Art. 15.
Della responsabilita' per danni a terzi
sulla superficie e per danni da urto
1. Il titolo II del libro III della parte II del codice della
navigazione e' sostituito dal seguente:
«Titolo II
DELLA RESPONSABILITA' PER DANNI A TERZI
SULLA SUPERFICIE E PER DANNI DA URTO
Art. 965 (Responsabilita' dell'esercente per danni a terzi sulla
superficie). - La responsabilita' dell'esercente per i danni causati
dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie e' regolata
dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si
applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da
aeromobili immatricolati in Italia.
La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a
quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.
Art. 966 (Danni da urto). - In caso di urto fra aeromobili in volo
o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli
articoli da 482 a 487.
L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per
l'involo al termine di quelle di approdo.
Art. 967 (Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga). - Le
stesse norme di cui all'articolo 966 si applicano quando i danni sono
causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se fra gli
aeromobili in volo o fra l'aeromobile in volo e la nave in movimento
non vi e' stata collisione materiale.
Art. 968 (Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto). - In
caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei
rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce
secondo la gravita' delle colpe rispettivamente commesse dagli
esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entita'
delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali
se il danno e' prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze,
non e' possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravita'
delle colpe rispettive e l'entita' delle relative conseguenze.
Art. 969 (Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti). -
I limiti previsti nell'articolo 971 si applicano anche nei rapporti
fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484,
secondo comma, e 968.
Art. 970 (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso). - Nel
caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di
regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro
tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.
Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal
giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.
Art. 971 (Limiti del risarcimento complessivo). - Il risarcimento
complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli
articoli da 965 a 967, e' limitato alle somme previste dalla
normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della
responsabilita' verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.
Art. 972 (Limitazione del risarcimento per danni da urto). - Tutte
le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la sua
attuazione in caso di responsabilita' per danni a terzi sulla
superficie si applicano anche alla responsabilita' per danni da urto,
spostamento d'aria o altra causa analoga.».
2. Gli articoli da 973 a 980 del codice della navigazione sono
abrogati.
3. Nel primo comma dell'articolo 1048 del codice della navigazione,
le parole: «sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975»
sono soppresse.
Note all'art. 15:
- Gli articoli da 973 a 980 del codice della
navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 973 (Prescrizione).
Art. 974 (Danni da urto, per spostamento di aria od
altra causa analoga)
Art. 975 (Limite del risarcimento).
Art. 976 (Concorso dei creditori).
Art. 977 (Esclusione della limitazione).
Art. 978 (Danni a terzi sulla superficie in seguito ad
urto).
Art. 979 (Decadenza e prescrizione del diritto di
regresso).
Art. 980 (Limitazione del debito nei rapporti fra gli
esercenti)».
- Il testo vigente dell'art. 1048 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1048 (Formazione dello stato attivo). - Nel
termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice
designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti,
formano lo stato attivo.
L'avvenuto deposito dello stato attivo e' comunicato
all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.».