Art. 13.
Degli atti di stato civile in corso di navigazione
1. L'articolo 834 del codice della navigazione, abrogato
dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n.
96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
«Art. 834 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). - Durante la
navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento
della competente autorita' nella Repubblica o di quella consolare
all'estero, il comandante dell'aeromobile puo' procedere alla
celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui
all'articolo 101 del codice civile.
L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere
annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo
approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorita'
consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.».
2. Nell'articolo 836 del codice della navigazione, le parole:
«degli atti di matrimonio e», soppresse dall'articolo 14, comma 3,
del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono ripristinate dopo
le parole: «L'autorita' aeronautica o consolare trasmette copia».
Note all'art. 13:
- Il testo del comma 1, dell'art. 14 del citato decreto
legislativo n. 96 del 2005, e' il seguente:
«1. L'art. 834 del codice della navigazione e'
abrogato.».
- Il testo dell'art. 836 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 836 (Trasmissione degli atti alle autorita'
competenti). (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). -
L'autorita' aeronautica o consolare trasmette copia degli
atti di matrimonio e dei processi verbali relativi alle
dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorita'
competenti a norma delle dipsosizioni sull'ordinamento
dello stato civile; al procuratore della Repubblica,
trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.».