Art. 16.
Indennita' e compenso per assistenza
o salvataggio di persone
1. L'articolo 493 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 493 (Compenso per salvataggio di persone). - Il salvataggio
di persone che abbia conseguito un risultato utile da' diritto a un
compenso quando l'ammontare relativo e' coperto da assicurazione
ovvero quando e' stato effettuato in occasione di operazioni di
soccorso a navi o aeromobili o cose.
Il compenso e' dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto
dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte
equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre
operazioni. Il compenso e' determinato in ragione dei rischi corsi,
degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonche' del pericolo in
cui versavano le persone salvate.».
2. Nel primo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione,
le parole da: «, ovvero» a: «941» sono soppresse.
3. Nel secondo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione
le parole: «o dalla responsabilita' del vettore» sono soppresse.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 985 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 985 (Indennita' e compenso per assistenza o
salvataggio di persone). - L'assistenza e il salvataggio di
persone danno diritto al risarcimento dei danni subiti e al
rimborso delle spese incontrate dall'aeromobile
soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare
relativo sia coperto da assicurazione.
Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati
effettuati in occasione di operazioni di assistenza a navi
o aeromobili o di salvataggio di cose, l'assistenza e il
salvataggio di persone, i quali abbiano conseguito un
risultato utile, danno inoltre diritto a un compenso,
rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto
dall'assicurazione, fatta deduzione delle somme dovute per
risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti
di una parte equitativamente stabilita del compenso
relativo alle altre operazioni. Il compenso e' determinato
in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del
tempo impiegato, nonche' del pericolo in cui versavano le
persone assistite o salvate.».