Art. 18.
Dei privilegi e dell'ipoteca
1. Nel primo comma, numero 5, dell'articolo 1023 del codice della
navigazione, le parole: «nell'articolo 974» sono sostituite dalle
seguenti: «negli articoli 966 e 967».
2. Nell'articolo 1031 del codice della navigazione, le parole: «nel
secondo comma dell'articolo 866» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'articolo 866».
3. Nell'articolo 1035 del codice della navigazione, le parole: «o
d'iscrizione» sono soppresse.
Note all'art. 18:
- Il testo vigente dell'art. 1023 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1023 (Privilegi sull'aeromobile e sul nolo). -
Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio
durante il quale e' sorto il credito, sulle pertinenze e
sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati
nell'art. 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo
l'inizio del viaggio:
1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte
nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi
sull'aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti
di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima
specie; le spese di custodia e di conservazione
dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo;
2) i crediti derivanti dal contratto di lavoro del
personale di volo;
3) i crediti per le somme anticipate
dall'amministrazione aeronautica o dall'autorita' consolare
per il mantenimento e il rimpatrio dei componenti
dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori
dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale
per il personale di volo;
4) le indennita' e i compensi di assistenza e di
salvataggio;
5) le indennita' per danni a terzi sulla superficie,
quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in
vigore l'assicurazione obbligatoria; le indennita' per
l'urto di aeromobile previsto negli articoli 966 e 967; le
indennita' per morte per lesioni personali ai passeggeri ed
agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o
del bagaglio;
6) i crediti derivanti dai contratti stipulati o da
operazioni eseguite, in virtu' dei suoi poteri legali [c.n.
892], dal comandante, anche quando sia esercente
dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione
dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.».
- Il testo dell'art. 1031 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1031 (Ufficio competente). - La pubblicita' deve
essere richiesta all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile.
Tuttavia la pubblicita' puo' richiedersi anche alle
autorita' indicate nell'art. 866.».
- Il testo dell'art. 1035 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1035 (Grado dell'ipoteca). - L'ipoteca prende
grado dal momento della trascrizione nel registro
d'immatricolazione dell'aeromobile.».