Art. 2.
  Sostituzione dell'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633

  1.  L'articolo  156  della  legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  156.  -  1.  Chi  ha  ragione  di temere la violazione di un
diritto  di  utilizzazione  economica  a  lui  spettante in virtu' di
questa   legge   oppure   intende  impedire  la  continuazione  o  la
ripetizione  di una violazione gia' avvenuta sia da parte dell'autore
della   violazione  che  di  un  intermediario  i  cui  servizi  sono
utilizzati  per  tale  violazione puo' agire in giudizio per ottenere
che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della
violazione.  Pronunciando  l'inibitoria,  il giudice puo' fissare una
somma  dovuta  per  ogni  violazione  o  inosservanza successivamente
constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
  2.  Sono  fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70.
  3.  L'azione  e'  regolata  dalle  norme  di questa sezione e dalle
disposizioni del codice di procedura civile.».