Art. 9.
Introduzione dell'articolo 162-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633
  1.  Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162-bis e' inserito
il seguente:
  «Art.  162-ter. - 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza
di  circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del
danno,  l'autorita'  giudiziaria puo' disporre ai sensi dell'articolo
671  del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni
mobili  e  immobili  del  presunto  autore della violazione fino alla
concorrenza  del  presumibile ammontare del danno, compreso il blocco
dei  suoi  conti  bancari  e  di altri beni. A tale fine, nei casi di
violazioni  commesse  su  scala  commerciale, l'Autorita' giudiziaria
puo'   disporre   la  comunicazione  delle  documentazioni  bancarie,
finanziarie  o  commerciali,  o l'appropriato accesso alle pertinenti
informazioni.».