Art. 18.
                    Dei privilegi e dell'ipoteca
  1.  Nel  primo comma, numero 5, dell'articolo 1023 del codice della
navigazione,  le  parole:  «nell'articolo  974» sono sostituite dalle
seguenti: «negli articoli 966 e 967».
  2. Nell'articolo 1031 del codice della navigazione, le parole: «nel
secondo  comma  dell'articolo  866»  sono  sostituite dalle seguenti:
«nell'articolo 866».
  3.  Nell'articolo  1035 del codice della navigazione, le parole: «o
d'iscrizione» sono soppresse.
 
          Note all'art. 18:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  1023  del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  1023  (Privilegi  sull'aeromobile e sul nolo). -
          Sono  privilegiati  sull'aeromobile,  sul  nolo del viaggio
          durante  il  quale  e' sorto il credito, sulle pertinenze e
          sulle  parti  separabili dell'aeromobile nei limiti fissati
          nell'art.  1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo
          l'inizio del viaggio:
                1)  le  spese  giudiziali  dovute  allo Stato o fatte
          nell'interesse  comune  dei creditori per atti conservativi
          sull'aeromobile  o per il processo di esecuzione; i diritti
          di  aeroporto,  gli altri diritti e le tasse della medesima
          specie;   le   spese   di   custodia   e  di  conservazione
          dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo;
                2)  i  crediti  derivanti dal contratto di lavoro del
          personale di volo;
                3)    i    crediti    per    le    somme   anticipate
          dall'amministrazione aeronautica o dall'autorita' consolare
          per   il   mantenimento   e  il  rimpatrio  dei  componenti
          dell'equipaggio;   i  crediti  per  contributi  obbligatori
          dovuti  ad  istituti  di previdenza e di assistenza sociale
          per il personale di volo;
                4)  le  indennita'  e  i  compensi di assistenza e di
          salvataggio;
                5)  le indennita' per danni a terzi sulla superficie,
          quando  l'esercente  non  abbia  contratta  o  mantenuta in
          vigore  l'assicurazione  obbligatoria;  le  indennita'  per
          l'urto  di aeromobile previsto negli articoli 966 e 967; le
          indennita' per morte per lesioni personali ai passeggeri ed
          agli  equipaggi  e quelle per perdita o avarie del carico o
          del bagaglio;
                6)  i  crediti derivanti dai contratti stipulati o da
          operazioni eseguite, in virtu' dei suoi poteri legali [c.n.
          892],   dal   comandante,   anche   quando   sia  esercente
          dell'aeromobile,   per   le  esigenze  della  conservazione
          dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.».
              - Il testo dell'art. 1031 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.  1031 (Ufficio competente). - La pubblicita' deve
          essere richiesta all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile.
          Tuttavia   la   pubblicita'  puo'  richiedersi  anche  alle
          autorita' indicate nell'art. 866.».
              - Il testo dell'art. 1035 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.  1035  (Grado  dell'ipoteca).  - L'ipoteca prende
          grado   dal   momento   della   trascrizione  nel  registro
          d'immatricolazione dell'aeromobile.».