Art. 12.
                   Della polizia della navigazione
  1. Il terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione e'
abrogato.
  2.   Nel   secondo   comma   dell'articolo  802  del  codice  della
navigazione,  le  parole  da:  «pagamento»  a: «Enav» sono sostituite
dalle  seguenti:  «pagamento  di  tasse,  diritti e tariffe, anche di
pertinenza di Enav S.p.a.».
  3. Il terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione e'
abrogato.
  4.  Nell'articolo  807  del codice della navigazione e' aggiunto il
seguente comma:
  «Si  applica, altresi', la disciplina sanzionatoria attuativa delle
norme comunitarie direttamente applicabili.».
 
          Note all'art. 12:
              - Il  testo dell'art. 800 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.   300  (Aeromobili  diretti  all'estero).  -  Gli
          aeromobili  diretti  all'estero  possono  partire  soltanto
          dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
              Si  considera diretto all'estero l'aeromobile destinato
          a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  802  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  802  (Divieto  di  partenza).  - L'ENAC vieta la
          partenza  degli  aeromobili quando, a seguito dei controlli
          previsti  dall'art. 801, emergono situazioni di pregiudizio
          per  la  sicurezza  della navigazione aerea, nonche' quando
          risultano  violati  gli  obblighi  previsti  dalle norme di
          polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando
          risulta    accertato   dalle   autorita'   competenti   che
          l'esercente  ed  il  comandante  non  hanno  adempiuto agli
          obblighi  previsti dalla normativa di interesse pubblico in
          materia sanitaria e doganale.
              Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1058, l'ENAC,
          anche  su  segnalazione  del  gestore  aeroportuale o della
          societa'  Enav, vieta altresi' la partenza degli aeromobili
          quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento
          di  tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza dell'Enav
          S.p.a.».
              - Il  testo dell'art. 805 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.    805   (Approdo   di   aeromobili   provenienti
          dall'estero).  (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). - Gli
          aeromobili   provenienti   dall'estero   possono  approdare
          soltanto   negli   aeroporti  abilitati  secondo  le  norme
          doganali  o  sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi
          internazionali   e   salvo   speciale   autorizzazione  del
          Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
          Amministrazioni interessate.
              Si  considera  proveniente dall'estero l'aeromobile che
          entra nel territorio doganale dell'Unione europea.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  807  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art. 807 (Utilizzazione degli aeroporti coordinati). -
          La  partenza  e  l'approdo  di  aeromobili  negli aeroporti
          coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono
          subordinati  all'assegnazione  della  corrispondente  banda
          oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.
              L'assegnazione  delle  bande  orarie,  negli  aeroporti
          coordinati,  avviene in conformita' delle norme comunitarie
          e dei relativi provvedimenti attuativi.
              Si   applica,  altresi',  la  disciplina  sanzionatoria
          attuativa     delle    norme    comunitarie    direttamente
          applicabili.».