Art. 2.

Modifiche   all'articolo   249   del  decreto  del  Presidente  della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1.  L'articolo  249  del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  249  (Utilizzazione  della targa in caso di trasferimento di
proprieta'  dei  ciclomotori).  -  1.  In  caso  di  trasferimento di
proprieta',  o  di  costituzione  di  usufrutto  o  di  locazione con
facolta' di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio
del  ciclomotore,  la  targa rimane in possesso del titolare che puo'
riutilizzarla   per   una  successiva  richiesta  di  certificato  di
circolazione  dopo  averne  dato  comunicazione ai soggetti di cui al
comma  2  per  l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di
cui   all'articolo   225   del  codice.  L'annotazione  nell'Archivio
nazionale  dei  veicoli dei dati relativi alla proprieta' non muta la
natura  giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed e'
effettuata,  ai  fini  di  sola  notizia,  per  l'individuazione  del
responsabile della circolazione.
  2.  Il  titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli
provvede  alla  sua  distruzione e ne da' comunicazione ad un ufficio
motorizzazione  civile  del  Dipartimento  per i trasporti terrestri,
ovvero  ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalita'
stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini
dell'aggiornamento    della   sezione   "ciclomotori"   dell'Archivio
nazionale dei veicoli.».