Art. 9.
Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione
1. Il terzo comma dell'articolo 749 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
«Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli
aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai
regolamenti dell'ENAC.».
2. Nel secondo comma dell'articolo 754 del codice della
navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il periodo
di utilizzabilita' delle marche temporanee, fatte salve eventuali
proroghe, e' stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.».
3. Nel primo comma dell'articolo 755 del codice della navigazione
sono soppresse le seguenti parole: «l'aerodromo di abituale ricovero
dell'aeromobile,».
4. Il secondo comma dell'articolo 759 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
«L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede
alla pubblicazione, secondo le modalita' stabilite con proprio
regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico
nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far
valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.».
5. Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
«Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC,
ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione,
secondo le modalita' stabilite con proprio regolamento e mediante
annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col
quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni
dall'annotazione i loro diritti.».
6. Nel sesto comma dell'articolo 760 del codice della navigazione
le parole da: «pubblicita» a: «nazionale» sono sostituite dalle
seguenti: «pubblicita', secondo le modalita' stabilite con
regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico
nazionale.».
7. L'articolo 859 del codice della navigazione, abrogato
dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n.
96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
«Art. 859 (Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico
nazionale). - L'autorita' alla quale e' richiesta l'iscrizione
dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a
riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato
d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle
costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.».
8. Il secondo comma dell'articolo 869 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
«Se, trovandosi l'aeromobile in altra localita', non e' possibile
esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC esegue la
trascrizione nel registro e ne da' comunicazione all'autorita'
consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale
e' diretto, perche' sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato
d'immatricolazione.».
9. Nel secondo comma dell'articolo 870 del codice della
navigazione, le parole: «o iscritto» sono soppresse.
10. Nel primo comma dell'articolo 871 del codice della navigazione,
le parole: «o nel registro matricolare» sono soppresse.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 749, del codice della navigazione,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 749 (Ammissione degli aeromobili alla
navigazione). - Sono ammessi alla navigazione gli
aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro
aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal
presente codice.
Sono altresi' ammessi alla navigazione gli aeromobili
non immatricolati, nonche' quelli gia' immatricolati di cui
all'art. 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai
sensi dell'art. 754.
Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di
volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono
disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.».
- Il testo vigente dell'art. 754, del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 754 (Assegnazione di marche temporanee). - Su
richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore
medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non
immatricolati, di sua proprieta' o nella sua
disponibilita', che siano gia' iscritti nel registro delle
costruzioni, allo scopo di effettuare l'attivita' di volo
per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonche' consegna ad
acquirenti.
Sono, altresi', assegnate marche temporanee agli
aeromobili non ancora immatricolati, di proprieta' di
soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 756,
che ne dispongono a scopo di vendita, nonche', per esigenze
di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'art.
744, quarto comma, anche se gia' immatricolati.
Il periodo di utilizzabilita' delle marche temporanee,
fatte salve eventuali proroghe, e' stabilito dall'ENAC
all'atto dell'assegnazione.».
- Il testo vigente dell'art 755 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 755 (Certificato di immatricolazione). - Il
certificato di immatricolazione e' rilasciato dall'ENAC ed
enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile,
il tipo e le caratteristiche principali, le generalita' del
proprietario, nonche' le altre indicazioni richieste dai
regolamenti dell'ENAC.
Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che
comportano modificazioni dei dati indicati nel primo
comma.».
- Il testo vigente dell'art. 759 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 759 (Demolizione e smantellamento
dell'aeromobile). - Il proprietario che intende procedere
alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione
all'ENAC.
L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo
comma, procede alla pubblicazione, secondo le modalita'
stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione
nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale
si invitano gli interessati a far valere entro sessanta
giorni dall'annotazione i loro diritti.
Se entro il termine di cui al secondo comma sono
promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di
creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei
crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o
se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di
garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo
che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata
in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato
consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia
e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i
diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il
proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione
bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati
nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonche'
degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal
secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al
presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti
maggiorata degli interessi legali e delle spese legali
risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite
massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai
competenti organi dell'ENAC.
In caso di particolare urgenza, l'ENAC puo'
autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la
demolizione anche prima della scadenza del termine di cui
al secondo comma, subordinatamente all'assenza o
all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e
dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri,
nonche' al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di
eventuali diritti non trascritti, pari al valore
dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.
L'ENAC stabilisce in via generale con proprio
regolamento le condizioni e le modalita' in base alle quali
puo' essere presentata la fideiussione di cui al terzo e
quarto comma.
L'autorizzazione non e' rilasciata se la demolizione
puo' pregiudicare lo svolgimento di attivita' di analisi e
indagini per la sicurezza aerea.
Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le
operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere
autorizzate dall'ENAC il quale ne stabilisce le modalita'
in conformita' ai propri regolamenti.
L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi
dell'art. 760.».
- Il testo vigente dell'art. 760 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 760 (Cancellazione dell'aeromobile dal registro).
- L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione
quando:
a) e' perito o si presume perito;
b) e' stato demolito;
c) ha perduto i requisiti di nazionalita' richiesti
nell'art. 756;
d) e' stato iscritto in un registro di altro Stato;
e) e' stato riconsegnato al proprietario nei casi
previsti dall'art. 756, secondo comma;
f) il proprietario ne fa domanda, al fine di
iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro
dell'Unione europea.
La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta
dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva
disponibilita' dell'aeromobile, ai sensi dell'art. 756,
secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare
i certificati di immatricolazione e di navigabilita'.
Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma,
l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede
alla pubblicazione, secondo le modalita' stabilite con
proprio regolamento e mediante annotazione nel registro
aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano
gli interessati a far valere entro sessanta giorni
dall'annotazione i loro diritti.
Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse
presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori,
con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati,
degli interessi e delle spese sostenute, o se
sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di
garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo
l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di
cui al terzo e quinto comma dell'art. 759.
In caso di particolare urgenza, si applicano le
disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 759.
Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il
proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che,
mantenendone la proprieta', intende cancellarlo dal
registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un
registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare
dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente
all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione
dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal
registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione
dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di
immatricolazione e di navigabilita'. Dell'avvenuta
cancellazione deve essere data immediata comunicazione al
Fondo di previdenza per il ersonale di volo dipendente
dalle aziende di navigazione aerea, nonche' pubblicita',
secondo le modalita' stabilite con regolamento dell'ENAC e
mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale.
Nel caso di cui al sesto comma, il termine di
estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data
di cancellazione. La cancellazione dell'aeromobile puo'
essere anche disposta d'ufficio.».
- Il testo del comma 7, dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 96 del 2005, e' il seguente:
«7. Gli articoli 858 e 859 del codice della navigazione
sono abrogati.».
- Il testo dell'art. 869 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 869 (Esibizione del certificato di
immatricolazione). (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). -
Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad un
aeromobile provvisto di certificato d'immatricolazione
[c.n. 756], il richiedente, oltre a consegnare i documenti
di cui all'articolo precedente, deve esibire all'ufficio,
al quale richiede la pubblicita', il certificato medesimo,
per la prescritta annotazione.
Se, trovandosi l'aeromobile in altra localita', non e'
possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC
esegue la trascrizione nel registro e ne da' comunicazione
all'autorita' consolare del luogo nel quale l'aeromobile si
trova o verso il quale e' diretto, perche' sia ivi eseguita
l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.».
- Il testo dell'art. 870 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 870 (Esecuzione della pubblicita). - Per
l'esecuzione della pubblicita' si applica l'art. 256.
Il contenuto della nota e' trascritto nel registro ove
l'aeromobile e' immatricolato.
Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati
sul certificato d'immatricolazione, per gli aeromobili che
ne sono provvisti.».
- Il testo dell'art. 871 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 871 (Ordine di precedenza e prevalenza delle
trascrizioni). - Nel concorso di piu' atti resi pubblici a
norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli
effetti stabiliti dal codice civile, e' determinata dalla
data di trascrizione nel Registro aeronautico nazionale.
In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro
e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione
prevalgono le risultanze del registro.».