Art. 9.
          Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione
  1. Il terzo comma dell'articolo 749 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
  «Le  condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli
aeromobili   e  dei  voli  di  addestramento  sono  disciplinate  dai
regolamenti dell'ENAC.».
  2.   Nel   secondo   comma   dell'articolo  754  del  codice  della
navigazione,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il periodo
di  utilizzabilita'  delle  marche  temporanee, fatte salve eventuali
proroghe, e' stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.».
  3.  Nel  primo comma dell'articolo 755 del codice della navigazione
sono  soppresse le seguenti parole: «l'aerodromo di abituale ricovero
dell'aeromobile,».
  4.  Il secondo comma dell'articolo 759 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
  «L'ENAC,  ricevuta  la comunicazione di cui al primo comma, procede
alla  pubblicazione,  secondo  le  modalita'  stabilite  con  proprio
regolamento   e   mediante   annotazione   nel  registro  aeronautico
nazionale,  di  un avviso col quale si invitano gli interessati a far
valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.».
  5. Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
  «Nei  casi  di  cui  alle  lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC,
ricevuta  la  richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione,
secondo  le  modalita'  stabilite  con proprio regolamento e mediante
annotazione  nel  registro  aeronautico  nazionale,  di un avviso col
quale  si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni
dall'annotazione i loro diritti.».
  6.  Nel  sesto comma dell'articolo 760 del codice della navigazione
le  parole  da:  «pubblicita»  a:  «nazionale»  sono sostituite dalle
seguenti:   «pubblicita',   secondo   le   modalita'   stabilite  con
regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico
nazionale.».
  7.   L'articolo   859   del   codice  della  navigazione,  abrogato
dall'articolo  7,  comma 7, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n.
96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
  «Art.  859 (Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico
nazionale).  -  L'autorita'  alla  quale  e'  richiesta  l'iscrizione
dell'aeromobile   nel   registro  aeronautico  nazionale  provvede  a
riprodurre  nel  registro  medesimo  e  ad  annotare  sul certificato
d'immatricolazione   le   trascrizioni   fatte   nel  registro  delle
costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.».
  8.  Il secondo comma dell'articolo 869 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
  «Se,  trovandosi  l'aeromobile in altra localita', non e' possibile
esibire   il   certificato   d'immatricolazione,   l'ENAC  esegue  la
trascrizione  nel  registro  e  ne  da'  comunicazione  all'autorita'
consolare  del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale
e'  diretto,  perche'  sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato
d'immatricolazione.».
  9.   Nel   secondo   comma   dell'articolo  870  del  codice  della
navigazione, le parole: «o iscritto» sono soppresse.
  10. Nel primo comma dell'articolo 871 del codice della navigazione,
le parole: «o nel registro matricolare» sono soppresse.
 
          Note all'art. 9:
              - Il testo dell'art. 749, del codice della navigazione,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.    749    (Ammissione   degli   aeromobili   alla
          navigazione).   -   Sono   ammessi   alla  navigazione  gli
          aeromobili  immatricolati  mediante iscrizione nel registro
          aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal
          presente codice.
              Sono  altresi'  ammessi alla navigazione gli aeromobili
          non immatricolati, nonche' quelli gia' immatricolati di cui
          all'art.  744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai
          sensi dell'art. 754.
              Le  condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di
          volo  degli  aeromobili  e  dei  voli di addestramento sono
          disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.».
              -   Il  testo  vigente  dell'art. 754, del codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  754  (Assegnazione  di  marche temporanee). - Su
          richiesta  del  costruttore,  sono assegnate al costruttore
          medesimo  marche temporanee per identificare aeromobili non
          immatricolati,    di    sua    proprieta'   o   nella   sua
          disponibilita',  che siano gia' iscritti nel registro delle
          costruzioni,  allo  scopo di effettuare l'attivita' di volo
          per  prove, esperimenti, dimostrazioni, nonche' consegna ad
          acquirenti.
              Sono,   altresi',   assegnate  marche  temporanee  agli
          aeromobili  non  ancora  immatricolati,  di  proprieta'  di
          soggetti  rispondenti  ai requisiti previsti dall'art. 756,
          che ne dispongono a scopo di vendita, nonche', per esigenze
          di  sicurezza  nazionale,  agli  aeromobili di cui all'art.
          744, quarto comma, anche se gia' immatricolati.
              Il  periodo di utilizzabilita' delle marche temporanee,
          fatte  salve  eventuali  proroghe,  e'  stabilito dall'ENAC
          all'atto dell'assegnazione.».
              - Il  testo  vigente  dell'art  755  del  codice  della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  755  (Certificato  di  immatricolazione).  -  Il
          certificato  di immatricolazione e' rilasciato dall'ENAC ed
          enuncia  i  contrassegni di individuazione dell'aeromobile,
          il tipo e le caratteristiche principali, le generalita' del
          proprietario,  nonche'  le  altre indicazioni richieste dai
          regolamenti dell'ENAC.
              Sono  annotate  sul certificato tutte le variazioni che
          comportano   modificazioni  dei  dati  indicati  nel  primo
          comma.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  759  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.     759     (Demolizione     e     smantellamento
          dell'aeromobile).  -  Il proprietario che intende procedere
          alla  demolizione  dell'aeromobile deve darne comunicazione
          all'ENAC.
              L'ENAC,  ricevuta  la  comunicazione  di  cui  al primo
          comma,  procede  alla  pubblicazione,  secondo le modalita'
          stabilite  con  proprio  regolamento e mediante annotazione
          nel  registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale
          si  invitano  gli  interessati  a far valere entro sessanta
          giorni dall'annotazione i loro diritti.
              Se  entro  il  termine  di  cui  al  secondo comma sono
          promosse  presso  l'ENAC  formali  opposizioni  da parte di
          creditori,  con  l'indicazione  e  la  quantificazione  dei
          crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o
          se  sull'aeromobile  risultano  iscritti diritti reali o di
          garanzia,  l'ENAC  autorizza  la demolizione solamente dopo
          che  l'opposizione  sia stata respinta con sentenza passata
          in  giudicato,  o  i  creditori  iscritti  abbiano prestato
          consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia
          e  siano  stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i
          diritti   estinti,   ovvero,   in  mancanza,  dopo  che  il
          proprietario  abbia  provveduto al deposito di fideiussione
          bancaria,  vincolata  al pagamento dei crediti privilegiati
          nell'ordine  indicato  dagli  articoli 556  e 1023, nonche'
          degli  altri  diritti fatti valere nel termine previsto dal
          secondo  comma.  Il  valore  della  fideiussione  di cui al
          presente  comma  corrisponde alla somma dei crediti opposti
          maggiorata  degli  interessi  legali  e  delle spese legali
          risultanti  dall'atto  di  opposizione,  fino  a  un limite
          massimo   pari  al  valore  dell'aeromobile  accertato  dai
          competenti organi dell'ENAC.
              In   caso   di   particolare   urgenza,   l'ENAC   puo'
          autorizzare,  su  richiesta  motivata  del proprietario, la
          demolizione  anche  prima della scadenza del termine di cui
          al    secondo   comma,   subordinatamente   all'assenza   o
          all'avvenuto  soddisfacimento  od  estinzione dei crediti e
          dei  diritti  reali  o di garanzia risultanti dai registri,
          nonche'  al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di
          eventuali   diritti   non   trascritti,   pari   al  valore
          dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.
              L'ENAC   stabilisce   in   via   generale  con  proprio
          regolamento le condizioni e le modalita' in base alle quali
          puo'  essere  presentata  la fideiussione di cui al terzo e
          quarto comma.
              L'autorizzazione  non  e'  rilasciata se la demolizione
          puo'  pregiudicare lo svolgimento di attivita' di analisi e
          indagini per la sicurezza aerea.
              Ottenuta    l'autorizzazione   alla   demolizione,   le
          operazioni  di smantellamento dell'aeromobile devono essere
          autorizzate  dall'ENAC  il quale ne stabilisce le modalita'
          in conformita' ai propri regolamenti.
              L'ENAC  accerta  la  demolizione  e  provvede  ai sensi
          dell'art. 760.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  760  del  codice della
          navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art. 760 (Cancellazione dell'aeromobile dal registro).
          -  L'aeromobile  e'  cancellato  dal  registro d'iscrizione
          quando:
                a) e' perito o si presume perito;
                b) e' stato demolito;
                c) ha  perduto  i requisiti di nazionalita' richiesti
          nell'art. 756;
                d) e' stato iscritto in un registro di altro Stato;
                e) e'  stato  riconsegnato  al  proprietario nei casi
          previsti dall'art. 756, secondo comma;
                f) il   proprietario   ne  fa  domanda,  al  fine  di
          iscrivere  l'aeromobile  nel registro di altro Stato membro
          dell'Unione europea.
              La  cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta
          dal  proprietario  o  dai  soggetti  che  hanno l'effettiva
          disponibilita'  dell'aeromobile,  ai  sensi  dell'art. 756,
          secondo  comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare
          i certificati di immatricolazione e di navigabilita'.
              Nei  casi  di cui alle lettere c) e d) del primo comma,
          l'ENAC,  ricevuta  la  richiesta  di cancellazione, procede
          alla  pubblicazione,  secondo  le  modalita'  stabilite con
          proprio  regolamento  e  mediante  annotazione nel registro
          aeronautico  nazionale,  di un avviso col quale si invitano
          gli   interessati   a  far  valere  entro  sessanta  giorni
          dall'annotazione i loro diritti.
              Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse
          presso  l'ENAC  formali  opposizioni da parte di creditori,
          con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati,
          degli   interessi   e   delle   spese   sostenute,   o   se
          sull'aeromobile  risultano  iscritti  diritti  reali  o  di
          garanzia,  l'ENAC  esegue  la  cancellazione solamente dopo
          l'avveramento  delle  condizioni  e secondo le procedure di
          cui al terzo e quinto comma dell'art. 759.
              In   caso  di  particolare  urgenza,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 759.
              Nel  caso  di  cui  alla lettera f) del primo comma, il
          proprietario,  che  intende  alienare  l'aeromobile  o che,
          mantenendone   la   proprieta',   intende  cancellarlo  dal
          registro  aeronautico  nazionale  per  l'iscrizione  in  un
          registro  di  un altro Stato dell'Unione europea, deve fare
          dichiarazione     all'ENAC.     L'ENAC,    subordinatamente
          all'assenza  o  all'avvenuto  soddisfacimento od estinzione
          dei  crediti  o  diritti reali o di garanzia risultanti dal
          registro  aeronautico nazionale, procede alla cancellazione
          dell'aeromobile,   previo   ritiro   dei   certificati   di
          immatricolazione    e   di   navigabilita'.   Dell'avvenuta
          cancellazione  deve  essere data immediata comunicazione al
          Fondo  di  previdenza  per  il  ersonale di volo dipendente
          dalle  aziende  di  navigazione aerea, nonche' pubblicita',
          secondo  le modalita' stabilite con regolamento dell'ENAC e
          mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale.
              Nel   caso  di  cui  al  sesto  comma,  il  termine  di
          estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data
          di  cancellazione.  La  cancellazione  dell'aeromobile puo'
          essere anche disposta d'ufficio.».
              - Il  testo del comma 7, dell'art. 7 del citato decreto
          legislativo n. 96 del 2005, e' il seguente:
              «7. Gli articoli 858 e 859 del codice della navigazione
          sono abrogati.».
              - Il  testo dell'art. 869 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.    869    (Esibizione    del    certificato    di
          immatricolazione). (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). -
          Se   la   richiesta  di  pubblicita'  si  riferisce  ad  un
          aeromobile   provvisto  di  certificato  d'immatricolazione
          [c.n.  756], il richiedente, oltre a consegnare i documenti
          di  cui  all'articolo precedente, deve esibire all'ufficio,
          al  quale richiede la pubblicita', il certificato medesimo,
          per la prescritta annotazione.
              Se,  trovandosi l'aeromobile in altra localita', non e'
          possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC
          esegue  la trascrizione nel registro e ne da' comunicazione
          all'autorita' consolare del luogo nel quale l'aeromobile si
          trova o verso il quale e' diretto, perche' sia ivi eseguita
          l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.».
              - Il  testo dell'art. 870 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.   870   (Esecuzione   della  pubblicita).  -  Per
          l'esecuzione della pubblicita' si applica l'art. 256.
              Il  contenuto della nota e' trascritto nel registro ove
          l'aeromobile e' immatricolato.
              Gli  estremi  della  nota di trascrizione sono annotati
          sul  certificato d'immatricolazione, per gli aeromobili che
          ne sono provvisti.».
              - Il  testo dell'art. 871 del codice della navigazione,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.  871  (Ordine  di  precedenza  e prevalenza delle
          trascrizioni).  - Nel concorso di piu' atti resi pubblici a
          norma   degli   articoli precedenti,  la  precedenza,  agli
          effetti  stabiliti  dal codice civile, e' determinata dalla
          data di trascrizione nel Registro aeronautico nazionale.
              In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro
          e   le   annotazioni   sul  certificato  d'immatricolazione
          prevalgono le risultanze del registro.».