Art. 16.
Modifiche  all'articolo 124 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                                n. 30
  1. All'articolo 124 del Codice della proprieta' industriale, di cui
al  decreto  legislativo  10 febbraio  2005, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) la  rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure correttive e
sanzioni civili»;
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con la sentenza che
accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale possono
essere  disposti  l'inibitoria  della  fabbricazione, del commercio e
dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di
ritiro  definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di
chi  ne  sia  proprietario  o  ne  abbia  comunque la disponibilita'.
L'inibitoria  e  l'ordine  di ritiro definitivo dal commercio possono
essere  emessi  anche  contro  ogni  intermediario, che sia parte del
giudizio  ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di
proprieta' industriale.»;
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con la sentenza che
accerta  la  violazione  di un diritto di proprieta' industriale puo'
essere  ordinata  la  distruzione  di  tutte  le  cose costituenti la
violazione,  se  non  vi  si  oppongono  motivi  particolari, a spese
dell'autore della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione
della  cosa  e  l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento
dei   danni,   se   la  distruzione  della  cosa  e'  di  pregiudizio
all'economia  nazionale.  Se  i  prodotti  costituenti violazione dei
diritti  di proprieta' industriale sono suscettibili, previa adeguata
modifica,  di  una  utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal
giudice,  in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il
loro   ritiro   temporaneo   dal   commercio,   con  possibilita'  di
reinserimento  a  seguito  degli  adeguamenti  imposti a garanzia del
rispetto del diritto.»;
    d) al  comma  6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria tiene conto
della  necessaria  proporzione  tra la gravita' delle violazioni e le
sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi.».
 
          Nota all'art. 16:
              - Il testo dell'art. 124 del citato decreto legislativo
          10 febbraio  2005,  n.  30,  come  modificato  dal presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  124  (Misure correttive e sanzioni civili). - 1.
          Con  la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
          proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
          della  fabbricazione,  del  commercio e dell'uso delle cose
          costituenti  violazione  del  diritto, e l'ordine di ritiro
          definitivo  dal commercio delle medesime cose nei confronti
          di   chi  ne  sia  proprietario  o  ne  abbia  comunque  la
          disponibilita'.   L'inibitoria   e   l'ordine   di   ritiro
          definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
          ogni  intermediario,  che  sia  parte del giudizio ed i cui
          servizi   siano   utilizzati  per  violare  un  diritto  di
          proprieta' industriale.
              2.  Pronunciando  l'inibitoria, il giudice puo' fissare
          una   somma  dovuta  per  ogni  violazione  o  inosservanza
          successivamente    constatata    e    per    ogni   ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento.
              3.  Con  la  sentenza  che  accerta la violazione di un
          diritto  di  proprieta' industriale puo' essere ordinata la
          distruzione  di tutte le cose costituenti la violazione, se
          non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
          della  violazione.  Non puo' essere ordinata la distruzione
          della  cosa  e  l'avente  diritto  puo'  conseguire solo il
          risarcimento  dei danni, se la distruzione della cosa e' di
          pregiudizio   all'economia   nazionale.   Se   i   prodotti
          costituenti    violazione   dei   diritti   di   proprieta'
          industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
          una  utilizzazione  legittima,  puo'  essere  disposto  dal
          giudice,  in  luogo  del  ritiro  definitivo  o  della loro
          distruzione,  il  loro ritiro temporaneo dal commercio, con
          possibilita'  di  reinserimento a seguito degli adeguamenti
          imposti a garanzia del rispetto del diritto.
              4.  Con  la  sentenza  che  accerta  la  violazione dei
          diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
          gli  oggetti prodotti importati o venduti in violazione del
          diritto  e  i  mezzi  specifici  che servono univocamente a
          produrli  o  ad attuare il metodo o processo tutelato siano
          assegnati  in  proprieta'  al  titolare del diritto stesso,
          fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
              5.  E'  altresi'  in facolta' del giudice, su richiesta
          del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
          cui  al  comma  4,  tenuto  conto  della residua durata del
          titolo   di  proprieta'  industriale  o  delle  particolari
          circostanze  del  caso,  ordinare  il  sequestro,  a  spese
          dell'autore   della  violazione,  fino  all'estinzione  del
          titolo,  degli  oggetti  e  dei  mezzi  di  produzione.  In
          quest'ultimo  caso,  il  titolare del diritto di proprieta'
          industriale  puo'  chiedere che gli oggetti sequestrati gli
          siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
          le  parti,  verra'  stabilito  dal giudice dell'esecuzione,
          sentito, occorrendo, un perito.
              6.  Delle  cose  costituenti  violazione del diritto di
          proprieta'  industriale non si puo' disporre la rimozione o
          la  distruzione,  ne'  puo' esserne interdetto l'uso quando
          appartengono  a  chi  ne  fa  uso  personale  o  domestico.
          Nell'applicazione  delle  sanzioni  l'autorita' giudiziaria
          tiene  conto  della  necessaria proporzione tra la gravita'
          delle  violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei
          terzi.
              7.  Sulle  contestazioni  che  sorgono nell'eseguire le
          misure  menzionate in questo articolo decide, con ordinanza
          non   soggetta   a   gravame,  sentite  le  parti,  assunte
          informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
          recante le misure anzidette.