Art. 2.
Dei servizi della navigazione aerea
1. L'articolo 691 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 691 (Servizi della navigazione aerea). - I servizi della
navigazione aerea, conformemente alla normativa comunitaria in
vigore, si distinguono in:
a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di
controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di
area, dell'avvicinamento e dell'aeroporto; i servizi di informazioni
volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;
b) servizi di meteorologia aeronautica;
c) servizi di informazioni aeronautiche;
d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.».
2. L'articolo 691-bis del codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
«Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). -
Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa
comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonche' la redazione
delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., societa'
pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso
di apposita licenza o certificazione.
Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il
gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di
competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e
del personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato movimento
degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresi', la gestione e la
manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di
sua proprieta'.
L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo
stipulando, se del caso, specifici atti d'intesa con l'ENAC da
sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero della difesa. Sono fatte salve le sue
attribuzioni in materia di meteorologia generale.».