Art. 20.
                      Disposizioni processuali
  1.  L'articolo 1236 del codice della navigazione, e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  1236  (Obbligo di denuncia e di relazione). - I funzionari e
gli  agenti  delle  capitanerie  di porto, dell'amministrazione della
navigazione  interna,  dell'ENAC  e  le persone dell'equipaggio hanno
l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena
ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio,
commessi  nel  porto,  nell'aeroporto  od  a  bordo, anche durante la
navigazione.
  I  comandanti  delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo
di  fare  relazione  di cio' che riguarda le loro funzioni di polizia
giudiziaria   al   comandante  del  porto  o  al  preposto  dell'ENAC
nell'aeroporto di primo approdo».
  2.   Nel   secondo   comma  dell'articolo  1240  del  codice  della
navigazione, le parole: «o di abituale ricovero dell'aeromobile» sono
soppresse.
  3.  L'articolo  1259 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  l259  (Potere disciplinare in caso di perdita della nave). -
Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio
restano  soggetti  alle  norme  disciplinari  fino a quando sono alle
dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero».
 
          Note all'art. 20:
              - Il testo dell'art. 1240 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art. 1240 (Competenza per territorio). - La competenza
          territoriale  per  i  reati,  previsti dal presente codice,
          commessi  all'estero  ovvero  fuori del mare o dello spazio
          aereo  territoriale  appartenente  al  giudice del luogo in
          cui,  dopo  che  e'  stato commesso il reato, avviene nella
          Repubblica  il  primo approdo della nave o dell'aeromobile,
          su  cui  era  imbarcato  l'imputato al momento del commesso
          reato.
              Se, prima dell'approdo nella Repubblica, ha avuto luogo
          la  presentazione  del  rapporto,  della  denuncia  o della
          querela alle autorita' consolari o ai comandanti di navi da
          guerra,  ovvero  se tali autorita' hanno espletato funzioni
          di  polizia  giudiziaria,  ovvero se la competenza non puo'
          essere  determinata nel modo indicato nel comma precedente,
          la  competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione
          della  nave  su cui era imbarcato l'imputato al momento del
          commesso reato.
              Nei casi di competenza dell'autorita' consolare, se, al
          momento  della  partenza  della  nave o dell'aeromobile dal
          luogo  nel quale risiede tale autorita' non e' stata ancora
          pronunciata  la  sentenza di merito, la competenza passa al
          giudice   competente  per  territorio  a  norma  dei  comma
          precedenti.  Gli  atti  istruttori  compiuti dall'autorita'
          consolare  conservano  pieno valore anche avanti il giudice
          competente.