Art. 8.
                 Delle distinzioni degli aeromobili
  1.  L'articolo  743  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni
macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
  Sono  altresi'  considerati  aeromobili  i mezzi aerei a pilotaggio
remoto,  definiti  come  tali  dalle  leggi speciali, dai regolamenti
dell'ENAC  e,  per  quelli  militari, dai decreti del Ministero della
difesa.
  Le  distinzioni  degli  aeromobili, secondo le loro caratteristiche
tecniche  e  secondo  il  loro  impiego, sono stabilite dall'ENAC con
propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
  Agli  apparecchi  costruiti  per  il  volo  da  diporto o sportivo,
compresi   nei  limiti  indicati  nell'allegato  annesso  alla  legge
25 marzo  1985,  n.  106,  non si applicano le disposizioni del libro
primo della parte seconda del presente codice.».
  2.  L'articolo  1  della legge 25 marzo 1985, n. 106, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  1.  -  1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o
sportivo,  compresi  nei  limiti  indicati nell'allegato annesso alla
presente  legge,  non  si  applicano  le disposizioni del libro primo
della parte seconda del presente codice.
  2.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto,  determina  le  modifiche  e  le  integrazioni  da apportare
all'Allegato  annesso  alla presente legge, che si rendano necessarie
in  relazione  all'evoluzione  della  tecnica  e alla sicurezza della
navigazione e del volo da diporto o sportivo.».
  3. Il primo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
  «Sono  aeromobili  di  Stato  gli  aeromobili militari e quelli, di
proprieta'  dello  Stato,  impiegati  in  servizi istituzionali delle
Forze  di  polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro
servizio di Stato.».
  4.  Il  quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
  «Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati
da  soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attivita'
dirette alla tutela della sicurezza nazionale.».
  5.  L'articolo  745  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  745  (Aeromobili  militari).  - Sono militari gli aeromobili
considerati  tali  dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati
dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare,
destinati ad usi militari.
  Gli  aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati
e  immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero
della difesa.».
  6.  Il  quarto comma dell'articolo 746 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
  «Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'attribuzione della qualifica
di  volo  di  Stato  all'attivita'  di volo esercitata nell'interesse
delle autorita' e delle istituzioni pubbliche.».
  7.  Il secondo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
  «L'utilizzazione  degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai
sensi  degli  articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione
da  qualsiasi  tassa,  diritto  o  tariffa,  nonche'  il  diritto  di
priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.».
  8.  Nel  terzo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione
sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: «, nonche', per quanto
riguarda  gli  aeromobili  di  cui al quarto comma dell'articolo 744,
d'intesa con l'ENAC».
 
          Note all'art. 8:
              - La legge 25 marzo1985, n. 106 (Disciplina del volo da
          diporto o sportivo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          1° aprile 1985, n. 78.
              - Il  testo  vigente  dell'art.  744  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). -
          Sono  aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli;
          di   proprieta'   dello   Stato,   impiegati   in   servizi
          istituzionali  delle  Forze  di  polizia dello Stato, della
          Dogana,  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, del
          Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di
          Stato.
              Tutti gli altri aeromobili sono coniderati privati.
              Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
          internazionali,   agli   effetti  della  navigazione  aerea
          internazionale   sono   considerati   privati   anche   gli
          aeromobili  di  Stato,  ad eccezione di quelli militari, di
          dogana,  di  polizia  e  del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.
              Sono equiparati agli aeromobill di Stato gli aeromobili
          utilizzati   da   soggetti   pubblici   o   privati,  anche
          occasionalmente,  per  attivita'  dirette alla tutela della
          sicurezza nazionale.».
              - Il  testo dell'art. 746 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.  746 (Aeromobili equiparabili a quelli di Stato).
          -  Salvo  quanto  disposto  dall'art. 744, quarto comma, il
          Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti puo', con
          proprio  provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato
          quegli  aeromobili  che,  pur  appartenendo  a  privati  ed
          essendo  da  questi esercitati, siano adibiti a un servizio
          di Stato di carattere non commerciale.
              Il   provvedimento   stabilisce   limiti   e  modalita'
          dell'equiparazione  ed indica la categoria di aeromobile di
          Stato cui essa si riferisce.
              L'equiparazione   rende   applicabili  le  disposizioni
          relative  alla  categoria  cui  essa  si  riferisce e altre
          disposizioni indicate nel provvedimento.
              Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
          sono  stabiliti i criteri e le modalita' per l'attribuzione
          della  qualifica  di  volo  di  Stato all'attivita' di volo
          esercitata   nell'interesse   delle   autorita'   e   delle
          istituzioni pubbliche.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  748,  del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  748 (Norme applicabili agli aeromobili militari,
          di  dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco).  -  Salva diversa disposizione, non si applicano le
          norme  del  presente  codice  agli  aeromobili militari, di
          dogana,  delle  Forze  di  polizia  dello Stato e del Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco, nonche' agli aeromobili
          previsti nel quarto comma dell'art. 7444.
              L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di
          Stato,  ai  sensi  dell'art.  744,  quarto  comma,  e  746,
          comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa,
          nonche'  il  diritto di proprieta' nell'utilizzazione delle
          strutture aeroportuali.
              Lo  svolgimento delle operazioni di volo da parte degli
          aeromobili  di  cui al primo comma e' effettuato garantendo
          un  adeguato  livello  di sicurezza, individuato secondo le
          speciali   regolamentazioni   adottate   dalle   competenti
          Amministrazioni  dello  Stato,  nonche', per quanto rigurda
          gli  aeromobili  di  cui  al  quarto  comma  dell'art. 744,
          d'intesa conl'ENAC.
              Le  norme  del presente codice, salva diversa specifica
          disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli
          impianti  ed  alle infrastrutture appartenenti al Ministero
          della   difesa   ed  agli  altri  Ministeri  che  impiegano
          aeromobili di Stato di loro proprieta'.».