Art. 10.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il novantesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 marzo 2006

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006

Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 263