Art. 10.
Dei documenti dell'aeromobile
1. Nell'articolo 773 del codice della navigazione dopo le parole:
«dell'elica,» sono inserite le seguenti: «nonche' del quaderno
tecnico di bordo,».
Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 773 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 773 (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili
devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del
motore e dell'elica, nonche' del quaderno tecnico di bordo,
su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.».