Art. 7.
                      Del personale aeronautico
  1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole:
«gente   dell'aria»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «personale
aeronautico».
  2.  Nell'articolo  733  del codice della navigazione e' aggiunta la
seguente lettera:
    e) il  personale  addetto  ai  controlli  di  sicurezza.».  Dalla
presente  modifica  non  possono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
  3. Nel secondo comma dell'articolo 734 del codice della navigazione
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  coordinando le
attivita'  per  il  conseguimento  e  il  mantenimento dell'idoneita'
psicofisica.».
  4.   L'articolo   736   del   codice  della  navigazione,  abrogato
dall'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n.
96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
  «Art. 736 (Albi e registro d'iscrizione del personale aeronautico).
-  Gli  albi e il registro d'iscrizione del personale di volo, di cui
all'articolo 732, sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti
d'iscrizione.».
  5.  Nell'articolo  899  del  codice  della  navigazione, le parole:
«indicati nell'articolo 739» sono soppresse.
  6.  Il secondo comma dell'articolo 900 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
  «Le  modalita'  per  le  visite sono stabilite ai sensi del secondo
comma dell'articolo 734.».
  7. Il primo comma dell'articolo 901 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
  «Il  minore  di  anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai
servizi  complementari di bordo puo', con il consenso di chi esercita
la  potesta'  o  la  tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi
complementari  di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare
i diritti e le azioni che ne derivano.».
 
          Note all'art. 7:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  733  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  733  (Personale non di volo). - Il personale non
          di volo comprende:
                a) il  personale  addetto  ai  servizi  del  traffico
          aereo;
                b) il  personale,  non  di  volo,  delle  imprese  di
          trasporto aereo;
                c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
                d) il personale addetto ai servizi di manutenzione;
                e) il personale addetto aicontrolli di sicurezza.».
              - Il  testo dell'art. 734 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.   734   (Licenze   ed   attestati).  -  I  titoli
          professionali,  i requisiti e le modalita' per il rilascio,
          il  rinnovo,  la reintegrazione, la sospensione o la revoca
          delle  licenze,  degli  attestatie  delle  altre  forme  di
          certificazione  sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC,
          emanati  in  conformita'  all'art.  690  e rispondenti alla
          normativa comunitaria.
              L'ENAC,   nel   rispetto   delle   normative   tecniche
          internazionali  e  comunitarie,  disciplina, d'intesa con i
          Ministeri  della  difesa  e della salute, la certificazione
          medica  del personale di volo e non di volo, coordinando le
          attivita'   per   il   conseguimento   e   il  mantenimento
          dell'idoneita' psicofisica.
              L'ENAC   provvede  alla  certificazione  del  personale
          addetto  alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati
          per la navigazione aerea.».
              - Il  testo del comma 2, dell'art. 4 del citato decreto
          legislativo n. 96 del 2005, e' il seguente:
              «2.   Gli  articoli da  736  a  742  del  codice  della
          navigazione sono abrogati.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  899  del  codice della
          navigazione,   modificato  dal  presente  decereto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  899  (Gerarchia di bordo). - 1. La gerarchia dei
          componenti dell'equipaggio e' determinata dall'ordine delle
          categorie   indicate   nell'art.  732,  e,  nell'ambito  di
          ciascuna categoria, dall'ordine dei titoli professionali.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  900  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  900  (Idoneita' fisica). - 1. L'assunzione degli
          iscritti  negli  albi o nel registro del personale di volo,
          destinati   a   far   parte   dell'equipaggio  deve  essere
          effettuata   con  l'osservanza  delle  norme  sulle  visite
          mediche dirette ad accertare l'idoneita' degli iscritti, in
          rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.
              2.  Le  modalita' per le visite sono stabilite ai sensi
          del secondo comma dell'art. 734.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  901  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  seguente  decreto,  e'  il
          seguente:
              Art.  901 (Capacita' dei minori degli anni diciotto). -
          1.  Il  minore  di  anni diciotto iscritto fra il personale
          addetto  ai  servizi  complementari  di  bordo puo', con il
          consenso  di chi esercita la potesta' o la tutela, prestare
          il  proprio  lavoro  per  i servizi complementari di bordo,
          stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le
          azioni che ne derivano.
              2.  La  revoca del consenso all'iscrizione nel registro
          da  parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela fa
          cessare  la capacita' del minore alla stipulazione di nuovi
          contratti  di  lavoro,  ma  non lo priva della capacita' di
          esercitare  i diritti e le azioni che derivano da contratti
          precedentemente  stipulati  ne' della capacita' di prestare
          il  proprio  lavoro,  fino  al  compimento  del  viaggio in
          corso.».