Art. 8.
      Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia
  1.  Con  cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere
sullo  stato  di  attuazione  delle previsioni dell'articolo 27 della
Convenzione,  con  specifico riferimento alle azioni intraprese sulla
base  di  tale  disposizione  ed  al  quadro  delle  intese o accordi
conclusi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.