utilizzati in attivita' di violazione di un diritto;
    c) sia  stata  indicata  dai soggetti di cui alle lettere a) o b)
come   persona   implicata   nella   produzione,   fabbri-cazione   o
distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
  2.   Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  possono  tra  l'altro
comprendere  il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei
distributori,  dei  fornitori  e degli altri precedenti detentori dei
prodotti  o  dei  servizi,  nonche' dei grossisti e dei dettaglianti,
nonche'    informazioni   sulle   quantita'   prodotte,   fabbricate,
consegnate,  ricevute  o  ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o
servizi in questione.
  3.  Le  informazioni  vengono  acquisite tramite interrogatorio dei
soggetti di cui al comma 1.
  4.  Il  richiedente  deve  fornire  l'indicazione  specifica  delle
persone  da  interrogare  e  dei  fatti sui quali ognuna di esse deve
essere interrogata.
  5.  Il  giudice,  ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di
cui  al  comma  1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi'
rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che
ritiene  utili  per  chiarire  le  circostanze  sulle quali si svolge
l'interrogatorio.
  6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma,
del codice di procedura civile.».