Art. 4. 
                       Circostanza aggravante 
  1. Per i reati puniti con la pena della  reclusione  non  inferiore
nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato  il
suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita'
criminali in piu' di uno Stato la pena e' aumentata da un terzo  alla
meta'. 
  2. Si applica altresi' il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.