Art. 19.
Modifiche  all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                                n. 30
  1. All'articolo 131 del Codice della proprieta' industriale, di cui
al  decreto  legislativo  n.  30 del 2005, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) il  comma  1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un
diritto  di  proprieta'  industriale  puo'  chiedere che sia disposta
l'inibitoria  di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del
proseguimento  o  della  ripetizione  delle violazioni in atto, ed in
particolare  puo'  chiedere  che  siano  disposti  l'inibitoria della
fabbricazione,  del  commercio  e  dell'uso  delle  cose  costituenti
violazione  del  diritto,  e  l'ordine  di ritiro dal commercio delle
medesime  cose  nei  confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia
comunque  la disponibilita', secondo le norme del codice di procedura
civile  concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine
di   ritiro  dal  commercio  possono  essere  chiesti,  sugli  stessi
presupposti,  contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per
violare un diritto di proprieta' industriale.»;
    b) dopo  il  comma  1,  sono  inseriti  i seguenti: «1-bis. Se il
giudice  nel  rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il
termine  entro  cui  le  parti devono iniziare il giudizio di merito,
quest'ultimo  deve  essere  iniziato entro il termine di venti giorni
lavorativi   o  di  trentuno  giorni  di  calendario  qualora  questi
rappresentino   un  periodo  piu'  lungo.  Il  temine  decorre  dalla
pronuncia  dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla
sua comunicazione.
  1-ter.  Se  il  giudizio  di  merito  non  e'  iniziato nel termine
perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio
si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
  1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice
di  procedura  civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare  gli  effetti  della  sentenza  di  merito.  In  tali casi
ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.».
 
          Nota all'art. 19:
              - Il   testo   dell'art.   131,   del   citato  decreto
          legislativo  10 febbraio  2005,  n. 30, come modificato dal
          presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  131 (Inibitoria). - 1. Il titolare di un diritto
          di  proprieta'  industriale  puo' chiedere che sia disposta
          l'inibitoria  di  qualsiasi  violazione  imminente  del suo
          diritto  e  del  proseguimento  o  della  ripetizione delle
          violazioni  in  atto,  ed  in particolare puo' chiedere che
          siano   disposti   l'inibitoria  della  fabbricazione,  del
          commercio  e dell'uso delle cose costituenti violazione del
          diritto,  e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime
          cose  nei  confronti  di chi ne sia proprietario o ne abbia
          comunque  la disponibilita', secondo le norme del codice di
          procedura  civile  concernenti  i  procedimenti  cautelari.
          L'inibitoiria  e  l'ordine  di ritiro dal commercio possono
          essere  chiesti,  sugli  stessi  presupposti,  contro  ogni
          soggetto  i  cui  servizi  siano  utilizzati per violare un
          diritto di proprieta' industriale.
              1-bis.  Se  il  giudice nel rilasciare il provvedimento
          cautelare  non  stabilisce  il  termine  entro cui le parti
          devono  iniziare  il  giudizio di merito, quest'ultimo deve
          essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi
          o   di   trentuno   giorni  di  calendario  qualora  questi
          rappresentino  un  periodo  piu'  lungo.  Il temine decorre
          dalla  pronuncia  dell'ordinanza  se avvenuta in udienza o,
          altrimenti, dalla sua comunicazione.
              1-ter.  Se  il  giudizio  di merito non e' iniziato nel
          termine   perentorio   di   cui   al  comma  1,  ovvero  se
          successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento
          cautelare perde la sua efficacia.
              1-quater.  Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si
          applicano  ai  provvedimenti  di  urgenza  emessi  ai sensi
          dell'art.  700 del codice di procedura civile ed agli altri
          provvedimenti  cautelari  idonei  ad anticipare gli effetti
          della  sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte puo'
          iniziare il giudizio di merito.
              2.  Pronunciando  l'inibitora,  il giudice puo' fissare
          una   somma  dovuta  per  ogni  violazione  o  inosservanza
          successivamente    constatata    e    per    ogni   ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento.».