Art. 6.
                    Della polizia degli aeroporti
  1.  Nel primo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione,
sono   aggiunte,   in   fine,   le   seguenti   parole:  «,unitamente
all'applicazione   delle   sanzioni  e  alla  ratifica  delle  misure
interdittive  temporanee  di  cui  all'articolo 705,  secondo  comma,
lettere e-bis) ed e-ter).».
  2.   Nel   secondo   comma   dell'articolo  718  del  codice  della
navigazione,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «Ferme
restando  le  competenze  delle forze di polizia, i soggetti pubblici
operanti  negli  aeroporti  si  coordinano  su  impulso  e  sotto  la
supervisione dell'ENAC.».
 
          Note all'art. 6:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  718  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  718  (Funzioni  di polizia e di vigilanza). - Le
          funzioni   di   polizia  degli  aeroporti  sono  esercitate
          dall'ENAC,   anche   mediante   le   proprie  articolazioni
          periferiche,  unitamente  all'applicazione delle sanzioni e
          alla  ratifica  delle misure interdittive temporanee di cui
          all'art. 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).
              I   soggetti   privati   che   esercitano  un'attivita'
          nell'interno  degli  aerodromi sono soggetti alla vigilanza
          dell'ENAC,   nell'esercizio   dei  poteri  autoritativi  di
          competenza,   nonche'  al  coordinamento  e  controllo  del
          gestore  aeroportuale.  Ferme  restando le competenze delle
          forze  di  polizia,  i  soggetti  pubblici  operanti  negli
          aeroporti  si coordinano su impulso e sotto la supervisione
          dell'ENAC.
              L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla
          societa'  Enav,  fatte  salve  le  competenze del Ministero
          della difesa.
              Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attivita'
          ispettiva  e'  garantito  l'accesso  ai  mezzi,  alle  aree
          aeroportuali    e   alle   infrastrutture,   nonche'   alle
          documentazioni  pertinenti  alle  attivita'  connesse  alla
          navigazione aerea.».