Art. 12.
Della polizia della navigazione
1. Il terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione e'
abrogato.
2. Nel secondo comma dell'articolo 802 del codice della
navigazione, le parole da: «pagamento» a: «Enav» sono sostituite
dalle seguenti: «pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di
pertinenza di Enav S.p.a.».
3. Il terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione e'
abrogato.
4. Nell'articolo 807 del codice della navigazione e' aggiunto il
seguente comma:
«Si applica, altresi', la disciplina sanzionatoria attuativa delle
norme comunitarie direttamente applicabili.».
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 800 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 300 (Aeromobili diretti all'estero). - Gli
aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto
dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato
a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.».
- Il testo vigente dell'art. 802 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 802 (Divieto di partenza). - L'ENAC vieta la
partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli
previsti dall'art. 801, emergono situazioni di pregiudizio
per la sicurezza della navigazione aerea, nonche' quando
risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di
polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando
risulta accertato dalle autorita' competenti che
l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli
obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in
materia sanitaria e doganale.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1058, l'ENAC,
anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della
societa' Enav, vieta altresi' la partenza degli aeromobili
quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento
di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza dell'Enav
S.p.a.».
- Il testo dell'art. 805 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 805 (Approdo di aeromobili provenienti
dall'estero). (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). - Gli
aeromobili provenienti dall'estero possono approdare
soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme
doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi
internazionali e salvo speciale autorizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
Amministrazioni interessate.
Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che
entra nel territorio doganale dell'Unione europea.».
- Il testo vigente dell'art. 807 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 807 (Utilizzazione degli aeroporti coordinati). -
La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti
coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono
subordinati all'assegnazione della corrispondente banda
oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.
L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti
coordinati, avviene in conformita' delle norme comunitarie
e dei relativi provvedimenti attuativi.
Si applica, altresi', la disciplina sanzionatoria
attuativa delle norme comunitarie direttamente
applicabili.».