Art. 3.
Della proprieta' e dell'uso degli aeroporti
1. L'articolo 692 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). - Fanno parte del
demanio aeronautico civile statale:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;
b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato
strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare
aeronautico.».
2. In tutto il codice della navigazione le parole: «aerodromo» e:
«aerodromi» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti:
«aeroporto» e: «aeroporti».
3. Nel primo comma dell'artico1o 693 del codice della navigazione,
le parole: «ai fini dell'affidamento» sono sostituite dalle seguenti:
«per il successivo affidamento».
4. Il terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
«I beni del demanio militare aeronautico, non piu' funzionali ai
fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto
strumentali all'attivita' del trasporto aereo, sono individuati con
provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al
demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito
all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo
comma. Il Ministero della difesa puo' disporre, compatibilmente con
le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di
suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni
comunque afferenti ad attivita' aeronautiche.».
5. Nell'articolo 694 del codice della navigazione dopo le parole:
«delle leggi speciali» sono inserite le seguenti: «e delle
convenzioni».
6. Nell'articolo 696 del codice della navigazione, le parole:
«all'istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «alla
realizzazione».
7. L'articolo 697 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 697 (Aeroporti aperti al traffico civile). - Sono aperti al
traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneita' al servizio da
parte dell'ENAC:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti
pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della
difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e
adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.».
8. La rubrica dell'articolo 698 del codice della navigazione e'
sostituita dalla seguente: «(Aeroporti e sistemi aeroportuali
d'interesse nazionale)».
9. Al primo comma dell'articolo 698 del codice della navigazione le
parole: «gli aeroporti di rilevanza nazionale» sono sostituite dalle
seguenti: «gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse
nazionale».
10. Nel primo comma dell'articolo 699 del codice della navigazione,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, delle
disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di
scalo».
11. Nell'articolo 700 del codice della navigazione, le parole:
«dell'esercente» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore».
12. L'articolo 701 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici, ivi comprese le
elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al
demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme
restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche'
delle regioni, degli enti locali e delle altre autorita' secondo le
rispettive attribuzioni.
I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica,
tengono in considerazione le finalita' aeronautiche proprie delle
aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.».
13. Il secondo comma dell'articolo 702 del codice della navigazione
e' soppresso.
14. L'articolo 703 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Le opere
realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono
al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.
Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la
stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area
demaniale, restano acquisite allo Stato.
L'ENAC ha facolta', d'intesa con le autorita' che hanno rilasciato
la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la
restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ENAC, ove il
concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi
d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.
In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la
concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario
che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario
il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non
amovibili. L'obbligo non sussiste in caso di cessazione della
concessione per decadenza.».
Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 693 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio
aeronautico). I beni del demanio aeronautico di cui alle
lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono
assegnati all'ENAC in uso gratuito per il successivo
affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
All'individuazione dei beni di cui al primo comma
provvedono le amministrazioni statali competenti con
apposito atto di intesa.
I beni del demanio militare aeronautico, non piu'
funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione
civile in quanto strumentali all'attivita' del trasporto
aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero
della difesa, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio
aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito
all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui
al primo comma. Il Ministero della difesa puo' disporre,
compatibilmente con le esigenze istituzionali, la
concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture
di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti
ad attivita' aeronautiche.».
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al
proprio demanio o patrimonio degli aeroporti e dei beni del
demanio aeronautico civile di cui all'art. 692, in caso di
loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.».
- Il testo vigente dell'art. 694 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 694 (Aeroporti privati). - Fermo restando le
attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti
derivanti dall'applicazione delle leggi speciali e delle
convenzioni vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da
parte dei privati, sul suolo di proprieta' privata, di
aeroporti e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati
dall'ENAC.».
- Il testo dell'art. 696 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 696 (Opere di pubblico interesse). - La
dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie
alla realizzazione ed all'ampliamento di aeroporti e di
altri impianti aeronautici da destinare al servizio della
navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo'
annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione.».
- Il testo del primo comma dell'art. 698 del codice
della navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 698 (Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse
nazionale). - Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da
esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione,
gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse
nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle
competenze esclusive dello Stato, tendendo conto delle
dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione
territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonche'
di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il
medesimo procedimento si provvede alle modifiche del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica.».
- Il testo vigente dell'art. 699, comma primo, del
codice della navigazione, modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
«Art. 699 (Uso degli aeroporti aperti al traffico
civile). - Gli aeromobili possono approdare, sostare e
partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel
rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti e, in
particolare, delle disposizioni previste, per ciascun
aeroporto, dal regolamento di scalo.».
- Il testo vigente dell'art. 700 del codice della
navigazione, modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 700 (Uso degli aeroporti privati non aperti al
traffico civile). - Salvo il caso di necessita', per l'uso
degli aeroporti privati non aperti al traffico civile e'
richiesto il consenso del gestore dell'aeroporto.».
- L'art. 702, del codice della navigazione, modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 702 (Progettazione delle infrastrutture
aeroportuali). - Ferma restando la normativa generale
applicabile alla realizzazione di opere pubbliche,
l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento,
di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di
adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al
fine di eliminare le barriere architettoniche per gli
utenti a ridotta mobilita', e' di spettanza dell'ENAC,
anche per la verifica della conformita' alle norme di
sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione,
programmazione e di indirizzo del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.».