Art. 2.
                 Dei servizi della navigazione aerea
  1.  L'articolo  691  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  691  (Servizi  della  navigazione  aerea). - I servizi della
navigazione   aerea,  conformemente  alla  normativa  comunitaria  in
vigore, si distinguono in:
    a) servizi  del  traffico  aereo,  che  includono:  i  servizi di
controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di
area,  dell'avvicinamento e dell'aeroporto; i servizi di informazioni
volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;
    b) servizi di meteorologia aeronautica;
    c) servizi di informazioni aeronautiche;
    d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.».
  2.  L'articolo  691-bis  del codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  691-bis  (Fornitura  dei servizi della navigazione aerea). -
Fatta   salva   l'attuazione   delle   previsioni   della   normativa
comunitaria,  i servizi della navigazione aerea, nonche' la redazione
delle  carte  ostacoli,  sono  espletati  da  Enav  S.p.a.,  societa'
pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
  I  servizi  del traffico aereo sono svolti da personale in possesso
di apposita licenza o certificazione.
  Enav  S.p.a.,  sotto  la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il
gestore  aeroportuale,  disciplina  e controlla, per gli aeroporti di
competenza,  la  movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e
del  personale  sull'area  di manovra e assicura l'ordinato movimento
degli  aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresi', la gestione e la
manutenzione  degli  impianti  di assistenza visiva luminosa (AVL) di
sua proprieta'.
  L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo
stipulando,  se  del  caso,  specifici  atti  d'intesa  con l'ENAC da
sottoporre  all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  e  del  Ministero  della  difesa.  Sono fatte salve le sue
attribuzioni in materia di meteorologia generale.».