Art. 6.
Della polizia degli aeroporti
1. Nel primo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,unitamente
all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure
interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma,
lettere e-bis) ed e-ter).».
2. Nel secondo comma dell'articolo 718 del codice della
navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ferme
restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici
operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la
supervisione dell'ENAC.».
Note all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 718 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 718 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le
funzioni di polizia degli aeroporti sono esercitate
dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni
periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni e
alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui
all'art. 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).
I soggetti privati che esercitano un'attivita'
nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza
dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di
competenza, nonche' al coordinamento e controllo del
gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle
forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli
aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione
dell'ENAC.
L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla
societa' Enav, fatte salve le competenze del Ministero
della difesa.
Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attivita'
ispettiva e' garantito l'accesso ai mezzi, alle aree
aeroportuali e alle infrastrutture, nonche' alle
documentazioni pertinenti alle attivita' connesse alla
navigazione aerea.».