Art. 17.
Delle assicurazioni per danni a terzi
sulla superficie e per danni da urto
1. Nell'articolo 1011 del codice della navigazione, le parole: «a
967» sono sostituite dalle seguenti: «e 971».
2. Il secondo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione
e' abrogato.
3. Il terzo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
«Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo
dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purche' questi
ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti
delle loro attribuzioni».
4. Nel primo comma dell'articolo 1017 del codice della navigazione,
le parole: «nell'articolo 977» sono sostituite dalle seguenti: «nel
secondo comma dell'articolo 1012».
5. Il secondo comma dell'articolo 1020 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
«Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla
superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il
diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente.».
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 1011 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1011 (Danni coperti). - L'assicurazione risponde
dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in
seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati
dagli articoli 965 e 971.».
- Il testo vigente dell'art. 1012 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1012 (Danni esclusi). - L'assicuratore non
risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti
territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo
che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza
maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore
di pilotaggio, di condotta o di navigazione.
Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da
dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti,
purche' questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle
loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.».
- Il testo vigente dell'art. 1017 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1017 (Rischio). - L'assicuratore risponde delle
somme dovute dall'esercente per danni arrecati
dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in
volo o contro nave in movimento, anche se non essendovi
stata collisione materiale, il danno e' cagionato da
spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono pero'
esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle
cause previste nel secondo comma dell'articolo 1012.
Sono altresi' a carico dell'assicuratore le spese
incontrate dal-l'esercente per resistere, con il consenso
dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.».
- Il testo dell'art. 1020 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«1020 (Prescrizione). - Alla prescrizione dei diritti
derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le
disposizioni dell'art. 547.
Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo
sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui
si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato
contro l'esercente.».