Art. 17.
                Delle assicurazioni per danni a terzi
                sulla superficie e per danni da urto
  1.  Nell'articolo  1011 del codice della navigazione, le parole: «a
967» sono sostituite dalle seguenti: «e 971».
  2. Il secondo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione
e' abrogato.
  3.  Il  terzo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
  «Sono   esclusi   dall'assicurazione   i  danni  derivati  da  dolo
dell'esercente  o  dei  suoi  dipendenti  e  preposti, purche' questi
ultimi  abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti
delle loro attribuzioni».
  4. Nel primo comma dell'articolo 1017 del codice della navigazione,
le  parole:  «nell'articolo 977» sono sostituite dalle seguenti: «nel
secondo comma dell'articolo 1012».
  5. Il secondo comma dell'articolo 1020 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
  «Il  diritto  di  risarcimento  per  danni  subiti  dal terzo sulla
superficie  si  prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il
diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente.».
 
          Note all'art. 17:
              - Il testo dell'art. 1011 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.  1011 (Danni coperti). - L'assicurazione risponde
          dei  danni  subiti  dai  terzi  sulla  superficie, anche in
          seguito  ad  urto,  entro  i  limiti e nella misura fissati
          dagli articoli 965 e 971.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  1012  del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.   1012  (Danni  esclusi).  -  L'assicuratore  non
          risponde   dei   danni   verificatisi   fuori   dei  limiti
          territoriali  indicati  nella  nota di assicurazione, salvo
          che  questi  limiti  siano  oltrepassati per causa di forza
          maggiore,  per  assistenza o salvataggio, ovvero per errore
          di pilotaggio, di condotta o di navigazione.
              Sono  esclusi  dall'assicurazione  i  danni derivati da
          dolo  dell'esercente  o  dei  suoi  dipendenti  e preposti,
          purche'  questi  ultimi  abbiano agito nell'esercizio delle
          loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  1017  del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  1017  (Rischio). - L'assicuratore risponde delle
          somme    dovute    dall'esercente    per   danni   arrecati
          dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in
          volo  o  contro  nave  in movimento, anche se non essendovi
          stata  collisione  materiale,  il  danno  e'  cagionato  da
          spostamento  d'aria  o  altra  causa  analoga.  Sono  pero'
          esclusi  dal  risarcimento  i danni dipendenti da una delle
          cause previste nel secondo comma dell'articolo 1012.
              Sono  altresi'  a  carico  dell'assicuratore  le  spese
          incontrate  dal-l'esercente  per resistere, con il consenso
          dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.».
              - Il testo dell'art. 1020 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «1020  (Prescrizione).  - Alla prescrizione dei diritti
          derivanti  dal  contratto  di assicurazione si applicano le
          disposizioni dell'art. 547.
              Il  diritto  di risarcimento per danni subiti dal terzo
          sulla  superficie  si prescrive nello stesso termine in cui
          si  prescrive  il  diritto  al risarcimento del danneggiato
          contro l'esercente.».