Art. 3.
Introduzione dell'all'articolo 156-bis nella legge 22 aprile 1941, n.
                                 633
  1.  Alla  legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156 e' inserito il
seguente:
  «Art.  156-bis.  - 1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi
dai  quali  si  possa  ragionevolmente  desumere  la fondatezza delle
proprie   domande   ed   abbia   individuato  documenti,  elementi  o
informazioni  detenuti  dalla controparte che confermino tali indizi,
essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che
richieda  le  informazioni  alla coniroparte. Puo' ottenere altresi',
che  il  giudice  ordini alla controparte di fornire gli elementi per
l'identificazione   dei   soggetti   implicati   nella  produzione  e
distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione
dei diritti di cui alla presente legge.
  2.  In  caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice
puo'  anche  disporre,  su  richiesta  di  parte,  l'esibizione della
documentazione  bancaria,  finanziaria  e commerciale che si trovi in
possesso della controparte.
  3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2,
adotta  le  misure  idonee  a  garantire la tutela delle informazioni
riservate, sentita la controparte.
  4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti
danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.».