Art. 11.
                 Dell'ordinamento dei servizi aerei
  1.  Il  primo,  il  secondo  e il terzo comma dell'articolo 778 del
codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
  «La  licenza  di  esercizio  e'  rilasciata  dall'ENAC, a norma del
regolamento  (CEE)  n.  2407/92  del Consiglio, del 23 luglio 1992, a
imprese  stabilite  in  Italia,  il  cui  controllo  effettivo, anche
attraverso   una   partecipazione   societaria   di  maggioranza,  e'
esercitato  da uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di
Stati  membri  dell'Unione  europea  e  la  cui  attivita' principale
consista  nel  trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione
con  qualsiasi  altra  attivita' commerciale che comporti l'esercizio
oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.
  Il  soggetto  richiedente  il  rilascio  della licenza deve fornire
adeguata  prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari
e  assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio,
del  23 luglio  1992,  e  successive modificazioni, nonche' di cui al
regolamento  (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004.».
  2.  Nel terzo comma dell'articolo 779 del codice della navigazione,
le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
  3.  L'articolo  780  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art. 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra
vettori). - Nella combinazione di piu' trasporti aerei che utilizzano
lo  stesso  codice  di  volo  e  in ogni altro accordo commerciale, i
vettori  sono  tenuti  a  rispettare  le  regole  di  concorrenza,  i
requisiti  di sicurezza prescritti, nonche' ad assolvere gli obblighi
di informazione di cui all'articolo 943.».
  4.  L'articolo  782  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  782 (Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse
regionale o locale). - L'imposizione di oneri di servizio pubblico e'
effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie.
  I  servizi  pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente
regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.».
  5.  L'articolo  783  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  783  (Tutela del consumatore). - Fatte salve le prescrizioni
del codice del consumo, approvato con decreto legislativo 6 settembre
2005,  n.  206,  nonche'  le  altre  della  normativa  di settore, la
qualita' dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari
della  licenza di esercizio, e' indicata nella carta dei servizi, che
i  vettori  sono  obbligati  a  redigere annualmente sulla base di un
modello predisposto dall'ENAC.
  L'ENAC  verifica  il rispetto della qualita' promessa e, in caso di
inosservanza,  adotta  le  misure,  fino  alla  revoca della licenza,
indicate in un proprio regolamento, fatte salve le sanzioni comminate
con  legge  in  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  261/2004  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11 febbraio  2004,  che
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai
passeggeri  in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di
ritardo  prolungato  e  che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 del
Consiglio, del 4 febbraio 1991.».
  6.  L'articolo  784  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari). -
Fatte   salve   le  competenze  dell'Unione  europea  in  materia  di
stipulazione  di  convenzioni internazionali di scambio di diritti di
traffico,  i servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri, posta
o  merci  che  si  effettuano,  in tutto od in parte, all'esterno del
territorio  comunitario,  sono disciplinati da accordi internazionali
con  gli Stati in cui si effettuano, la cui autorita' per l'aviazione
civile   abbia  un  sistema  regolamentare  di  certificazione  e  di
sorveglianza  tecnica  per  lo  svolgimento  dei servizi di trasporto
aereo  atta  a  garantire  un  livello di sicurezza conforme a quello
previsto  dalla  Convenzione  internazionale  per  l'aviazione civile
stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto
legislativo  6 marzo  1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile
1956, n. 561.».
  7. Il primo comma dell'articolo 785 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
  «I  servizi  di  trasporto  aereo,  di  cui  all'articolo 784, sono
svolti,  per  parte  italiana, da uno o piu' vettori aerei designati,
stabiliti  nel  territorio  nazionale,  muniti  di  valida licenza di
esercizio  rilasciata  dall'ENAC  o  da  uno Stato membro dell'Unione
europea,  provvisti  di  mezzi  finanziari,  tecnici  e  assicurativi
sufficienti  a  garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in
condizioni  di  sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilita'
del cittadino.».
  8. Nel quarto comma dell'articolo 785 del codice della navigazione,
le   parole:   «dell'esercizio»   sono   sostituite  dalle  seguenti:
«dall'esercizio».
  9.  L'articolo  786  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  786  (Riserva  di  cabotaggio  comunitario).  I  servizi  di
trasporto  aereo  tra  aeroporti  nazionali, di linea e non di linea,
sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria.
  I   servizi   di   trasporto  aereo  tra  aeroporti  nazionali,  in
continuazione  da  o  per aeroporti extracomunitari, sono riservati a
vettori  muniti  di  licenza  comunitaria, salvo che diversamente sia
stabilito in convenzioni internazionali.».
  10.   Nel   secondo   comma  dell'articolo  787  del  codice  della
navigazione,   le   parole:  «puo'  imporre»  sono  sostituite  dalla
seguente: «impone».
  11.  La  rubrica del capo III del titolo VI del libro I della parte
II  del  codice  della navigazione e' sostituita dalla seguente: «Del
lavoro aereo».
 
          Note all'art. 11:
              - Il  testo dell'art. 778 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.  778  (Rilascio della licenza di esercizio). - La
          licenza  di  esercizio e' rilasciata dall'ENAC, a norma del
          regolamento  (CEE)  n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio
          1992,  a  imprese  stabilite  in  Italia,  il cui controllo
          effettivo,  anche  attraverso una partecipazione societaria
          di   maggioranza,   e'   esercitato  da  uno  Stato  membro
          dell'Unione   europea   o  da  cittadini  di  Stati  membri
          dell'Unione  europea e la cui attivita' principale consista
          nel  trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione
          con  qualsiasi  altra  attivita'  commerciale  che comporti
          l'esercizio  oppure  la  riparazione  o  la manutenzione di
          aeromobili.
              Il  soggetto richiedente il rilascio della licenza deve
          fornire   adeguata   prova   del   possesso  dei  requisiti
          amministrativi,   finanziari   e  assicurativi  di  cui  al
          regolamento  (CEE)  n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio
          1992,   e  successive  modificazioni,  nonche'  di  cui  al
          regolamento  (CE)  n. 785/2004 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 21 aprile 2004.
              Il  soggetto richiedente il rilascio della licenza deve
          dimostrare  di disporre di uno o piu' aeromobili, o in base
          a  un  titolo  di  proprieta'  o  in base a un contratto di
          utilizzazione    dell'aeromobile    previamente   approvato
          dall'ENAC,  ai  sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento
          (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.
              Quando  il  rilascio della licenza non e' richiesto dal
          proprietario  dell'aeromobile,  all'atto della richiesta il
          richiedente  deve consegnare copia autentica del titolo che
          consente   l'utilizzazione   dell'aeromobile  e  dal  quale
          risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.
              Le  condizioni  per  il  rilascio,  le  formalita' e la
          validita'  della licenza sono subordinate al possesso di un
          valido  certificato  di  operatore  aereo che specifichi le
          attivita' contemplate dalla licenza stessa.».
              - Il  testo dell'art. 779 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.  779 (Mantenimento della licenza di esercizio). -
          La  licenza  resta  valida  fino  a quando il vettore aereo
          soddisfa  i  requisiti  di cui all'art. 778, alla legge, ai
          regolamenti.
              La  vigilanza  sull'attivita'  del  vettore  aereo e la
          verifica  circa  il  possesso  continuativo  dei  requisiti
          necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta
          all'ENAC.
              L'ENAC,  un  anno  dopo il rilascio e, successivamente,
          ogni   due  anni,  verifica  la  permanenza  dei  requisiti
          necessari per il rilascio della licenza.
              La  licenza  puo'  essere  sospesa in qualsiasi momento
          dall'ENAC,   qualora   il  vettore  non  sia  in  grado  di
          assicurare  il  rispetto  dei  requisiti  previsti  per  il
          rilascio della licenza stessa.
              Qualora  risulti  che il vettore titolare della licenza
          non  sia  piu'  in  grado  di fare fronte ai propri impegni
          effettivi e potenziali, la licenza e' revocata dall'ENAC.
              Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza
          non   puo'  essere  ceduto,  nemmeno  in  parte,  senza  il
          preventivo assenso dell'ENAC.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  785  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art. 785 (Vettori designati). - I servizi di trasporto
          aereo,   di  cui  all'art.  784,  sono  svolti,  per  parte
          italiana,  da uno o piu' vettori aerei designati; stabiliti
          nel  territorio  nazionale,  muniti  di  valida  licenza di
          esercizio  rilasciata  dall'ENAC  o  da  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari; tecnici
          e   assicurativi   sufficienti   a  garantire  il  regolare
          svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a
          salvaguardare il diritto alla mobilita' del cittadino.
              I  rapporti  fra  l'ENAC  e  i  vettori  designati sono
          regolati   da   una  convenzione,  ove  sono  stabilite  le
          condizioni  di esercizio del servizio, nonche' gli obblighi
          dei vettori medesimi.
              La  scelta  dei  vettori  e' effettuata dall'ENAC sulla
          base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e
          mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.
              I  vettori  designati  non possono cedere, ne' in tutto
          ne'  in  parte,  il  servizio  assunto  senza la preventiva
          autorizzazione  dell'ENAC, pena la decadenza dall'esercizio
          del sercizio ceduto.
              Oltre  all'ipotesi  di  cui al quarto comma, il vettore
          designato decade dal servizio:
                a) quando  non  ha  iniziato  l'esercizio  nel giorno
          indicato  dalla  convenzione, a meno che il ritardo non sia
          derivato da causa a lui non imputabile;
                b) negli altri casi indicati dalla convenzione.
              Per  gravi  motivi  di  pubblico interesse, l'ENAC puo'
          sospendere  l'esercizio  del  servizio da parte del vettore
          designato ovvero revocare la designazione.
              La  vigilanza  sull'attivita'  dei vettori designati e'
          esercitata dall'ENAC.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  787  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  787 (Servizi di trasporto aereo non di linea non
          disciplinati   da  accordi  internazionali).  -  I  servizi
          extracomunitari  non di linea sono consentiti, a condizione
          di  reciprocita',  ai  vettori  aerei  titolari  di licenza
          comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge
          il traffico.
              L'ENAC   impone   ai  vettori  non  muniti  di  licenza
          comunitaria,  per  l'effettuazione  dei  voli, prescrizioni
          tecniche   ed   amministrative,  ivi  comprese  quelle  che
          riguardano   la   prevenzione  degli  attentati  contro  la
          sicurezza per l'aviazione civile.
              Qualora  il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui
          al secondo comma, l'ENAC puo' vietare l'accesso del vettore
          medesimo allo spazio aereo nazionale.
              L'ENAC  stabilisce  con  regolamento  la  modalita'  di
          espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.».