Art. 4. Introduzione dell'articolo 156-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633 1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156-bis e' inserito il seguente: «Art. 156-ter. - 1. L'autorita' giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito puo' ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. 2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti, nonche' informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o servizi in questione. 3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1. 4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata. 5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi' rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio. 6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.».