Art. 5.
Modifiche all'articolo 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 158 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 158. - 1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di
utilizzazione economica a lui spettante puo' agire in giudizio per
ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore
della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui
risulta la violazione.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il
lucro cessante e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056,
secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili
realizzati in violazione del diritto. Il giudice puo' altresi'
liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno
dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti,
qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare
l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
3. Sono altresi' dovuti i danni non patrimoniali ai sensi
dell'articolo 2059 del codice civile.».