Art. 19.
Delle infrazioni penali e amministrative
1. Nel primo comma, numero 1, dell'articolo 1082 del codice della
navigazione, le parole: «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e
734».
2. Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 1083 del codice della
navigazione, le parole: «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e
734».
3. Nel primo comma dell'articolo 1083-ter del codice della
navigazione, la parola: «739» e' sostituita dalla seguente: «734».
4. Il secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione
e' sostituito dal segue:
«Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa
un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza
l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel
terzo comma dell'articolo 59, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro
15.493.».
5. Nel primo comma, numero 1, dell'articolo 1165 del codice della
navigazione le parole: «50, 57» sono sostituite dalle seguenti: «50 e
57».
6. Gli articoli 1176 e 1177 del codice della navigazione sono
abrogati.
7. Nell'articolo 1197 del codice della navigazione, le parole:
«ovvero di perdita dell'aeromobile» sono soppresse.
8. Nel primo comma, numero 2, dell'articolo 1201 del codice della
navigazione, le parole: «negli articoli 799, 841, 844» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 799».
9. Nell'articolo 1205 del codice della navigazione, la parola:
«835» e' sostituita dalle seguenti: «818, 834, 835».
10. Nell'articolo 1214 del codice della navigazione, le parole:
«1204, secondo comma,» sono soppresse.
11. Nell'articolo 1216, secondo comma, del codice della
navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse.
12. Nell'articolo 1219, secondo comma, del codice della
navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse.
13. Nell'articolo 1229 del codice della navigazione, le parole:
«articoli 713 e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e
714».
Note all'art. 19:
- Il testo vigente dell'art. 1082 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1082 (Pene accessorie). - 1. Le pene accessorie
per i delitti previsti dal presente Codice sono, oltre
quelle stabilite dal Codice penale:
1) l'interdizione dai titoli professionali marittimi
o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone
fornite rispettivamente dei titoli previsti negli
articoli 123 e 734;
2) l'interdizione dalla professione marittima o
aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli
appartenenti rispettivamente al personale marittimo o alla
gente dell'aria.
2. Le pene accessorie per le contravvenzioni previste
dal presente Codice sono, oltre quelle stabilite dal Codice
penale:
1) la sospensione dai titoli professionali marittimi,
della navigazione interna o aeronautici, se si tratta di
contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1
del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e
sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione dalla professione marittima o
aeronautica o alla professione della navigazione interna,
se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone
indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli
appartenenti al personale della navigazione interna.».
- Il testo vigente dell'art. 1083 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1083 (Effetti e durata delle pene accessorie). -
1. L'interdizione perpetua dai titoli professionali
marittimi o aeronautici priva il condannato della capacita'
di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia
richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123 e 734.
L'interdizione temporanea priva della detta capacita' per
un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque
anni. L'interdizione importa altresi' la decadenza
dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti.
2. L'interdizione perpetua dalla professione marittima
o aeronautica priva il condannato della capacita' di
esercitare la professione marittima o aeronautica.
L'interdizione temporanea priva della detta capacita' per
un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque
anni. L'interdizione importa altresi' la decadenza
dell'abilitazione relativa alla professione anzidetta.
3. La sospensione dai titoli professionali marittimi,
della navigazione interna o aeronautici priva il condannato
del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio,
per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli
articoli 123, 134 e 734, per un tempo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a due anni.
4. La sospensione dalla professione marittima o
aeronautica o dalla professione della navigazione interna
priva il condannato del diritto di esercitare la
professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e
non superiore a due anni.».
- Il testo vigente dell'art. 1083-ter del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1083-ter (Effetti e durata delle sanzioni
amministrative accessorie). - La sospensione dai titoli
professionali marittimi, della navigazione interna e
aeronautici di cui all'art. 1083-bis, primo comma, n. 1,
priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi
funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei
titoli indicati negli articoli 123, 134 e 734 per un tempo
non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.
La sospensione dalla professione marittima o
aeronautica o dalla professione della navigazione interna
di cui all'art. 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il
soggetto del diritto di esercitare la professione per un
tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un
anno.
Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di
una professione.».
- Il testo vigente dell'art. 1163 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1163 (Impianto ed esercizio abusivo di depositi o
stabilimenti). - Chiunque impianta o esercita un deposito o
uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'art. 52 e
nel primo comma dell'art. 59, senza la prescritta
concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia
ivi previste, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
milioni.
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno
stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o
esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo
comma dell'art. 52 e nel terzo comma dell'art. 59, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 2.582 a euro 15.493.».
- Il testo vigente dell'art. 1165 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1165 (Deposito abusivo di merci e mancata
rimozione di cose depositate). - E' punito con l'ammenda
fino a lire un milione:
1) chiunque deposita merci o altri materiali nei
luoghi indicati negli articoli 50 e 57, senza il permesso
dell'autorita' competente e il pagamento del relativo
canone;
2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle
cose depositate.».
- Gli articoli 1176 e 1177 del codice della
navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 1176 (Inosservanza del divieto di mediazione).
Art. 1177 (Aggravanti).».
- Il testo dell'art. 1197 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1197 (Rifiuto di cooperare al ricupero). - Il
componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della
nave o del galleggiante essendone richiesto dal comandante
o dall'autorita' competente, rifiuta di prestare la propria
opera per il ricupero dei relitti, e' punito, qualora il
fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda
fino a lire quattrocentomila.».
- Il testo vigente de1l'art. 1201 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1201 (Inosservanze relative alla partenza e
all'approdo di aeromobile). - E' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni il comandante di un
aeromobile nazionale o straniero, che:
1) [non esegue l'ordine di approdo previsto dall'art.
803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di
approdare sollecitamente nel piu' vicino aeroporto].
2) parte o approda in localita' diversa da quelle
previste nell'art. 799;
3) parte, se l'aeromobile e' diretto all'estero, da
un aeroporto non doganale;
4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in
una localita' diversa da un aeroporto doganale o
sanitario.».
- Il testo vigente dell'art. 1205 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1205 (Innovazione di norme sugli atti di stato
civile e sulla custodia di beni di persone morte). - Il
comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le
disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; 818, 834, 835
e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave
reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione.».
- Il testo dell'art. 1214 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1214 (Sanzioni amministrative). - La violazione
degli articoli 1193, 1198 1199, 1207 e 1209 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dai titoli o dalla professione.».
- Il testo dell'art. 1216 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1216 (Navigazione senza abilitazione). -
L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non
abilitati alla navigazione, ovvero senza che siano stati
rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei
requisiti di navigabilita', e' punito con l'arresto fino a
un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni.
Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un
aeromobile non abilitato alla navigazione, ovvero con
certificato di navigabilita' che non sia in vigore.
La stessa disposizione si applica al comandante della
nave o dell'aeromobile, ma la pena e' diminuita in misura
non eccedente un terzo.».
- Il testo dell'art. 1219 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1219 (Individuazione abusiva di modificazioni
nella struttura della nave o dell'aeromobile). - Chiunque,
senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni
alla struttura della scafo, all'apparato motore o a
qualsiasi installazione di bordo, e' punito con l'ammenda
da lire centomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto
denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile
modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche
risultanti dal certificato di navigabilita'.».
- Il testo dell'art. 1229 del codice della navigazione,
e' il seguente:
«Art. 1229 (Inosservanza di ordini sul collocamento di
segnali e abbattimento di ostacoli). - Chiunque non osserva
gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 e' punito con
la sanzione amministrativa fino a duecento euro.».