Art. 4.
Delle gestioni aeroportuali
e dei servizi di assistenza a terra
1. Al primo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione
dopo le parole: «gestione totale aeroportuale degli aeroporti» sono
inserite le seguenti: «e dei sistemi aeroportuali».
2. Il terzo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
«Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese
straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia
una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale
ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocita'.».
3. Il quarto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
«L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di
una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto
delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresi', entro
sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo
all'affidamento in concessione, un contratto di programma che
recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata
dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualita', e
quella recata dall'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248.».
4. Nel quinto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione,
dopo le parole: «qualita' del servizio», sono inserite le seguenti:
«reso agli operatori e agli utenti».
5. Il primo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
«Il gestore aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, sotto il
controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attivita' o in
via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo
criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture
aeroportuali e di coordinare e controllare le attivita' dei vari
operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale
considerato. L'idoneita' del gestore aeroportuale a espletare le
attivita' di cui al presente comma, nel rispetto degli standard
tecnici di sicurezza, e' attestata dalla certificazione rilasciata
dall'ENAC.».
6. Nel secondo comma, alinea, dell'articolo 705 del codice della
navigazione le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle
seguenti: «prevenzione degli incendi e lotta agli incendi».
7. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 705 del codice
della navigazione e' sostituita dalla seguente:
«b) organizza l'attivita' aeroportuale al fine di garantire
l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura
di attivita' e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche
mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla
tipologia di traffico;».
8. Nella lettera e) del secondo comma dell'articolo 705 del codice
della navigazione, le parole da: «al fine dell'emissione» a:
«convenzionali» sono soppresse.
9. Dopo la lettera e) del secondo comma dell'articolo 705 del
codice della navigazione, sono inserite le seguenti:
«e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure
sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso
degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da
parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e
aeroportuali;
e-ter) applica, in casi di necessita' e urgenza e salva ratifica
dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste
dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;».
10. Nella lettera h) del secondo comma dell'articolo 705 del codice
della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' la gestione degli oggetti smarriti.».
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio
1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al
libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli
aeroporti della Comunita», dopo le parole: «il possesso di
particolari requisiti» sono inserite le seguenti: «professionali e».
Note all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 704 del codice della
navigazione, modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 704 (Rilascio della concessione di gestione
aeroportuale). - Alla concessione della gestione totale
aeroportuale degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di
rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente
agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il
Ministro della difesa.
Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di
durata di quaranta anni, e' adottato, su proposta
dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite
procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa
comunitaria, previe idonee forme di pubblicita', nel
rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC,
sentita, laddove competente, la regione o provincia
autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di
concessione.
Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche
imprese straniere non comunitarie, a condizione che
istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in
cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane
a condizioni di reciprocita'.
L'affidamento in concessione e' subordinato alla
sottoscrizione di una convenzione fra il gestore
aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC
ed il gestore aeroportuale stipulano altresi', entro sei
mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario
successivo all'affidamento in concessione, un contratto di
programma che recepisce la vigente disciplina di
regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di
investimenti, corrispettivi e qualita', e quella recata
dall'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248.
La convenzione deve contenere il termine, almeno
quadriennale, per la verifica della sussistenza dei
requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni
che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la
rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del
servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni
contenute nei piani di investimento di cui all'atto di
concessione. Deve inoltre contenere le modalita' di
definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di
intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o
revoca della concessione, nonche' le disposizioni
necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo
del settore.».
- Il testo vigente dell'art. 705 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 705 (Compiti del gestore aeroportuale). - Il
gestore aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, sotto
il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre
attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e
di gestire, secondo criteri di trasparenza e non
discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di
coordinare e controllare le attivita' dei vari operatori
privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale
considerato. L'idoneita' del gestore aeroportuale a
espletare le attivita' di cui al presente comma, nel
rispetto degli standard tecnici di sicurezza, e' attestata
dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.
Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque
le competenze attribuite agli organi statali in materia di
ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione
degli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione
civile, il gestore aeroportuale:
a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi
assunti con la convenzione ed il contratto di programma;
b) organizza l'attivita' aeroportuale al fine di
garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle
risorse per la fornitura di attivita' e di servizi di
livello qualitativo adeguato, anche mediante la
pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia
di traffico;
c) corrisponde il canone di concessione;
d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei
necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'art.
706, fornendoli direttamente o coordinando l'attivita' dei
soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore
di terzi o in autoproduzione;
e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con
la societa' Enav, assegna le piazzole di sosta agli
aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri
mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non
interferire con l'attivita' di movimentazione degli
aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del
regolamento di scalo da parte degli operatori privati
fornitori di servizi aeroportuali;.
«e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure
sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni
d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento
di scalo da parte degli operatori privati fornitori di
servizi aerei e aeroportuali;
e-ter) applica, in casi di necessita' e urgenza e
salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di
carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e
dal manuale di aeroporto;»;
f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla
societa' Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito
a riduzioni del livello del servizio ed a interventi
sull'area di movimento dell'aeroporto, nonche' alla
presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per
la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione;
g) redige la Carta dei servizi in conformita' alle
direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti
livelli di qualita' dei servizi offerti all'utenza;
h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri,
bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti,
nonche' la gestione degli oggetti smarriti.».
- Il testo vigente dell'art. 14, comma 1, del decreto
legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 (Attuazione della
direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato
dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della
Comunita) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio
1999, n. 18, modificto dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 14 (Protezione sociale). - 1. Salva restando
l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela,
l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni
competenti e nell'ambito delle vigenti disposizioni in
materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle
attivita' concernenti una o piu' categorie di servizi di
assistenza a terra di cui agli allegati A e B,
l'applicazione delle misure di protezione sociale previste
dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del
personale in attivita' analoghe che richiedono il possesso
di particolari requisiti professionali e di sicurezza da
parte del personale addetto.».