Art. 5.
Vincoli della proprieta' privata
1. Il quinto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
«Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere
autorizzate opere o attivita compatibili con gli appositi piani di
rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche
sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del
regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti,
di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.».
2. Il sesto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
«Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo
sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto
del Ministro della difesa.».
3. Nel primo comma dell'articolo 709 del codice della navigazione,
dopo le parole: «le opere che» sono inserite le seguenti: «, anche in
virtu' delle loro destinazioni d'uso,».
4. Il secondo comma dell'articolo 712 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
«Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui
all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale.».
5. Nel primo comma dell'articolo 715 del codice della navigazione,
le parole: «le comunita» sono sostituite dalle seguenti: «alle
comunita».
Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 707 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 707 (Determinzione delle zone soggette a
limitazioni). - Al fine di garantire la sicurezza della
navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a
vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le
limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea
ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla
normativa tecnica internazionale. Gli enti locali,
nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla
programmazione ed al governo del territorio, adeguano i
propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni
dell'ENAC.
Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi
e di collocare i segnali puo' accedere nella proprieta'
privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati,
l'assistenza della forza pubblica.
Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni
sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate
mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.
Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci
giorni, mediante aviso inserito nel Bollettino ufficiale
della regione interessata. Il comune interessato provvede
inoltre a darne pubblicita' ai singoli soggetti
interessati, nei modi ritenuti idonei.
Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere
autorizzate opere o attivita' compatibili con gli appositi
piani di rischio, che i Comuni territorialmente competenti
adottano, anche sulla base delle eventuali direttive
regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla
costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione
dell'Annesso XIV ICAO.
Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al
presente articolo sono esercitate dal Ministero della
difesa e disciplinate con decreto del Ministro della
difesa.».
- Il testo vigente dell'art. 709, comma primo, del
codice della navigazione, modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
«Art. 709 (Ostacoli alla navigazione). - Costituiscono
ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le
piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le
opere che, anche in virtu' delle loro destinazioni d'uso,
interferiscono con le superfici di rispetto, come definite
dall'ENAC con proprio regolamento.».
- Il testo vigente dell'art. 712 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 712 (Collocamento di segnali). - L'ENAC, anche su
segnalazione delle autorita' e degli organismi locali e con
oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo
alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'art.
707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui
rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono
maggiore visibilita', nonche' l'adozione di altre misure
necessarie per la sicurezza della navigazione.
Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone
di cui all'art. 707 compete al gestore aeroportuale.
I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC
eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di
collocamento di segnali.».
- Il testo vigente dell'art. 715, comma primo, del
codice della navigazione, modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
«Art. 715 (Valutazione di rischio delle attivita'
aeronautiche). - Al fine di ridurre il rischio derivante
dalle attivita' aeronautiche alle comunita' presenti sul
territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli
aeroporti per i quali effettuare la valutazi impatto di
rischio.».