Art. 21.
                            Norme finali
  1.  All'attuazione  del  presente  decreto  si  fa  fronte  con  le
ordinarie   risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  previste  a
legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
  2.  Le  disposizioni  del  codice  della  navigazione  introdotte o
modificate   dal  presente  decreto  legislativo  entrano  in  vigore
trascorsi  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
stesso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Martino, Ministro della difesa
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli