Art. 8.
Delle distinzioni degli aeromobili
1. L'articolo 743 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni
macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
Sono altresi' considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio
remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti
dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della
difesa.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche
tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con
propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo,
compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge
25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro
primo della parte seconda del presente codice.».
2. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 1. - 1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o
sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla
presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo
della parte seconda del presente codice.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare
all'Allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie
in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della
navigazione e del volo da diporto o sportivo.».
3. Il primo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
«Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di
proprieta' dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle
Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro
servizio di Stato.».
4. Il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
«Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati
da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attivita'
dirette alla tutela della sicurezza nazionale.».
5. L'articolo 745 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 745 (Aeromobili militari). - Sono militari gli aeromobili
considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati
dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare,
destinati ad usi militari.
Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati
e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero
della difesa.».
6. Il quarto comma dell'articolo 746 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'attribuzione della qualifica
di volo di Stato all'attivita' di volo esercitata nell'interesse
delle autorita' e delle istituzioni pubbliche.».
7. Il secondo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
«L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai
sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione
da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche' il diritto di
priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.».
8. Nel terzo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', per quanto
riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell'articolo 744,
d'intesa con l'ENAC».
Note all'art. 8:
- La legge 25 marzo1985, n. 106 (Disciplina del volo da
diporto o sportivo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
1° aprile 1985, n. 78.
- Il testo vigente dell'art. 744 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). -
Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli;
di proprieta' dello Stato, impiegati in servizi
istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della
Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di
Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono coniderati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
internazionali, agli effetti della navigazione aerea
internazionale sono considerati privati anche gli
aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di
dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Sono equiparati agli aeromobill di Stato gli aeromobili
utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche
occasionalmente, per attivita' dirette alla tutela della
sicurezza nazionale.».
- Il testo dell'art. 746 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 746 (Aeromobili equiparabili a quelli di Stato).
- Salvo quanto disposto dall'art. 744, quarto comma, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo', con
proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato
quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed
essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio
di Stato di carattere non commerciale.
Il provvedimento stabilisce limiti e modalita'
dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di
Stato cui essa si riferisce.
L'equiparazione rende applicabili le disposizioni
relative alla categoria cui essa si riferisce e altre
disposizioni indicate nel provvedimento.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attribuzione
della qualifica di volo di Stato all'attivita' di volo
esercitata nell'interesse delle autorita' e delle
istituzioni pubbliche.».
- Il testo vigente dell'art. 748, del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 748 (Norme applicabili agli aeromobili militari,
di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - Salva diversa disposizione, non si applicano le
norme del presente codice agli aeromobili militari, di
dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' agli aeromobili
previsti nel quarto comma dell'art. 7444.
L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di
Stato, ai sensi dell'art. 744, quarto comma, e 746,
comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa,
nonche' il diritto di proprieta' nell'utilizzazione delle
strutture aeroportuali.
Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli
aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo
un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le
speciali regolamentazioni adottate dalle competenti
Amministrazioni dello Stato, nonche', per quanto rigurda
gli aeromobili di cui al quarto comma dell'art. 744,
d'intesa conl'ENAC.
Le norme del presente codice, salva diversa specifica
disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli
impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero
della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano
aeromobili di Stato di loro proprieta'.».