Art. 6.
  Sostituzione dell'articolo 159 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1.  L'articolo  159  della  legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.   159.   -   1.   La  rimozione  o  la  distruzione  prevista
nell'articolo 158  non  puo'  avere  per  oggetto che gli esemplari o
copie  illecitamente  riprodotte  o  diffuse,  nonche' gli apparecchi
impiegati   per   la   riproduzione   o   diffusione   che  non  sono
prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
  2.  Se  gli  esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1
sono  suscettibili,  previa  adeguata  modifica, di una utilizzazione
legittima da parte dell'autore della violazione, puo' essere disposto
dal  giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilita'
di  un  loro  reinserimento  a  seguito  degli  adeguamenti imposti a
garanzia del rispetto del diritto.
  3.  Se  una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di
cui  al  comma 1 puo' essere impiegata per una diversa riproduzione o
diffusione,  l'interessato puo' chiedere, a sue spese, la separazione
di questa parte nel proprio interesse.
  4.  Se  l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si
chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico
o  scientifico, il giudice ne puo' ordinare di ufficio il deposito in
un pubblico museo.
  5.  Il danneggiato puo' sempre chiedere che gli esemplari, le copie
e  gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per
un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
  6.  I  provvedimenti  della  distruzione e della aggiudicazione non
colpiscono  gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona
fede per uso personale.
  7.  L'applicazione  delle  misure  di cui al presente articolo deve
essere  proporzionata  alla  gravita' della violazione e tenere conto
degli interessi dei terzi.».