Art. 3.
             Della proprieta' e dell'uso degli aeroporti
  1.  L'articolo  692  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). - Fanno parte del
demanio aeronautico civile statale:
    a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;
    b) ogni   costruzione   o   impianto   appartenente   allo  Stato
strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
  Gli   aeroporti   militari   fanno   parte   del  demanio  militare
aeronautico.».
  2.  In  tutto il codice della navigazione le parole: «aerodromo» e:
«aerodromi»   sono  sostituite,  rispettivamente,  con  le  seguenti:
«aeroporto» e: «aeroporti».
  3.  Nel primo comma dell'artico1o 693 del codice della navigazione,
le parole: «ai fini dell'affidamento» sono sostituite dalle seguenti:
«per il successivo affidamento».
  4. Il terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
  «I  beni  del  demanio militare aeronautico, non piu' funzionali ai
fini   militari   e  da  destinare  all'aviazione  civile  in  quanto
strumentali  all'attivita'  del trasporto aereo, sono individuati con
provvedimento   del  Ministero  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e trasferiti al
demanio   aeronautico  civile  per  l'assegnazione  in  uso  gratuito
all'ENAC  ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo
comma.  Il  Ministero della difesa puo' disporre, compatibilmente con
le  esigenze  istituzionali,  la  concessione  temporanea di parti di
suolo  od  infrastrutture  di  aeroporti  militari  per  destinazioni
comunque afferenti ad attivita' aeronautiche.».
  5.  Nell'articolo  694 del codice della navigazione dopo le parole:
«delle   leggi   speciali»   sono  inserite  le  seguenti:  «e  delle
convenzioni».
  6.  Nell'articolo  696  del  codice  della  navigazione, le parole:
«all'istituzione»    sono    sostituite    dalle    seguenti:   «alla
realizzazione».
  7.  L'articolo  697  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  697  (Aeroporti aperti al traffico civile). - Sono aperti al
traffico  aereo civile, previa valutazione d'idoneita' al servizio da
parte dell'ENAC:
    a) gli  aeroporti  civili  appartenenti  allo  Stato  e agli enti
pubblici territoriali;
    b) gli   aeroporti   militari   designati   dal   Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  il  Ministro della
difesa;
    c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e
adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.».
  8.  La  rubrica  dell'articolo  698 del codice della navigazione e'
sostituita   dalla   seguente:  «(Aeroporti  e  sistemi  aeroportuali
d'interesse nazionale)».
  9. Al primo comma dell'articolo 698 del codice della navigazione le
parole:  «gli aeroporti di rilevanza nazionale» sono sostituite dalle
seguenti:  «gli  aeroporti  e  i  sistemi  aeroportuali  di interesse
nazionale».
  10. Nel primo comma dell'articolo 699 del codice della navigazione,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, delle
disposizioni  previste,  per  ciascun  aeroporto,  dal regolamento di
scalo».
  11.  Nell'articolo  700  del  codice  della navigazione, le parole:
«dell'esercente» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore».
  12.  L'articolo  701 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  701  (Aviosuperfici).  -  Le  aviosuperfici, ivi comprese le
elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al
demanio  aeronautico  e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme
restando  le  competenze  dell'ENAC  in materia di sicurezza, nonche'
delle  regioni,  degli enti locali e delle altre autorita' secondo le
rispettive attribuzioni.
  I  comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica,
tengono  in  considerazione  le  finalita' aeronautiche proprie delle
aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.».
  13. Il secondo comma dell'articolo 702 del codice della navigazione
e' soppresso.
  14.  L'articolo  703 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  703  (Devoluzione  delle  opere  non  amovibili). - Le opere
realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono
al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.
  Ove  non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la
stessa  venga  a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area
demaniale, restano acquisite allo Stato.
  L'ENAC  ha facolta', d'intesa con le autorita' che hanno rilasciato
la  concessione,  di  ordinare  la  demolizione  delle  opere  con la
restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
  Nell'ipotesi   di   cui   al   comma  precedente,  l'ENAC,  ove  il
concessionario  non  esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi
d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.
  In   caso   di  subingresso  nella  concessione  ovvero  quando  la
concessione  cessa  prima  del termine di scadenza, il concessionario
che  subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario
il   valore  contabile  residuo  non  ammortizzato  delle  opere  non
amovibili.  L'obbligo  non  sussiste  in  caso  di  cessazione  della
concessione per decadenza.».
 
          Note all'art. 3:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  693  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.   693   (Assegnazione   dei   beni   del  demanio
          aeronautico).  I  beni  del demanio aeronautico di cui alle
          lettere  a)  e  b)  del  primo  comma  dell'art.  692  sono
          assegnati  all'ENAC  in  uso  gratuito  per  il  successivo
          affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
              All'individuazione  dei  beni  di  cui  al  primo comma
          provvedono   le   amministrazioni  statali  competenti  con
          apposito atto di intesa.
              I  beni  del  demanio  militare  aeronautico,  non piu'
          funzionali  ai  fini  militari e da destinare all'aviazione
          civile  in  quanto  strumentali all'attivita' del trasporto
          aereo,  sono  individuati  con  provvedimento del Ministero
          della   difesa,   di   concerto   con  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  e trasferiti al demanio
          aeronautico  civile  per  l'assegnazione  in  uso  gratuito
          all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui
          al  primo  comma.  Il Ministero della difesa puo' disporre,
          compatibilmente   con   le   esigenze   istituzionali,   la
          concessione  temporanea di parti di suolo od infrastrutture
          di  aeroporti  militari per destinazioni comunque afferenti
          ad attivita' aeronautiche.».
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano  hanno  diritto di prelazione per l'acquisizione al
          proprio demanio o patrimonio degli aeroporti e dei beni del
          demanio  aeronautico civile di cui all'art. 692, in caso di
          loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  694  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  694  (Aeroporti  privati).  -  Fermo restando le
          attribuzioni  degli  enti  locali e fatti salvi gli effetti
          derivanti  dall'applicazione  delle  leggi speciali e delle
          convenzioni  vigenti,  la  realizzazione e l'ampliamento da
          parte  dei  privati,  sul  suolo  di proprieta' privata, di
          aeroporti e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati
          dall'ENAC.».
              - Il  testo dell'art. 696 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
                 «Art.  696  (Opere  di  pubblico  interesse).  -  La
          dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie
          alla  realizzazione  ed  all'ampliamento  di aeroporti e di
          altri  impianti  aeronautici da destinare al servizio della
          navigazione  aerea  e'  fatta dall'ENAC ed e' comunicata al
          Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti il quale,
          sentito  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, puo'
          annullarla  entro il termine di trenta giorni dalla data di
          ricezione.».
              - Il  testo  del  primo  comma dell'art. 698 del codice
          della  navigazione,  modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
              «Art. 698 (Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse
          nazionale).  - Con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati,
          previo  parere delle competenti Commissioni parlamentari da
          esprimere  entro  trenta giorni dalla data di assegnazione,
          gli   aeroporti  e  i  sistemi  aeroportuali  di  interesse
          nazionale,  quali  nodi  essenziali  per  l'esercizio delle
          competenze  esclusive  dello  Stato,  tendendo  conto delle
          dimensioni  e della tipologia del traffico, dell'ubicazione
          territoriale  e  del ruolo strategico dei medesimi, nonche'
          di  quanto  previsto  nei  progetti  europei  TEN.  Con  il
          medesimo   procedimento  si  provvede  alle  modifiche  del
          suddetto decreto del Presidente della Repubblica.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  699,  comma primo, del
          codice  della navigazione, modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
              «Art.  699  (Uso  degli  aeroporti  aperti  al traffico
          civile).  -  Gli  aeromobili  possono  approdare, sostare e
          partire  negli  aeroporti  aperti  al  traffico civile, nel
          rispetto  delle  condizioni per l'uso degli aeroporti e, in
          particolare,   delle  disposizioni  previste,  per  ciascun
          aeroporto, dal regolamento di scalo.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  700  del  codice della
          navigazione,  modificato  dal  presente  regolamento, e' il
          seguente:
              «Art.  700  (Uso  degli aeroporti privati non aperti al
          traffico  civile). - Salvo il caso di necessita', per l'uso
          degli  aeroporti  privati  non aperti al traffico civile e'
          richiesto il consenso del gestore dell'aeroporto.».
              - L'art.  702, del codice della navigazione, modificato
          dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.    702    (Progettazione   delle   infrastrutture
          aeroportuali).  -  Ferma  restando  la  normativa  generale
          applicabile   alla   realizzazione   di   opere  pubbliche,
          l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento,
          di  ristrutturazione,  di  manutenzione  straordinaria e di
          adeguamento  delle  infrastrutture  aeroportuali,  anche al
          fine  di  eliminare  le  barriere  architettoniche  per gli
          utenti  a  ridotta  mobilita',  e'  di spettanza dell'ENAC,
          anche  per  la  verifica  della  conformita'  alle norme di
          sicurezza,  nel  rispetto delle funzioni di pianificazione,
          programmazione   e   di   indirizzo   del   Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti.».