Art. 18.
Modifiche  all'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                                n. 30
  1. All'articolo 127 del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:  «1-bis.  Chiunque  si rifiuti senza giustificato motivo di
rispondere  alle  domande  del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis
ovvero  fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene
previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta'.».
 
          Nota all'art. 18:
              - Il   testo   dell'art.   127,   del   citato  decreto
          legislativo  10 febbraio  2005,  n. 30, come modificato dal
          presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  127  (Sanzioni  penali  e  amministrative). - 1.
          Salva  l'applicazione  degli  articoli  473,  474 e 517 del
          codice  penale,  chiunque  fabbrica, vende, espone, adopera
          industrialmente,   introduce   nello   Stato   oggetti   in
          violazione di un titolo di proprieta' industriale valido ai
          sensi delle norme del presente codice, e' punito, a querela
          di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.
              1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di
          rispondere  alle  domande  del  giudice  ai sensi dell'art.
          121-bis  ovvero  fornisce allo stesso false informazioni e'
          punito  con  le  pene  previste  dall'art.  372  del codice
          penale, ridotte della meta'.
              2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni
          non  corrispondenti  al  vero,  tendenti  a far credere che
          l'oggetto  sia  protetto  da  brevetto,  disegno  o modello
          oppure  topografia  o  a  far credere che il marchio che lo
          contraddistingue  sia  stato  registrato,  e' punito con la
          sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
              3,  Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con
          la  sanzione  amministrativa  fino  a  2.065,83 euro, anche
          quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un
          marchio  registrato,  dopo che la relativa registrazione e'
          stata   dichiarata  nulla,  quando  la  causa  di  nullita'
          comporta   la   illiceita'  dell'uso  del  marchio,  oppure
          sopprima  il  marchio  del produttore o del commerciante da
          cui   abbia   ricevuto   i  prodotti  o  le  merci  a  fini
          commerciali.».