Art. 21.
Norme finali
1. All'attuazione del presente decreto si fa fronte con le
ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2. Le disposizioni del codice della navigazione introdotte o
modificate dal presente decreto legislativo entrano in vigore
trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli