Art. 8.
Introduzione dell'articolo 162-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633
  1.  Alla  legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162 e' inserito il
seguente:
  «Art.  162-bis. - 1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento
cautelare,  non  stabilisce  il  termine  entro  cui  le parti devono
iniziare  il  giudizio  di  merito, quest'ultimo deve essere iniziato
entro  il  termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di
calendario, qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo.
  2.   Il   termine  di  cui  al  comma  1  decorre  dalla  pronuncia
dell'ordinanza  se  avvenuta  in  udienza  o,  altrimenti,  dalla sua
comunicazione.
  3.  Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio
di  cui  al  comma  1  ovvero  se  successivamente  al  suo inizio si
estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  non  si  applicano  ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice
di  procedura  civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare  gli  effetti  della  sentenza  di  merito.  In  tali casi
ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.».