Art. 7.
                Trasferimento dei procedimenti penali
  1.    Il    trasferimento    dei   procedimenti   penali   previsto
dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme
e   nei  limiti  degli  Accordi  internazionali.  Tali  Accordi  sono
ratificati previa autorizzazione data con legge.
  2.  Con  cadenza  annuale  il  Ministro  della giustizia informa le
Camere  sullo  stato  di attuazione delle previsioni dell'articolo 21
della  Convenzione,  in merito al quadro complessivo degli Accordi di
trasferimento  raggiunti  con  gli  altri  Stati Parte, al numero dei
procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi
applicativi.