Art. 4.
                     Delle gestioni aeroportuali
                 e dei servizi di assistenza a terra
  1.  Al  primo  comma dell'articolo 704 del codice della navigazione
dopo  le  parole: «gestione totale aeroportuale degli aeroporti» sono
inserite le seguenti: «e dei sistemi aeroportuali».
  2. Il terzo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
  «Alle  procedure  di  gara sono ammesse a partecipare anche imprese
straniere  non  comunitarie,  a condizione che istituiscano in Italia
una  sede  secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale
ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocita'.».
  3.  Il  quarto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
  «L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di
una  convenzione  fra  il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto
delle  direttive  emanate  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresi', entro
sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo
all'affidamento   in  concessione,  un  contratto  di  programma  che
recepisce  la  vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata
dal  CIPE  in  materia  di  investimenti, corrispettivi e qualita', e
quella  recata dall'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre
2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248.».
  4. Nel quinto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione,
dopo  le  parole: «qualita' del servizio», sono inserite le seguenti:
«reso agli operatori e agli utenti».
  5. Il primo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
  «Il  gestore  aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, sotto il
controllo  e  la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attivita' o in
via  esclusiva,  il  compito  di  amministrare  e di gestire, secondo
criteri  di  trasparenza  e  non  discriminazione,  le infrastrutture
aeroportuali  e  di  coordinare  e  controllare le attivita' dei vari
operatori  privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale
considerato.  L'idoneita'  del  gestore  aeroportuale  a espletare le
attivita'  di  cui  al  presente  comma,  nel rispetto degli standard
tecnici  di  sicurezza,  e' attestata dalla certificazione rilasciata
dall'ENAC.».
  6.  Nel  secondo  comma, alinea, dell'articolo 705 del codice della
navigazione  le  parole:  «prevenzione incendi» sono sostituite dalle
seguenti: «prevenzione degli incendi e lotta agli incendi».
  7.  La  lettera  b)  del secondo comma dell'articolo 705 del codice
della navigazione e' sostituita dalla seguente:
  «b) organizza   l'attivita'   aeroportuale  al  fine  di  garantire
l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura
di  attivita'  e  di  servizi  di livello qualitativo adeguato, anche
mediante   la  pianificazione  degli  interventi  in  relazione  alla
tipologia di traffico;».
  8.  Nella lettera e) del secondo comma dell'articolo 705 del codice
della   navigazione,  le  parole  da:  «al  fine  dell'emissione»  a:
«convenzionali» sono soppresse.
  9.  Dopo  la  lettera  e)  del  secondo comma dell'articolo 705 del
codice della navigazione, sono inserite le seguenti:
    «e-bis) propone     all'ENAC    l'applicazione    delle    misure
sanzionatorie  previste  per  l'inosservanza  delle  condizioni d'uso
degli  aeroporti  e  delle  disposizioni  del regolamento di scalo da
parte   degli   operatori   privati  fornitori  di  servizi  aerei  e
aeroportuali;
    e-ter) applica,  in casi di necessita' e urgenza e salva ratifica
dell'ENAC,  le  misure  interdittive di carattere temporaneo previste
dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;».
  10. Nella lettera h) del secondo comma dell'articolo 705 del codice
della  navigazione,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «,
nonche' la gestione degli oggetti smarriti.».
  11.  All'articolo  14,  comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio
1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al
libero  accesso  al  mercato  dei servizi di assistenza a terra negli
aeroporti   della   Comunita»,   dopo  le  parole:  «il  possesso  di
particolari requisiti» sono inserite le seguenti: «professionali e».
 
          Note all'art. 4:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  704  del  codice della
          navigazione,  modificato  dal  presente  regolamento, e' il
          seguente:
              «Art.  704  (Rilascio  della  concessione  di  gestione
          aeroportuale).  -  Alla  concessione  della gestione totale
          aeroportuale  degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di
          rilevanza  nazionale  si  provvede con decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e, limitatamente
          agli  aeroporti  militari aperti al traffico civile, con il
          Ministro della difesa.
              Il  provvedimento  concessorio,  nel  limite massimo di
          durata   di   quaranta   anni,  e'  adottato,  su  proposta
          dell'ENAC,   all'esito   di  selezione  effettuata  tramite
          procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa
          comunitaria,   previe  idonee  forme  di  pubblicita',  nel
          rispetto  dei  termini  procedimentali  fissati  dall'ENAC,
          sentita,   laddove   competente,  la  regione  o  provincia
          autonoma  nel  cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di
          concessione.
              Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche
          imprese   straniere   non  comunitarie,  a  condizione  che
          istituiscano  in  Italia  una sede secondaria e lo Stato in
          cui  esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane
          a condizioni di reciprocita'.
              L'affidamento   in   concessione  e'  subordinato  alla
          sottoscrizione   di   una   convenzione   fra   il  gestore
          aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate
          dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC
          ed  il  gestore  aeroportuale stipulano altresi', entro sei
          mesi  dalla  conclusione  del  primo  esercizio finanziario
          successivo  all'affidamento in concessione, un contratto di
          programma   che   recepisce   la   vigente   disciplina  di
          regolazione  aeroportuale  emanata  dal  CIPE in materia di
          investimenti,  corrispettivi  e  qualita',  e quella recata
          dall'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
          203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
          2005, n. 248.
              La   convenzione  deve  contenere  il  termine,  almeno
          quadriennale,   per   la  verifica  della  sussistenza  dei
          requisiti  soggettivi  e oggettivi e delle altre condizioni
          che  hanno  determinato il rilascio del titolo, compresa la
          rispondenza  dell'effettivo  sviluppo  e della qualita' del
          servizio  reso agli operatori e agli utenti alle previsioni
          contenute  nei  piani  di  investimento  di cui all'atto di
          concessione.   Deve   inoltre  contenere  le  modalita'  di
          definizione  ed  approvazione dei programmi quadriennali di
          intervento,  le  sanzioni  e  le altre cause di decadenza o
          revoca   della   concessione,   nonche'   le   disposizioni
          necessarie  alla  regolazione ed alla vigilanza e controllo
          del settore.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  705  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  705  (Compiti  del  gestore  aeroportuale). - Il
          gestore  aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, sotto
          il  controllo  e  la  vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre
          attivita'  o in via esclusiva, il compito di amministrare e
          di   gestire,   secondo   criteri   di  trasparenza  e  non
          discriminazione,   le   infrastrutture  aeroportuali  e  di
          coordinare  e  controllare  le attivita' dei vari operatori
          privati  presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale
          considerato.   L'idoneita'   del   gestore  aeroportuale  a
          espletare  le  attivita'  di  cui  al  presente  comma, nel
          rispetto  degli standard tecnici di sicurezza, e' attestata
          dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.
              Ferme  restando la disciplina del titolo VII e comunque
          le  competenze attribuite agli organi statali in materia di
          ordine  e  sicurezza  pubblica,  difesa civile, prevenzione
          degli  incendi  e lotta agli incendi, soccorso e protezione
          civile, il gestore aeroportuale:
                a) assicura   il  puntuale  rispetto  degli  obblighi
          assunti con la convenzione ed il contratto di programma;
                b) organizza  l'attivita'  aeroportuale  al  fine  di
          garantire  l'efficiente  ed  ottimale  utilizzazione  delle
          risorse  per  la  fornitura  di  attivita'  e di servizi di
          livello    qualitativo    adeguato,   anche   mediante   la
          pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia
          di traffico;
                c) corrisponde il canone di concessione;
                d) assicura  agli utenti la presenza in aeroporto dei
          necessari  servizi  di  assistenza a terra, di cui all'art.
          706,  fornendoli direttamente o coordinando l'attivita' dei
          soggetti  idonei che forniscono i suddetti servizi a favore
          di terzi o in autoproduzione;
                e) sotto  la  vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con
          la  societa'  Enav,  assegna  le  piazzole  di  sosta  agli
          aeromobili  e  assicura  l'ordinato  movimento  degli altri
          mezzi  e  del  personale  sui  piazzali,  al  fine  di  non
          interferire   con   l'attivita'   di  movimentazione  degli
          aeromobili,  verificando il rispetto delle prescrizioni del
          regolamento  di  scalo  da  parte  degli  operatori privati
          fornitori di servizi aeroportuali;.
                «e-bis)  propone all'ENAC l'applicazione delle misure
          sanzionatorie  previste per l'inosservanza delle condizioni
          d'uso  degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento
          di  scalo  da  parte  degli  operatori privati fornitori di
          servizi aerei e aeroportuali;
                e-ter)  applica,  in  casi  di necessita' e urgenza e
          salva   ratifica   dell'ENAC,  le  misure  interdittive  di
          carattere  temporaneo  previste  dal regolamento di scalo e
          dal manuale di aeroporto;»;
                f) fornisce  tempestivamente  notizie  all'ENAC, alla
          societa' Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito
          a  riduzioni  del  livello  del  servizio  ed  a interventi
          sull'area   di   movimento   dell'aeroporto,  nonche'  alla
          presenza  di  ostacoli o di altre condizioni di rischio per
          la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione;
                g) redige  la  Carta  dei servizi in conformita' alle
          direttive  emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti
          livelli di qualita' dei servizi offerti all'utenza;
                h) assicura  i  controlli di sicurezza su passeggeri,
          bagagli  e  merci, conformemente alle disposizioni vigenti,
          nonche' la gestione degli oggetti smarriti.».
              - Il  testo  vigente dell'art. 14, comma 1, del decreto
          legislativo   13 gennaio  1999,  n.  18  (Attuazione  della
          direttiva  96/67/CE  relativa  al libero accesso al mercato
          dei  servizi  di  assistenza  a terra negli aeroporti della
          Comunita)  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 4 febbraio
          1999,   n.  18,  modificto  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  14  (Protezione  sociale).  -  1. Salva restando
          l'applicazione  di specifiche norme contrattuali di tutela,
          l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni
          competenti  e  nell'ambito  delle  vigenti  disposizioni in
          materia,  assicura,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico
          della  finanza  pubblica,  nel  caso di trasferimento delle
          attivita'  concernenti  una  o piu' categorie di servizi di
          assistenza   a   terra   di   cui  agli  allegati  A  e  B,
          l'applicazione  delle misure di protezione sociale previste
          dalla  normativa  vigente,  privilegiando  il reimpiego del
          personale  in attivita' analoghe che richiedono il possesso
          di  particolari  requisiti  professionali e di sicurezza da
          parte del personale addetto.».