Art. 14.
Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile
1. Nel secondo comma dell'articolo 939-ter del codice della
navigazione, la parola: «privato» e' soppressa.
2. L'articolo 940-ter del codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
«Art. 940-ter (Sostituibilita' dell'aeromobile). - Il noleggiante
ha facolta' di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel
contratto con altro di caratteristiche e capacita' equivalenti o
superiori.».
3. La rubrica dell'articolo 940-quater del codice della navigazione
e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita' verso i terzi».
4. Il primo comma dell'articolo 940-quater del codice della
navigazione e' sostituito dal seguente:
«La responsabilita' verso i terzi per le obbligazioni contratte in
relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile e' regolata in
conformita' delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che
disciplinano la responsabilita' verso i terzi del vettore contraente
e del vettore effettivo, disponendone la solidarieta'.».
5. Nel primo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione,
sono aggiunte, in fine, le parole: «in vigore nella Repubblica.».
6. Il secondo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
«Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'articolo 953.».
7. Il terzo comma dell'articolo 942 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
«L'assicuratore non puo' opporre al passeggero, che agisce
direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto,
ne' clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al
risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso
l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente
diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.».
8. Il terzo comma dell'articolo 943 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
«Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione
di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio,
del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono
vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.».
9. Nell'articolo 945 del codice della navigazione e' aggiunto il
seguente comma:
«Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si
applicano i commi primo e secondo dell'articolo 454, in quanto
compatibili.».
10. Nel secondo comma dell'articolo 947 del codice della
navigazione, le parole: «le misure da applicare in caso di
violazione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di
presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le
sanzioni amministrative previste dalla legge».
11. Dopo l'articolo 949-bis del codice della navigazione e'
aggiunto l'articolo seguente:
«Art. 949-ter (Prescrizione). - I diritti derivanti dal contratto
di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme
sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui
all'articolo 941.
Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la
prescrizione.».
12. L'articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 94 (Responsabilita' per danni alla persona). - 1. Il danno
derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e'
risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni
internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte
l'Italia o l'Unione europea, cosi' come recepite nell'ordinamento
italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona
dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni
dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo
il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene
all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per
i danni di cui al comma 1.».
13. L'articolo 951 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 951 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di cose,
compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, e'
regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che
si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si
applicherebbero per forza propria.
Si applicano inoltre, per quanto non e' disposto dalla presente
sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451
a 456.».
14. L'articolo 952 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 952 (Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del
trasporto). - Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla
mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che
egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le
misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per
evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Il risarcimento dovuto dal vettore e' limitato in conformita' della
disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica
adotta nel regolare la responsabilita' per ritardo.».
15. L'articolo 953 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 953 (Riconsegna delle cose). - Il vettore e' responsabile
delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della
riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose
siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della
scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un
operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.».
16. L'articolo 954 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 954 (Prescrizione). - I diritti derivanti dal contratto di
trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza
previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951.
Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la
prescrizione.».
17. Gli articoli da 955 a 964 del codice della navigazione sono
abrogati.
Note all'art. 14:
- Il testo vigente dell'art 939-ter del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 939-ter (Utilizzazione occasionale
dell'aeromobile). - In caso di locazione, di comodato o
comunque di conferimento del diritto di utilizzare
l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici
giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere
considerato il soggetto che ha conferito il diritto di
utilizzazione.
In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione
dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore
risponde in solido con chi ha conferito il diritto di
utilizzazione.».
- Il testo dell'art. 940-quater del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 940-quater (Responsabilita' verso i terzi). - La
responsabilita' verso i terzi per le obbligazioni contratte
in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile e'
regolata in conformita' delle norme internazionali vigenti
nella Repubblica che disciplinano la responsabilita' verso
i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo,
disponendone la solidarieta'.».
Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il
noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e
il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale
dell'aeromobile.».
- Il testo vigente dell'art. 941 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 941 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di
persone e di bagagli, compresa la responsabilita' del
vettore per lesioni personali del passeggero, e' regolato
dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella
Repubblica.
Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'art.
953.».
- Il testo vigente dell'art. 942 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 942 (Obbligo di assicurazione). - Il vettore
aereo deve assicurare la propria responsabilita' verso i
passeggeri secondo la normativa comunitaria. Il passeggero
danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il
risarcimento del danno subito.
L'assicuratore non puo' opporre al passeggero, che
agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti
dal contratto, ne' clausole che prevedono l'eventuale
contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato,
nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto
di rifiutare o ridurre la propria prestazione.».
- Il testo vigente dell'art. 943 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 943 (Obblighi d'informazione). - Qualora il
trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da
quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere
adeguatamente informato della circostanza prima
dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione,
l'informazione deve essere data al momento della conferma
della prenotazione.
In caso di mancata informazione, il passeggero puo'
chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del
biglietto e il risarcimento dei danni.
Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di
informazione di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n.
2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato
dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati
l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.».
- Il testo vigente dell'art. 945 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
Art. 945 (Impedimento del passeggero). - Se la partenza
del passeggero e' impedita per causa a lui non imputabile,
il contratto e' risolto e il vettore restituisce il prezzo
di passaggio gia' pagato.
Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli
addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme,
ciascuno dei passeggeri puo' chiedere la risoluzione del
contratto alle stesse condizioni.
Al vettore deve essere data tempestiva notizia
dell'impedimento e il passeggero e' responsabile del danno
che il vettore provi di aver sopportato a causa della
ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo
dell'ammontare del prezzo del biglietto.
Quando il passeggero non ritira il bagaglio a
destinazione, si applicano i commi primo e secondo
dell'art. 455, in quanto compatibili.».
- Il testo vigente dell'art. 947 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 947 (Impedimenti del vettore). - In caso di
negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza,
di interruzione del viaggio, anche per cause di forza
maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla
normativa comunitaria.
L'organismo responsabile dell'applicazione della
normativa comunitaria e' l'ENAC, il quale stabilisce, con
apposito regolamento, le modalita' di presentazione dei
reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni
amministrative previste dalla legge.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge
29 luglio 2003, n. 229), e' pubblicato nel supplemento
ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n.
235.
- Gli articoli da 955 a 964 del codice della
navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 955 (Rinvio).
Art. 956 (Documento del trasporto).
Art. 957 (Redazione della lettera di trasporto).
Art. 958 (Indicazioni della lettera di trasporto).
Art. 959 (Data di caricazione).
Art. 960 (Efficacia probatoria della lettera di
trasporto).
Art. 961 (Originali della lettera di trasporto).
Art. 962 (Originali della lettera di trasporto).
Art. 963 (Duplicati della lettera di trasporto).
Art. 964 (Legittimazione del possessore della lettera
di trasporto)».