Art. 20.
Introduzione   dell'articolo   144-bis  nel  decreto  legislativo  10
                        febbraio 2005, n. 30
  1.  Dopo l'articolo 144 del Codice della proprieta' industriale, di
cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e' inserito il seguente:
  «Art.  144-bis  (Sequestro conservativo). - 1. Quando la parte lesa
faccia  valere  l'esistenza  di  circostanze  atte  a pregiudicare il
soddisfacimento  del  risarcimento del danno, l'autorita' giudiziaria
puo'  disporre,  ai  sensi  dell'articolo 671 del codice di procedura
civile,  il  sequestro  conservativo  dei beni mobili ed immobili del
preteso  autore  della  violazione, compreso il blocco dei suoi conti
bancari  e  di  altri  beni  fino  alla  concorrenza  del presumibile
ammontare  del  danno.  A  tale  fine  l'autorita'  giudiziaria  puo'
disporre  la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria
o   commerciale   oppure   autorizzare   l'accesso   alle  pertinenti
informazioni.».