Art. 5.
    Modifiche all'articolo 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1.  L'articolo  158  della  legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  158.  -  1.  Chi  venga leso nell'esercizio di un diritto di
utilizzazione  economica  a  lui spettante puo' agire in giudizio per
ottenere,  oltre  al  risarcimento del danno che, a spese dell'autore
della  violazione,  sia  distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui
risulta la violazione.
  2.  Il  risarcimento  dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni  degli  articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il
lucro  cessante  e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056,
secondo  comma,  del  codice  civile,  anche tenuto conto degli utili
realizzati  in  violazione  del  diritto.  Il  giudice  puo' altresi'
liquidare  il  danno  in  via  forfettaria  sulla  base  quanto  meno
dell'importo  dei  diritti  che avrebbero dovuto essere riconosciuti,
qualora   l'autore   della  violazione  avesse  chiesto  al  titolare
l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
  3.   Sono  altresi'  dovuti  i  danni  non  patrimoniali  ai  sensi
dell'articolo 2059 del codice civile.».