Art. 4.
Introduzione dell'articolo 156-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633
  1.  Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156-bis e' inserito
il seguente:
  «Art.  156-ter.  -  1.  L'autorita'  giudiziaria  sia  nei  giudizi
cautelari  che  di  merito  puo'  ordinare, su istanza giustificata e
proporzionata  del  richiedente,  che  vengano  fornite  informazioni
sull'origine  e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione
di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte
dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:
    a) sia  stata  trovata in possesso di merci oggetto di violazione
di  un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare
servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
    b) sia  stata  sorpresa  a  fornire  su scala commerciale servizi
utilizzati in attivita' di violazione di un diritto;
    c) sia  stata  indicata  dai soggetti di cui alle lettere a) o b)
come    persona   implicata   nella   produzione,   fabbricazione   o
distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
  2.   Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  possono  tra  l'altro
comprendere  il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei
distributori,  dei  fornitori  e degli altri precedenti detentori dei
prodotti  o  dei  servizi,  nonche' dei grossisti e dei dettaglianti,
nonche'    informazioni   sulle   quantita'   prodotte,   fabbricate,
consegnate,  ricevute  o  ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o
servizi in questione.
  3.  Le  informazioni  vengono  acquisite tramite interrogatorio dei
soggetti di cui al comma 1.
  4.  Il  richiedente  deve  fornire  l'indicazione  specifica  delle
persone  da  interrogare  e  dei  fatti sui quali ognuna di esse deve
essere interrogata.
  5.  Il  giudice,  ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di
cui  al  comma  1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi'
rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che
ritiene  utili  per  chiarire  le  circostanze  sulle quali si svolge
l'interrogatorio.
  6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma,
del codice di procedura civile.».