Art. 19.
              Delle infrazioni penali e amministrative
  1.  Nel  primo comma, numero 1, dell'articolo 1082 del codice della
navigazione,  le  parole:  «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e
734».
  2.  Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 1083 del codice della
navigazione,  le  parole:  «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e
734».
  3.   Nel  primo  comma  dell'articolo  1083-ter  del  codice  della
navigazione, la parola: «739» e' sostituita dalla seguente: «734».
  4. Il secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione
e' sostituito dal segue:
  «Chiunque  impianta  o esercita un deposito o uno stabilimento o fa
un   deposito   di   sostanze   infiammabili   o   esplosive,   senza
l'autorizzazione  prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel
terzo   comma   dell'articolo 59,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 2.582 a euro
15.493.».
  5.  Nel  primo comma, numero 1, dell'articolo 1165 del codice della
navigazione le parole: «50, 57» sono sostituite dalle seguenti: «50 e
57».
  6.  Gli  articoli 1176  e  1177  del  codice della navigazione sono
abrogati.
  7.  Nell'articolo  1197  del  codice  della navigazione, le parole:
«ovvero di perdita dell'aeromobile» sono soppresse.
  8.  Nel  primo comma, numero 2, dell'articolo 1201 del codice della
navigazione,   le   parole:   «negli  articoli 799,  841,  844»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 799».
  9.  Nell'articolo  1205  del  codice  della navigazione, la parola:
«835» e' sostituita dalle seguenti: «818, 834, 835».
  10.  Nell'articolo  1214  del  codice della navigazione, le parole:
«1204, secondo comma,» sono soppresse.
  11.   Nell'articolo   1216,   secondo   comma,   del  codice  della
navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse.
  12.   Nell'articolo   1219,   secondo   comma,   del  codice  della
navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse.
  13.  Nell'articolo  1229  del  codice della navigazione, le parole:
«articoli 713  e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e
714».
 
          Note all'art. 19:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  1082  del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  1082  (Pene accessorie). - 1. Le pene accessorie
          per  i  delitti  previsti  dal  presente Codice sono, oltre
          quelle stabilite dal Codice penale:
                1)  l'interdizione dai titoli professionali marittimi
          o  aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone
          fornite   rispettivamente   dei   titoli   previsti   negli
          articoli 123 e 734;
                2)   l'interdizione  dalla  professione  marittima  o
          aeronautica,   se  si  tratta  di  delitti  commessi  dagli
          appartenenti  rispettivamente al personale marittimo o alla
          gente dell'aria.
              2.  Le  pene accessorie per le contravvenzioni previste
          dal presente Codice sono, oltre quelle stabilite dal Codice
          penale:
                1) la sospensione dai titoli professionali marittimi,
          della  navigazione  interna  o aeronautici, se si tratta di
          contravvenzioni  commesse  dalle  persone indicate nel n. 1
          del  comma  precedente  ovvero  da  comandanti, ufficiali e
          sottufficiali della navigazione interna;
                2)  la  sospensione  dalla  professione  marittima  o
          aeronautica  o  alla professione della navigazione interna,
          se  si  tratta  di  contravvenzioni  commesse dalle persone
          indicate  nel  n.  2  del  comma  precedente,  ovvero dagli
          appartenenti al personale della navigazione interna.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  1083  del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  1083 (Effetti e durata delle pene accessorie). -
          1.   L'interdizione   perpetua   dai  titoli  professionali
          marittimi o aeronautici priva il condannato della capacita'
          di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia
          richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123 e 734.
          L'interdizione  temporanea  priva della detta capacita' per
          un  tempo  non inferiore a un mese e non superiore a cinque
          anni.   L'interdizione   importa   altresi'   la  decadenza
          dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti.
              2.  L'interdizione perpetua dalla professione marittima
          o  aeronautica  priva  il  condannato  della  capacita'  di
          esercitare   la   professione   marittima   o  aeronautica.
          L'interdizione  temporanea  priva della detta capacita' per
          un  tempo  non inferiore a un mese e non superiore a cinque
          anni.   L'interdizione   importa   altresi'   la  decadenza
          dell'abilitazione relativa alla professione anzidetta.
              3.  La  sospensione dai titoli professionali marittimi,
          della navigazione interna o aeronautici priva il condannato
          del  diritto  di  esercitare qualsiasi funzione o servizio,
          per  i  quali  sia  richiesto uno dei titoli indicati negli
          articoli 123,  134  e  734,  per  un  tempo non inferiore a
          quindici giorni e non superiore a due anni.
              4.   La   sospensione  dalla  professione  marittima  o
          aeronautica  o  dalla professione della navigazione interna
          priva   il   condannato   del   diritto  di  esercitare  la
          professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e
          non superiore a due anni.».
              - Il  testo vigente dell'art. 1083-ter del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.   1083-ter   (Effetti  e  durata  delle  sanzioni
          amministrative  accessorie).  -  La  sospensione dai titoli
          professionali   marittimi,   della  navigazione  interna  e
          aeronautici  di  cui  all'art. 1083-bis, primo comma, n. 1,
          priva  il  soggetto  del  diritto  di  esercitare qualsiasi
          funzione  o  servizio,  per  i  quali sia richiesto uno dei
          titoli  indicati negli articoli 123, 134 e 734 per un tempo
          non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.
              La    sospensione   dalla   professione   marittima   o
          aeronautica  o  dalla professione della navigazione interna
          di  cui  all'art.  1083-bis,  primo  comma,  n. 2, priva il
          soggetto  del  diritto  di esercitare la professione per un
          tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un
          anno.
              Alle  sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi
          si  applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni del
          codice  penale  relative alla sospensione dall'esercizio di
          una professione.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  1163  del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art. 1163 (Impianto ed esercizio abusivo di depositi o
          stabilimenti). - Chiunque impianta o esercita un deposito o
          uno  stabilimento,  indicati nel primo comma dell'art. 52 e
          nel   primo   comma   dell'art.  59,  senza  la  prescritta
          concessione,  ovvero non osserva le disposizioni di polizia
          ivi  previste, e' punito con la sanzione amministrativa del
          pagamento  di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
          milioni.
              Chiunque   impianta   o  esercita  un  deposito  o  uno
          stabilimento  o  fa  un deposito di sostanze infiammabili o
          esplosive,  senza  l'autorizzazione  prescritta nel secondo
          comma  dell'art.  52  e  nel  terzo  comma dell'art. 59, e'
          punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 2.582 a euro 15.493.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  1165  del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.   1165  (Deposito  abusivo  di  merci  e  mancata
          rimozione  di  cose  depositate). - E' punito con l'ammenda
          fino a lire un milione:
                1)  chiunque  deposita  merci  o  altri materiali nei
          luoghi  indicati  negli articoli 50 e 57, senza il permesso
          dell'autorita'  competente  e  il  pagamento  del  relativo
          canone;
                2)  chiunque  non  esegue l'ordine di rimozione delle
          cose depositate.».
              -   Gli   articoli 1176   e   1177   del  codice  della
          navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:
              «Art. 1176 (Inosservanza del divieto di mediazione).
              Art. 1177 (Aggravanti).».
              - Il testo dell'art. 1197 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.  1197  (Rifiuto  di  cooperare al ricupero). - Il
          componente  dell'equipaggio, che in caso di naufragio della
          nave  o del galleggiante essendone richiesto dal comandante
          o dall'autorita' competente, rifiuta di prestare la propria
          opera  per  il  ricupero dei relitti, e' punito, qualora il
          fatto  non  costituisca  un piu' grave reato, con l'ammenda
          fino a lire quattrocentomila.».
              - Il  testo  vigente  de1l'art.  1201  del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  1201  (Inosservanze  relative  alla  partenza  e
          all'approdo  di  aeromobile).  -  E' punito con la sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire due
          milioni   a   lire  dodici  milioni  il  comandante  di  un
          aeromobile nazionale o straniero, che:
                1) [non esegue l'ordine di approdo previsto dall'art.
          803,  o,  avendo  sorvolato  una  zona  vietata,  omette di
          approdare sollecitamente nel piu' vicino aeroporto].
                2)  parte  o  approda  in localita' diversa da quelle
          previste nell'art. 799;
                3)  parte,  se l'aeromobile e' diretto all'estero, da
          un aeroporto non doganale;
                4)  approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in
          una   localita'   diversa   da   un  aeroporto  doganale  o
          sanitario.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  1205  del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  1205  (Innovazione  di norme sugli atti di stato
          civile  e  sulla  custodia  di beni di persone morte). - Il
          comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le
          disposizioni  degli  articoli 195; 204 a 208; 818, 834, 835
          e'  punito,  qualora il fatto non costituisca un piu' grave
          reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione.».
              - Il testo dell'art. 1214 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.  1214  (Sanzioni amministrative). - La violazione
          degli  articoli  1193,  1198  1199,  1207  e  1209 comporta
          l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione dai titoli o dalla professione.».
              - Il testo dell'art. 1216 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.   1216   (Navigazione   senza   abilitazione).  -
          L'armatore,  che  impiega  una  nave  o un galleggiante non
          abilitati  alla  navigazione,  ovvero senza che siano stati
          rilasciati   i   documenti   comprovanti   l'esistenza  dei
          requisiti  di navigabilita', e' punito con l'arresto fino a
          un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni.
              Alla  stessa  pena soggiace l'esercente, che impiega un
          aeromobile  non  abilitato  alla  navigazione,  ovvero  con
          certificato di navigabilita' che non sia in vigore.
              La  stessa  disposizione si applica al comandante della
          nave  o  dell'aeromobile, ma la pena e' diminuita in misura
          non eccedente un terzo.».
              - Il testo dell'art. 1219 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.  1219  (Individuazione  abusiva  di modificazioni
          nella  struttura della nave o dell'aeromobile). - Chiunque,
          senza  l'autorizzazione  prescritta,  apporta modificazioni
          alla   struttura  della  scafo,  all'apparato  motore  o  a
          qualsiasi  installazione  di bordo, e' punito con l'ammenda
          da lire centomila a un milione.
              Alla  stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto
          denunzia,   introduce  nella  struttura  di  un  aeromobile
          modificazioni  che  ne alterano le caratteristiche tecniche
          risultanti dal certificato di navigabilita'.».
              - Il testo dell'art. 1229 del codice della navigazione,
          e' il seguente:
              «Art.  1229 (Inosservanza di ordini sul collocamento di
          segnali e abbattimento di ostacoli). - Chiunque non osserva
          gli  ordini previsti negli articoli 712 e 714 e' punito con
          la sanzione amministrativa fino a duecento euro.».