Art. 16.
                Indennita' e compenso per assistenza
                      o salvataggio di persone
  1.  L'articolo  493  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  493  (Compenso per salvataggio di persone). - Il salvataggio
di  persone  che abbia conseguito un risultato utile da' diritto a un
compenso  quando  l'ammontare  relativo  e'  coperto da assicurazione
ovvero  quando  e'  stato  effettuato  in  occasione di operazioni di
soccorso a navi o aeromobili o cose.
  Il  compenso  e'  dovuto  nei  limiti del residuo ammontare coperto
dall'assicurazione  o,  rispettivamente,  nei  limiti  di  una  parte
equitativamente   stabilita   del   compenso   relativo   alle  altre
operazioni.  Il  compenso e' determinato in ragione dei rischi corsi,
degli  sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonche' del pericolo in
cui versavano le persone salvate.».
  2.  Nel primo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione,
le parole da: «, ovvero» a: «941» sono soppresse.
  3. Nel secondo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione
le parole: «o dalla responsabilita' del vettore» sono soppresse.
 
          Note all'art. 16:
              - Il  testo dell'art. 985 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.  985  (Indennita'  e  compenso  per  assistenza o
          salvataggio di persone). - L'assistenza e il salvataggio di
          persone danno diritto al risarcimento dei danni subiti e al
          rimborso    delle    spese    incontrate    dall'aeromobile
          soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare
          relativo sia coperto da assicurazione.
              Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati
          effettuati  in occasione di operazioni di assistenza a navi
          o  aeromobili  o  di salvataggio di cose, l'assistenza e il
          salvataggio  di  persone,  i  quali  abbiano  conseguito un
          risultato  utile,  danno  inoltre  diritto  a  un compenso,
          rispettivamente  nei  limiti  del residuo ammontare coperto
          dall'assicurazione,  fatta deduzione delle somme dovute per
          risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti
          di   una   parte  equitativamente  stabilita  del  compenso
          relativo  alle altre operazioni. Il compenso e' determinato
          in  ragione  dei  rischi corsi, degli sforzi compiuti e del
          tempo  impiegato,  nonche' del pericolo in cui versavano le
          persone assistite o salvate.».