Art. 7.
  Sostituzione dell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1.  L'articolo  161  della  legge  n.  633  del  1941, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  161.  - 1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste
negli  articoli precedenti,  nonche'  della  salvaguardia delle prove
relative  alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorita'
giudiziaria   la   descrizione,  l'accertamento,  la  perizia  od  il
sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di
utilizzazione;   puo'   inoltre   farsi   ricorso   ai   procedimenti
d'istruzione preventiva.
  2.  Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che risultano
dal  contributo di piu' persone, salvo i casi di particolare gravita'
o  quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i
coautori.
  3.   L'Autorita'   giudiziaria   puo'   anche   ordinare,  in  casi
particolarmente  gravi,  il  sequestro dei proventi dovuti all'autore
dell'opera o del prodotto contestato.
  4.  Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette
in  circolazione  in  qualsiasi  modo o detiene per scopi commerciali
copie   non   autorizzate  di  programmi  e  qualsiasi  mezzo  inteso
unicamente  a  consentire  o  facilitare  la  rimozione  arbitraria o
l'elusione  funzionale  dei  dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratore.».