Art. 13.
         Degli atti di stato civile in corso di navigazione
  1.   L'articolo   834   del   codice  della  navigazione,  abrogato
dall'articolo  14, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n.
96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
  «Art.  834 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). - Durante la
navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento
della  competente  autorita'  nella  Repubblica o di quella consolare
all'estero,   il   comandante  dell'aeromobile  puo'  procedere  alla
celebrazione   del  matrimonio  nel  caso  e  con  le  forme  di  cui
all'articolo 101 del codice civile.
  L'atto   di  matrimonio,  compilato  dal  comandante,  deve  essere
annotato  sul  giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo
approdo   alla   struttura   periferica   dell'ENAC  o  all'autorita'
consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.».
  2.  Nell'articolo  836  del  codice  della  navigazione, le parole:
«degli  atti  di  matrimonio e», soppresse dall'articolo 14, comma 3,
del  decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono ripristinate dopo
le parole: «L'autorita' aeronautica o consolare trasmette copia».
 
          Note all'art. 13:
              - Il testo del comma 1, dell'art. 14 del citato decreto
          legislativo n. 96 del 2005, e' il seguente:
              «1.   L'art.   834  del  codice  della  navigazione  e'
          abrogato.».
              -  Il testo dell'art. 836 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.  836  (Trasmissione  degli  atti  alle  autorita'
          competenti).  (Testo  in  vigore  dal  21  ottobre 2005). -
          L'autorita'  aeronautica  o consolare trasmette copia degli
          atti  di  matrimonio  e  dei processi verbali relativi alle
          dichiarazioni  delle  nascite  e delle morti alle autorita'
          competenti  a  norma  delle  dipsosizioni  sull'ordinamento
          dello   stato  civile;  al  procuratore  della  Repubblica,
          trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.».