Art. 10.
                    Dei documenti dell'aeromobile
  1.  Nell'articolo  773 del codice della navigazione dopo le parole:
«dell'elica,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  del  quaderno
tecnico di bordo,».
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  773  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  773  (Libri  dell'aeromobile).  - Gli aeromobili
          devono  essere  provvisti del libretto dell'aeromobile, del
          motore e dell'elica, nonche' del quaderno tecnico di bordo,
          su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.».