Art. 15.
               Della responsabilita' per danni a terzi
                sulla superficie e per danni da urto
  1.  Il  titolo  II  del  libro  III della parte II del codice della
navigazione e' sostituito dal seguente:
                             «Titolo II
               DELLA RESPONSABILITA' PER DANNI A TERZI
                SULLA SUPERFICIE E PER DANNI DA URTO
  Art.  965  (Responsabilita'  dell'esercente per danni a terzi sulla
superficie).  - La responsabilita' dell'esercente per i danni causati
dall'aeromobile  a  persone  ed  a  cose sulla superficie e' regolata
dalle  norme  internazionali  in  vigore  nella  Repubblica,  che  si
applicano  anche  ai  danni  provocati  sul  territorio  nazionale da
aeromobili immatricolati in Italia.
  La  stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a
quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.
  Art.  966 (Danni da urto). - In caso di urto fra aeromobili in volo
o  fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli
articoli da 482 a 487.
  L'aeromobile  si  considera  in  volo dall'inizio delle manovre per
l'involo al termine di quelle di approdo.
  Art.  967 (Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga). - Le
stesse norme di cui all'articolo 966 si applicano quando i danni sono
causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se fra gli
aeromobili  in volo o fra l'aeromobile in volo e la nave in movimento
non vi e' stata collisione materiale.
  Art.  968  (Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto). - In
caso  di  danni  a  terzi  sulla  superficie  in  seguito a urto, nei
rapporti  fra  gli  esercenti  il  risarcimento  dovuto si ripartisce
secondo  la  gravita'  delle  colpe  rispettivamente  commesse  dagli
esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entita'
delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali
se  il danno e' prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze,
non  e'  possibile  accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravita'
delle colpe rispettive e l'entita' delle relative conseguenze.
  Art. 969 (Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti). -
I  limiti  previsti nell'articolo 971 si applicano anche nei rapporti
fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484,
secondo comma, e 968.
  Art.  970 (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso). - Nel
caso  previsto  dall'articolo  968, l'esercente decade dal diritto di
regresso  verso  gli  altri obbligati se non notifica a costoro entro
tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.
  Il  diritto  medesimo  si  prescrive  con il decorso di un anno dal
giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.
  Art.  971  (Limiti del risarcimento complessivo). - Il risarcimento
complessivo   dovuto  dall'esercente,  responsabile  ai  sensi  degli
articoli da  965  a  967,  e'  limitato  alle  somme  previste  dalla
normativa   comunitaria  come  copertura  assicurativa  minima  della
responsabilita' verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.
  Art.  972 (Limitazione del risarcimento per danni da urto). - Tutte
le  norme  che  regolano  la  limitazione  del  risarcimento e la sua
attuazione  in  caso  di  responsabilita'  per  danni  a  terzi sulla
superficie si applicano anche alla responsabilita' per danni da urto,
spostamento d'aria o altra causa analoga.».
  2.  Gli  articoli da  973  a  980 del codice della navigazione sono
abrogati.
  3. Nel primo comma dell'articolo 1048 del codice della navigazione,
le  parole: «sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975»
sono soppresse.
 
          Note all'art. 15:
              - Gli   articoli   da   973  a  980  del  codice  della
          navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:
              «Art. 973 (Prescrizione).
              Art.  974  (Danni  da  urto, per spostamento di aria od
          altra causa analoga)
              Art. 975 (Limite del risarcimento).
              Art. 976 (Concorso dei creditori).
              Art. 977 (Esclusione della limitazione).
              Art.  978 (Danni a terzi sulla superficie in seguito ad
          urto).
              Art.  979  (Decadenza  e  prescrizione  del  diritto di
          regresso).
              Art.  980  (Limitazione del debito nei rapporti fra gli
          esercenti)».
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  1048 del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  1048  (Formazione  dello  stato  attivo).  - Nel
          termine  fissato  dalla  sentenza  di  apertura, il giudice
          designato,  sentiti  l'istante  e  i creditori concorrenti,
          formano lo stato attivo.
              L'avvenuto  deposito  dello  stato attivo e' comunicato
          all'istante  e  ai  creditori mediante lettera raccomandata
          con avviso di ricevimento.».