Art. 7.
Del personale aeronautico
1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole:
«gente dell'aria» sono sostituite dalle seguenti: «personale
aeronautico».
2. Nell'articolo 733 del codice della navigazione e' aggiunta la
seguente lettera:
e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.». Dalla
presente modifica non possono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Nel secondo comma dell'articolo 734 del codice della navigazione
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, coordinando le
attivita' per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneita'
psicofisica.».
4. L'articolo 736 del codice della navigazione, abrogato
dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n.
96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
«Art. 736 (Albi e registro d'iscrizione del personale aeronautico).
- Gli albi e il registro d'iscrizione del personale di volo, di cui
all'articolo 732, sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti
d'iscrizione.».
5. Nell'articolo 899 del codice della navigazione, le parole:
«indicati nell'articolo 739» sono soppresse.
6. Il secondo comma dell'articolo 900 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
«Le modalita' per le visite sono stabilite ai sensi del secondo
comma dell'articolo 734.».
7. Il primo comma dell'articolo 901 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
«Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai
servizi complementari di bordo puo', con il consenso di chi esercita
la potesta' o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi
complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare
i diritti e le azioni che ne derivano.».
Note all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 733 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 733 (Personale non di volo). - Il personale non
di volo comprende:
a) il personale addetto ai servizi del traffico
aereo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di
trasporto aereo;
c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
d) il personale addetto ai servizi di manutenzione;
e) il personale addetto aicontrolli di sicurezza.».
- Il testo dell'art. 734 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 734 (Licenze ed attestati). - I titoli
professionali, i requisiti e le modalita' per il rilascio,
il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca
delle licenze, degli attestatie delle altre forme di
certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC,
emanati in conformita' all'art. 690 e rispondenti alla
normativa comunitaria.
L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche
internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i
Ministeri della difesa e della salute, la certificazione
medica del personale di volo e non di volo, coordinando le
attivita' per il conseguimento e il mantenimento
dell'idoneita' psicofisica.
L'ENAC provvede alla certificazione del personale
addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati
per la navigazione aerea.».
- Il testo del comma 2, dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 96 del 2005, e' il seguente:
«2. Gli articoli da 736 a 742 del codice della
navigazione sono abrogati.».
- Il testo vigente dell'art. 899 del codice della
navigazione, modificato dal presente decereto, e' il
seguente:
«Art. 899 (Gerarchia di bordo). - 1. La gerarchia dei
componenti dell'equipaggio e' determinata dall'ordine delle
categorie indicate nell'art. 732, e, nell'ambito di
ciascuna categoria, dall'ordine dei titoli professionali.».
- Il testo vigente dell'art. 900 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 900 (Idoneita' fisica). - 1. L'assunzione degli
iscritti negli albi o nel registro del personale di volo,
destinati a far parte dell'equipaggio deve essere
effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite
mediche dirette ad accertare l'idoneita' degli iscritti, in
rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.
2. Le modalita' per le visite sono stabilite ai sensi
del secondo comma dell'art. 734.».
- Il testo vigente dell'art. 901 del codice della
navigazione, modificato dal seguente decreto, e' il
seguente:
Art. 901 (Capacita' dei minori degli anni diciotto). -
1. Il minore di anni diciotto iscritto fra il personale
addetto ai servizi complementari di bordo puo', con il
consenso di chi esercita la potesta' o la tutela, prestare
il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo,
stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le
azioni che ne derivano.
2. La revoca del consenso all'iscrizione nel registro
da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela fa
cessare la capacita' del minore alla stipulazione di nuovi
contratti di lavoro, ma non lo priva della capacita' di
esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti
precedentemente stipulati ne' della capacita' di prestare
il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in
corso.».