Art. 5.
                  Vincoli della proprieta' privata
  1.  Il  quinto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
  «Nelle   direzioni   di   atterraggio   e  decollo  possono  essere
autorizzate  opere  o  attivita compatibili con gli appositi piani di
rischio,  che  i  comuni  territorialmente competenti adottano, anche
sulla  base  delle  eventuali  direttive  regionali, nel rispetto del
regolamento  dell'ENAC  sulla costruzione e gestione degli aeroporti,
di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.».
  2. Il sesto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
  «Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo
sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto
del Ministro della difesa.».
  3.  Nel primo comma dell'articolo 709 del codice della navigazione,
dopo le parole: «le opere che» sono inserite le seguenti: «, anche in
virtu' delle loro destinazioni d'uso,».
  4.  Il secondo comma dell'articolo 712 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
  «Il  monitoraggio  dell'efficienza  dei  segnali  nelle zone di cui
all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale.».
  5.  Nel primo comma dell'articolo 715 del codice della navigazione,
le  parole:  «le  comunita»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «alle
comunita».
 
          Note all'art. 5:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  707  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.   707   (Determinzione   delle  zone  soggette  a
          limitazioni).  -  Al  fine  di garantire la sicurezza della
          navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a
          vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le
          limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea
          ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla
          normativa   tecnica   internazionale.   Gli   enti  locali,
          nell'esercizio  delle  proprie  competenze  in  ordine alla
          programmazione  ed  al  governo  del territorio, adeguano i
          propri   strumenti   di  pianificazione  alle  prescrizioni
          dell'ENAC.
              Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi
          e  di  collocare  i  segnali puo' accedere nella proprieta'
          privata,  richiedendo, nel caso di opposizione dei privati,
          l'assistenza della forza pubblica.
              Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni
          sono   indicate  dall'ENAC  su  apposite  mappe  pubblicate
          mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.
              Dell'avvenuto  deposito  e'  data  notizia, entro dieci
          giorni,  mediante  aviso  inserito nel Bollettino ufficiale
          della  regione  interessata. Il comune interessato provvede
          inoltre   a   darne   pubblicita'   ai   singoli   soggetti
          interessati, nei modi ritenuti idonei.
              Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere
          autorizzate  opere o attivita' compatibili con gli appositi
          piani  di rischio, che i Comuni territorialmente competenti
          adottano,   anche  sulla  base  delle  eventuali  direttive
          regionali,  nel  rispetto  del  regolamento dell'ENAC sulla
          costruzione  e  gestione  degli  aeroporti,  di  attuazione
          dell'Annesso XIV ICAO.
              Per  gli  aeroporti  militari  le  funzioni  di  cui al
          presente  articolo  sono  esercitate  dal  Ministero  della
          difesa  e  disciplinate  con  decreto  del  Ministro  della
          difesa.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  709,  comma primo, del
          codice  della navigazione, modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
              «Art.  709 (Ostacoli alla navigazione). - Costituiscono
          ostacolo   alla   navigazione   aerea  le  costruzioni,  le
          piantagioni  arboree,  i rilievi orografici ed in genere le
          opere  che,  anche in virtu' delle loro destinazioni d'uso,
          interferiscono  con le superfici di rispetto, come definite
          dall'ENAC con proprio regolamento.».
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  712  del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art. 712 (Collocamento di segnali). - L'ENAC, anche su
          segnalazione delle autorita' e degli organismi locali e con
          oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo
          alle  zone  estranee a quelle delimitate ai sensi dell'art.
          707,  il  collocamento  di  segnali  sulle costruzioni, sui
          rilievi  orografici  e in genere sulle opere che richiedono
          maggiore  visibilita',  nonche'  l'adozione di altre misure
          necessarie per la sicurezza della navigazione.
              Il  monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone
          di cui all'art. 707 compete al gestore aeroportuale.
              I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC
          eventuali  inosservanze  delle  prescrizioni  in materia di
          collocamento di segnali.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  715,  comma primo, del
          codice  della navigazione, modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
              «Art.  715  (Valutazione  di  rischio  delle  attivita'
          aeronautiche).  -  Al  fine di ridurre il rischio derivante
          dalle  attivita'  aeronautiche  alle comunita' presenti sul
          territorio  limitrofo  agli aeroporti, l'ENAC individua gli
          aeroporti  per  i  quali  effettuare la valutazi impatto di
          rischio.».