Art. 20.
Disposizioni processuali
1. L'articolo 1236 del codice della navigazione, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 1236 (Obbligo di denuncia e di relazione). - I funzionari e
gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della
navigazione interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno
l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena
ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio,
commessi nel porto, nell'aeroporto od a bordo, anche durante la
navigazione.
I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo
di fare relazione di cio' che riguarda le loro funzioni di polizia
giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell'ENAC
nell'aeroporto di primo approdo».
2. Nel secondo comma dell'articolo 1240 del codice della
navigazione, le parole: «o di abituale ricovero dell'aeromobile» sono
soppresse.
3. L'articolo 1259 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. l259 (Potere disciplinare in caso di perdita della nave). -
Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio
restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle
dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero».
Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 1240 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1240 (Competenza per territorio). - La competenza
territoriale per i reati, previsti dal presente codice,
commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio
aereo territoriale appartenente al giudice del luogo in
cui, dopo che e' stato commesso il reato, avviene nella
Repubblica il primo approdo della nave o dell'aeromobile,
su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso
reato.
Se, prima dell'approdo nella Repubblica, ha avuto luogo
la presentazione del rapporto, della denuncia o della
querela alle autorita' consolari o ai comandanti di navi da
guerra, ovvero se tali autorita' hanno espletato funzioni
di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non puo'
essere determinata nel modo indicato nel comma precedente,
la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione
della nave su cui era imbarcato l'imputato al momento del
commesso reato.
Nei casi di competenza dell'autorita' consolare, se, al
momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal
luogo nel quale risiede tale autorita' non e' stata ancora
pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al
giudice competente per territorio a norma dei comma
precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorita'
consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice
competente.