Art. 18. Modifiche all'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 127 del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta'.».
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 127, del citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 127 (Sanzioni penali e amministrative). - 1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprieta' industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, e' punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro. 1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'art. 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'art. 372 del codice penale, ridotte della meta'. 2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, e' punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro. 3, Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.».